Language of document : ECLI:EU:T:2017:759

Causa T‑844/16

Alpirsbacher Klosterbräu Glauner GmbH & Co. KG

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

«Marchio dell’Unione europea – Domanda di marchio dell’Unione europea denominativo Klosterstoff – Impedimenti assoluti alla registrazione – Carattere descrittivo – Marchio che può indurre in errore il pubblico – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (CE) n.°207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g), del regolamento (UE) 2017/1001] – Prassi anteriore dell’EUIPO»

Massime – Sentenza del Tribunale (Nona Sezione) del 26 ottobre 2017

1.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Nozione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

2.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che possono servire per designare le caratteristiche di un prodotto o di un servizio – Marchio denominativo Klosterstoff

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, c)]

3.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi che possono indurre in errore il pubblico – Criteri di valutazione

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, g)]

4.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi che possono indurre in errore il pubblico – Marchio denominativo Klosterstoff

[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, § 1, g)]

5.      Marchio dell’Unione europea – Disposizioni procedurali – Motivazione delle decisioni – Articolo 75, prima frase, del regolamento n. 207/2009 – Portata identica a quella dell’articolo 296 TFUE

(Art. 296 TFUE; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 75, 1° periodo)

6.      Marchio dell’Unione europea – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale precedente dell’Ufficio – Principio di legalità

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

7.      Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Registrazione anteriore del marchio in taluni Stati membri o paesi terzi – Decisioni non vincolanti per gli organi dell’Unione

(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)

1.      Segni o indicazioni che possono servire, nel commercio, per designare caratteristiche del prodotto o del servizio per il quale si richiede la registrazione sono, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, considerati inidonei ad esercitare la funzione essenziale del marchio, cioè quella di identificare l’origine commerciale del prodotto o servizio, al fine di consentire al consumatore che acquista il prodotto o il servizio contrassegnato dal marchio di fare, al momento di un successivo acquisto, la stessa scelta, qualora l’esperienza si riveli positiva, o di farne un’altra, qualora essa risulti negativa.

Ne consegue che, perché un segno ricada nel divieto enunciato dall’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 207/2009, occorre che esso presenti una relazione sufficientemente diretta e concreta con i prodotti o servizi in questione, tale da consentire al pubblico interessato di percepire immediatamente e senza ulteriore riflessione una descrizione dei prodotti o servizi di cui trattasi o di una delle loro caratteristiche.

(v. punti 13, 14)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punti 21‑32)

3.      Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009, sul marchio dell’Unione europea, sono esclusi dalla registrazione i marchi che possono indurre in errore il pubblico, per esempio circa la natura, la qualità o la provenienza geografica del prodotto o del servizio.

Le circostanze che giustificano l’impedimento alla registrazione di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del regolamento n. 207/2009 presuppongono l’accertamento di un inganno effettivo o di un rischio sufficientemente grave di inganno del consumatore.

(v. punti 41, 42)

4.      V. il testo della decisione.

(v. punti 43‑46)

5.      Ai sensi dell’articolo 75, primo periodo, del regolamento n. 207/2009 (divenuto articolo 94, primo periodo, del regolamento 2017/1001), le decisioni dell’EUIPO devono essere motivate. Secondo la giurisprudenza, tale obbligo ha la medesima portata di quello sancito dall’articolo 296 TFUE e il suo obiettivo consiste nel consentire, da un lato, agli interessati di prendere conoscenza delle ragioni del provvedimento adottato per tutelare i propri diritti e, dall’altro, al giudice dell’Unione di esercitare il proprio controllo sulla legittimità della decisione.

(v. punto 50)

6.      Le decisioni che le commissioni di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale devono adottare, in forza del regolamento n. 207/2009 sul marchio dell’Unione europea, relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale. Di conseguenza, la legittimità di tali decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base di detto regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio. Inoltre, è stato giudicato che, se è vero che, alla luce dei principi della parità di trattamento e di buona amministrazione, l’Ufficio deve prendere in considerazione le decisioni già adottate e chiedersi con particolare attenzione se occorra o no decidere nello stesso senso, l’applicazione di tali principi deve, però, essere conciliata con il rispetto del principio di legalità.

(v. punto 51)

7.      Il regime dei marchi dell’Unione europea rappresenta un sistema autonomo, costituito da un insieme di norme e che persegue obiettivi ad esso specifici, la cui applicazione è indipendente da qualsiasi sistema nazionale. Di conseguenza, la possibilità di registrare un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutata solo sulla base della normativa pertinente. L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati, anche se possono prenderle in considerazione, da decisioni emanate a livello degli Stati membri, o anche di un paese terzo, e nessuna disposizione del regolamento n. 207/2009 obbliga l’Ufficio o, su ricorso, il Tribunale a pervenire a risultati identici a quelli raggiunti dalle amministrazioni o dai giudici nazionali in una situazione analoga.

(v. punto 52)