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Ricorso proposto il 30 novembre 2016 – QF/Commissione

(Causa T-846/16)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: QF (Barcelona, Spagna) (rappresentanti: L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet e A. Hernández Pardo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare che la decisione della Commissione del 4 luglio 2016, relativa all’aiuti di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN) , concesso dalla Spagna ad alcune società sportive calcistiche professionistiche, viola gli articoli 107, paragrafo 1, e 108, paragrafo 3, TFUE in quanto la possibilità di consolidamento dei conti introdotta dall’autorizzazione rilasciata, per effetto della legge 10/1990, a quattro club di partecipare a diverse discipline sportive, al pari dell’applicazione di una aliquota fiscale ridotta per l’imposta sulle società, rappresenta parimenti un aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno, come la Commissione europea avrebbe dovuto dichiarare;

di conseguenza, disporre l’annullamento del provvedimento, con l’obbligo per il Regno di Spagna di recuperare presso i beneficiari l’aiuto incompatibile con il mercato interno. Condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

I motivi e principali argomenti sono quelli invocati nella causa T-845/16, QG/Commissione.

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