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Sentenza del Tribunale del 10 maggio 2016 – Mikhalchanka / Consiglio

(Causa T-693/13) 1

(«Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate nei confronti della Bielorussia – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Restrizioni all’ingresso e al transito nel territorio dell’Unione – Mantenimento del nome del ricorrente nell’elenco delle persone interessate – Giornalista – Diritti della difesa – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione»)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Aliaksei Mikhalchanka (Minsk, Bielorussia) (rappresentante: M. Michalauskas, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: J.-P. Hix e F. Naert, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 69), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 288, pag. 1).

Dispositivo

La domanda di non luogo presentata dal Consiglio dell’Unione europea è respinta.

Sono annullati, nelle parti in cui riguardano il sig. Aliaksei Mikhalchanka:

la decisione 2013/534/PESC del Consiglio, del 29 ottobre 2013, recante modifica della decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Bielorussia;

il regolamento di esecuzione (UE) n. 1054/2013 del Consiglio, del 29 ottobre 2013, che attua l'articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia.

Il Consiglio sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dal sig. Mikhalchanka.

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1 GU C 93 del 29.3.2014.