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Ricorso proposto il 6 ottobre 2008 - Evropaïki Dynamiki / BEI

(Causa T-461/08)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Evropaïki Dynamiki - Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: avv.ti N. Korogiannakis e P. Katsimani)

Convenuta: Banca europea per gli investimenti

Conclusioni della ricorrente

annullare la decisione della Banca europea per gli investimenti che respinge l'offerta sottoposta dalla ricorrente e aggiudica l'appalto ad un altro offerente;

ordinare alla Banca europea degli investimenti di risarcire il danno subito dalla ricorrente nell'ambito della gara d'appalto di cui trattasi, per un importo pari a EUR 1 940 000;

condannare la Banca europea per gli investimenti al pagamento delle spese giudiziarie nonché degli altri costi sostenuti dalla ricorrente in relazione al presente procedimento, anche in caso di rigetto del presente ricorso.

Motivi e principali argomenti

Con il suo ricorso, proposto ai sensi degli artt. 230 CE e 235 CE, la ricorrente chiede, da un lato, l'annullamento della decisione della Banca europea per gli investimenti 26 luglio 2008, recante rigetto dell'offerta che la ricorrente ha presentato nell'ambito della gara d'appalto "BEI - Assistenza alla manutenzione, al supporto e allo sviluppo del sistema "Loans front Office" (SERAPIS) presso la Banca europea per gli investimenti" (GU 2007/S 176-215155) e dall'altro, il risarcimento del danno.

La ricorrente sostiene che l'esito del procedimento di aggiudicazione non le è stato comunicato e che è venuta a conoscenza della pubblicazione dell'avviso di aggiudicazione nella Gazzetta ufficiale1 del 26 luglio 2008 soltanto incidentalmente. Essa deduce che la decisione impugnata è stata adottata dalla convenuta in violazione dei principi della trasparenza e della parità di trattamento, nonché delle disposizioni rilevanti della guida della BEI sui pubblici appalti e del diritto comunitario in materia di pubblici appalti. La ricorrente afferma inoltre che la convenuta, non avendole notificato la sua decisione di aggiudicazione, non avendo motivato sufficientemente la sua decisione di aggiudicare l'appalto ad un altro offerente, avendo fissato criteri che si traducono in una disparità di trattamento, avendo confuso criteri di selezione e criteri di aggiudicazione, avendo utilizzato una formula di valutazione discriminatoria in un rapporto di 75%/25%, ha omesso di assicurare una concorrenza non falsata per via di ripetute violazioni degli obblighi di trasparenza e di parità di trattamento.

Inoltre, per il caso in cui il Tribunale dovesse ritenere che la convenuta abbia violato il diritto comunitario in materia di pubblici appalti e/o i principi della trasparenza giuridica e della parità di trattamento, la ricorrente chiede alla BEI un indennizzo pecuniario pari al 50% della somma di EUR 3 880 000 (EUR 1 940 000), corrispondente all'utile lordo stimato che la ricorrente avrebbe percepito nell'ambito del citato procedimento di pubblico appalto qualora le fosse stato aggiudicato l'appalto.

La ricorrente chiede poi al Tribunale di condannare la convenuta alle spese giudiziarie da essa sostenute anche in caso di rigetto del ricorso, ai sensi dell'art. 87, n. 3, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale di primo grado, in quanto considera che siano stati l'insufficiente valutazione dell'offerta della ricorrente da parte della convenuta, nonché il difetto di motivazione e il fatto di non essere stata informata in tempo utile dei rispettivi meriti dell'offerente aggiudicatario, ad obbligarla obbligata ad agire in giudizio dinanzi a codesto giudice.

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1 - GU 2008/S 144-192307.