Language of document : ECLI:EU:T:2010:68

Cause riunite T‑407/06 e T‑408/06

Zhejiang Aokang Shoes Co., Ltd e Wenzhou Taima Shoes Co., Ltd

contro

Consiglio dell’Unione europea

«Dumping — Importazioni di calzature con tomaie in cuoio originarie della Cina e del Vietnam — Status di impresa operante in economia di mercato — Trattamento individuale — Campionamento — Diritti della difesa — Parità di trattamento — Pregiudizio — Legittimo affidamento — Obbligo di motivazione»

Massime della sentenza

1.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Campionamento

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 9, n. 6, e 17, nn. 1, 2 e 3)

2.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Importazioni provenienti da paesi non retti da un’economia di mercato ai sensi dell’art. 2, n. 7, lett. b), del regolamento n. 384/96 — Campionamento

[Regolamento del Consiglio n. 384/96, artt. 2, n. 7, lett. b), 9, n. 6, e 17, nn. 1 e 3]

3.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Procedimento antidumping — Diritti della difesa — Comunicazione dell’informazione finale alle imprese da parte della Commissione

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, nn. 2 e 4)

4.      Diritto comunitario — Principi — Diritti della difesa — Rispetto nell’ambito dei procedimenti amministrativi — Antidumping — Obbligo delle istituzioni di garantire l’informazione delle imprese interessate — Documento informativo finale aggiuntivo

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 20, n. 5)

5.      Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Danno — Periodo di riferimento

(Regolamento del Consiglio n. 384/96, art. 3, n. 2)

1.      Secondo il disposto dell’art. 17, nn. 1 e 3, del regolamento antidumping di base n. 384/96, l’utilizzazione del campionamento, quale tecnica che consente di far fronte a un elevato numero di denunzianti, esportatori, importatori, tipi di prodotto od operazioni, rappresenta una limitazione dell’inchiesta. Tale valutazione è confermata dall’art. 9, n. 6, del citato regolamento di base, secondo cui i produttori non inseriti nel campione non sono inclusi nell’inchiesta.

Il regolamento di base prevede tuttavia che, in presenza di una siffatta limitazione, le istituzioni comunitarie siano tenute ad osservare due obblighi. Innanzitutto, il campione costituito deve essere rappresentativo ai sensi dell’art. 17, nn. 1 e 2, del citato regolamento di base. Inoltre, l’art. 9, n. 6, del medesimo regolamento prevede che il margine di dumping applicato ai produttori non inseriti nel campione non debba superare la media ponderata del margine stabilito per le parti costituenti il campione.

(v. punti 83-84)

2.      In caso di ricorso alla tecnica del campionamento di cui all’art. 17 del regolamento antidumping di base n. 384/96, i produttori non inseriti nel campione possono richiedere il calcolo di un margine di dumping individuale, il quale presuppone l’accoglimento di una domanda per il riconoscimento dello status di società operante in economia di mercato o del trattamento individuale, se si tratta dei paesi interessati dall’art. 2, n. 7, lett. b), del citato regolamento di base, soltanto sulla base dell’art. 17, n. 3, di tale regolamento. Tuttavia, quest’ultima disposizione conferisce alla Commissione il potere di stabilire se, tenuto conto del numero di siffatte domande, una loro valutazione renderebbe l’esame eccessivamente gravoso e impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

Ne deriva che il regolamento antidumping di base non concede agli operatori non inseriti nel campione un diritto incondizionato di beneficiare del calcolo di un margine di dumping individuale. L’accoglimento di una siffatta domanda dipende, infatti, dalla decisione della Commissione relativa all’applicazione dell’art. 17, n. 3, del citato regolamento di base. Inoltre, dal momento che il riconoscimento di un siffatto status o trattamento, conformemente all’art. 2, n. 7, lett. b), del medesimo regolamento, servirebbe unicamente a determinare il metodo per il calcolo del valore normale al fine di stabilire i margini di dumping individuali, la Commissione non è obbligata ad esaminare le domande presentate dagli operatori non inseriti nel campione, qualora, nell’ambito dell’applicazione dell’art. 17, n. 3, del regolamento di base, essa abbia ritenuto che il calcolo di tali margini renderebbe l’esame dei singoli casi eccessivamente gravoso e impedirebbe la tempestiva conclusione dell’inchiesta.

L’applicazione di tali regole non costituisce una violazione del principio della parità di trattamento tra le società incluse nel campione e quelle che ne sono escluse, poiché diversa è la situazione nella quale si trovano tali due categorie in quanto, per le prime, la Commissione deve necessariamente calcolare un margine di dumping individuale, il che presuppone l’esame e l’accoglimento di una siffatta richiesta di status o di trattamento mentre, per le seconde, essa non è obbligata a determinare un margine individuale.

Inoltre, il principio della parità di trattamento tra le società non inserite nel campione non impone alla Commissione di pronunciarsi su tutte le domande presentate, di modo che i produttori o gli esportatori non inseriti nel campione, ma ai quali sia stato concesso un siffatto status o trattamento, possano ottenere l’applicazione del margine medio di dumping delle società del campione alle quali sia stato concesso un siffatto status o trattamento.

Infatti, nel caso in cui il numero di domande sia talmente elevato che il loro esame impedirebbe alle istituzioni comunitarie di concludere tempestivamente l’inchiesta, conformemente all’art. 17, n. 3, del regolamento di base, le istituzioni non sono obbligate a pronunciarsi su tutte le dette domande, e ciò anche al solo scopo di differenziare, nell’ambito delle società non presenti nel campione, tra quelle che potrebbero beneficiare di un siffatto status o trattamento e quelle a cui tale possibilità non è riconosciuta, al fine di applicare loro il margine medio di dumping delle società del campione alle quali sia stato accordato siffatto status o trattamento, senza tuttavia calcolare un margine di dumping individuale.

(v. punti 87-89, 92-94)

3.      Le imprese interessate da un’inchiesta che precede l’adozione di un regolamento antidumping devono essere messe in condizione, nel corso del procedimento amministrativo, di far conoscere efficacemente il loro punto di vista sulla sussistenza e sulla pertinenza dei fatti e delle circostanze dedotti, nonché sugli elementi di prova posti dalla Commissione a fondamento della sua valutazione circa la sussistenza di una pratica di dumping e il pregiudizio che ne conseguirebbe.

In tale contesto l’incompletezza dell’informazione finale chiesta dalle parti, ai sensi dell’art. 20, n. 2, del regolamento antidumping di base n. 384/96, comporta l’illegittimità di un regolamento che istituisce dazi antidumping definitivi soltanto qualora, a causa di tale omissione, le parti interessate non abbiano potuto utilmente difendere i loro interessi. Tale sarebbe in particolare il caso qualora l’omissione verta su fatti o considerazioni diversi da quelli utilizzati per le misure provvisorie cui deve essere riservata un’attenzione particolare nell’informazione finale, ai sensi della citata disposizione. Tale sarebbe parimenti il caso qualora l’omissione verta su fatti o considerazioni diversi da quelli sui quali si fonda una decisione adottata dalla Commissione o dal Consiglio successivamente alla comunicazione del documento informativo finale, come si evince dall’art. 20, n. 4, ultimo periodo, del citato regolamento di base.

Il fatto che la Commissione abbia modificato la sua analisi in seguito alle osservazioni che le parti interessate hanno formulato sul documento informativo finale non costituisce, tuttavia, di per sé, una violazione dei diritti della difesa. Infatti, come emerge dall’art. 20, n. 4, ultimo periodo, del regolamento di base, il documento informativo finale non pregiudica qualsiasi ulteriore decisione della Commissione o del Consiglio. Tale disposizione si limita a imporre alla Commissione il dovere di comunicare, il più rapidamente possibile, i fatti e le considerazioni diversi da quelli sui quali si basa il suo approccio iniziale contenuto nel documento informativo finale. Di conseguenza, al fine di determinare se la Commissione abbia rispettato i diritti delle parti interessate derivanti dall’art. 20, n. 4, ultimo periodo, del regolamento di base, occorre anche verificare se la Commissione abbia comunicato loro i fatti e le considerazioni sui quali essa ha fondato la nuova analisi sul pregiudizio e sulla forma delle misure necessarie per eliminarlo, nella parte in cui gli stessi siano diversi da quelli alla base del documento informativo finale.

(v. punti 108, 132-133, 138-139)

4.      Nell’accordare al produttore soggetto ad un’inchiesta antidumping un termine inferiore a dieci giorni al fine di esprimere osservazioni sul documento informativo finale aggiuntivo, la Commissione viola l’art. 20, n. 5, del regolamento antidumping di base n. 384/96. Tuttavia, tale circostanza, di per sé, non può condurre all’annullamento del regolamento impugnato. Infatti, si deve ancora accertare se il fatto di disporre di un termine inferiore al termine legale sia stato tale da causare una concreta lesione dei suoi diritti della difesa nell’ambito del procedimento di cui trattasi.

(v. punto 145)

5.      L’imposizione di dazi antidumping non costituisce la sanzione di un comportamento precedente, ma una misura di difesa e di tutela nei confronti della concorrenza sleale derivante dalle pratiche di dumping. È quindi necessario condurre l’inchiesta sulla base di informazioni il più possibile attuali allo scopo di fissare dazi antidumping idonei a proteggere l’industria comunitaria dalle pratiche di dumping.

Qualora le istituzioni comunitarie constatino che le importazioni di un prodotto soggetto fino ad allora a restrizioni quantitative aumentano dopo la scadenza di dette restrizioni, esse possono tener conto di tale aumento ai fini della loro valutazione del pregiudizio subito dall’industria comunitaria.

(v. punti 155-156)