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Ricorso proposto il 23 gennaio 2011 - Koninklijke Luchtvaart Maatschappi / Commissione

(Causa T-28/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappi NV (Amstelveen, Paesi Bassi) (rappresentante: avv. M. Smeets)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni della ricorrente

Annullare in toto o in parte la decisione della Commissione 9 novembre 2010, C (2010) 7694 def.;

in subordine, ridurre l'ammenda comminata alla ricorrente.

Motivi e principali argomenti

Ricorso proposto a norma dell'art. 263 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") (già art. 230 CE), avente ad oggetto il riesame e l'annullamento della decisione della Commissione 9 novembre 2010, C(2010) def., relativa ad un procedimento a norma dell'art. 101 TFUE (già art. 81 CE), nonché dell'art. 53 dell'Accordo SEE e dell'art. 8 dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo (caso COMP/39258 - Airfreight), adottata nei confronti della KLM N.V.; e, in subordine, la riduzione dell'ammenda inflitta ai sensi dell'art. 261 TFUE (già art. 229 CE).

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce quattro motivi:

1.    Primo motivo, relativo alla mancanza di motivazione della decisione impugnata ai sensi dell'art. 296 TFUE e dell'art. 41, n. 2, lett. c), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al riguardo, la ricorrente adduce i seguenti argomenti:

sussistono incoerenze sostanziali tra il dispositivo e la motivazione della decisione;

le incoerenze tra il dispositivo e la motivazione della decisione impediscono l'esercizio di un controllo efficace da parte del Tribunale;

le incoerenze e la mancanza di chiarezza della motivazione riguardo a: i) alla portata dell'infrazione e ai destinatari della decisione, ii) alla mancata imposizione di maggiorazioni e iii) all'introduzione di una sopratassa per il combustibile precludono l'esercizio di un controllo efficace da parte del Tribunale;

le incoerenze e la mancanza di chiarezza nella motivazione riguardo all'applicazione degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006 e all'imposizione delle ammende, impediscono l'esercizio di un controllo effettivo da parte del Tribunale.

2.    Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente sostiene che la decisione è stata presa in violazione del diritto ad un processo equo ai sensi degli artt. 41, 47, 48, 49 e 50 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Al riguardo, essa avanza i seguenti argomenti:

la Commissione ha violato il diritto della ricorrente di essere ascoltata, il diritto ad un equo processo e il principio della presunzione di innocenza ai sensi degli artt. 41, n. 2, lett. a), 47 e 48 della Carta, avendo omesso di ascoltare i destinatari in merito ai cambiamenti intervenuti rispetto alla portata della controversia ed al numero dei destinatari;

violazione del principio della legalità e della proporzionalità dell'ammenda ai sensi dell'art. 49 della Carta, avendo incluso l'intero fatturato della KLM Cargo nel volume delle vendite ai sensi degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006, nonché violazione del diritto della ricorrente di essere ascoltata in proposito;

violazione del principio della legalità e della proporzionalità dell'ammenda ai sensi dell'art. 49 della Carta e violazione del principio del ne bis in idem, di cui all'art. 50 della Carta medesima, avendo incluso le vendite al di fuori del SEE nel valore delle vendite ai sensi degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006, e non avendo rispettato il diritto della ricorrente di essere ascoltata in proposito.

3.    Terzo motivo di ricorso, in cui la ricorrente deduce che l'ammenda è stata calcolata in violazione dell'art. 101 TFUE, dell'art. 23 del regolamento 1/2003 1 e degli Orientamenti della Commissione per il calcolo delle ammende del 2006, in quanto:

gli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 non consentono di includere nel valore delle vendite,le vendite che non siano direttamente o indirettamente connesse con l'infrazione ;

gli Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 non consentono di basare il calcolo dell'ammenda sulle vendite al di fuori del SEE.

4.    Con il quarto motivo di ricorso la ricorrente deduce che la fissazione delle ammende ai sensi degli Orientamenti del 2006 è manifestamente errata e viola i principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e della parità di trattamento. Al riguardo, essa avanza i seguenti argomenti:

è manifestamente erroneo, nonché contrario ai principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e della parità di trattamento, sostenere che le vendite collegate direttamente o indirettamente all'infrazione sono tutte le vendite realizzate dalla KLM Cargo;

è manifestamente erroneo, nonché contrario ai principi del legittimo affidamento, di proporzionalità e della parità di trattamento, sostenere che le vendite collegate direttamente o indirettamente all'infrazione debbano includere le vendite realizzate dalla KLM Cargo al di fuori del SEE;

è manifestamente erroneo nonché contrario ai principi di proporzionalità e della parità di trattamento stabilire la gravità dell'infrazione senza tenere conto della natura delle maggiorazioni nonché determinare sia il valore delle vendite che la gravità dell'infrazione in base alla portata complessiva di quest'ultima;

è manifestamente erroneo e contrario ai principi di proporzionalità e della parità di trattamento stabilire l'importo addizionale dell'ammenda ("entry fee", importo addizionale deterrente) indipendentemente dalla durata dell'infrazione;

è manifestamente erroneo e contrario ai principi di proporzionalità e della parità di trattamento fissare una riduzione dell'ammenda al 15% in ragione dell'intervento del governo.

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1 - Regolamento (CE) del Consiglio 16 dicembre 2002, n. 1/2003, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli artt. 81 e 82 del Trattato (GU 2003, L 1, pag. 1).