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Ricorso proposto il 15 ottobre 2008 - Repubblica ceca / Commissione

(Causa T-465/08)

Lingua processuale: il ceco

Parti

Ricorrente: Repubblica ceca (rappresentante: M. Smolek, agente)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Commissione delle Comunità europee 7 agosto 2008 di procedere alla compensazione tra debiti e crediti della Commissione, BUDG/03 (2008)10.5-3956,

condannare la Commissione a versare alla Repubblica ceca l'importo compensato per l'ammontare di EUR 9 354 130,93, e i corrispondenti interessi di mora,

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

1.    La Repubblica ceca, con il presente ricorso ai sensi dell'art. 230 del Trattato che istituisce la Comunità europea, chiede l'annullamento della decisione della Commissione delle Comunità europee 7 agosto 2008 di procedere alla compensazione tra debiti e crediti della Commissione, BUDG/03 (2008)10.5-3956. Nell'adottare la decisione impugnata la Commissione ha agito ai sensi dell'art. 73, n. 1, del regolamento (CE, Euratom) 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee 1, nella versione più recente. Con la decisione impugnata la Commissione ha proceduto alla compensazione del suo credito nei confronti della Repubblica ceca derivante dal recupero dei contributi dei fondi rotativi Phare T9106, CS9203 e CZ9302 per un importo complessivo di EUR 9 354 130,93. Il credito della Commissione è stato compensato con il diritto della Repubblica ceca a due pagamenti intermedi per due programmi operativi finanziati dai fondi strutturali per un importo complessivo di EUR 10 814 475,41. La Repubblica ceca richiede il pagamento dei pagamenti così compensati.

2.    La decisione impugnata è invalida in quanto la Commissione nell'emanarla ha oltrepassato i limiti della sua competenza, adottando detta decisione in base ad un fondamento normativo erroneo.

3.    Anche ammesso che nella fattispecie si possa utilizzare il regolamento n. 1605/2002, la decisione impugnata è invalida in quanto è stata adottata in contrasto con le condizioni per la compensazione poste da tale regolamento, o rispettivamente dal regolamento della Commissione n. 2342/2002 2, con il quale si dà esecuzione al regolamento n. 1605/2002 e che stabilisce la procedura per la compensazione.

4.    La decisione impugnata è infine invalida in quanto non contiene alcuna motivazione.

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1 - GU L 248, del 16.9.2002, pag. 1.

2 - Regolamento della Commissione 23 dicembre 2002, n. 2342, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (GU L 357, del 31.12.2002, pag. 1).