Ricorso proposto il 16 luglio 2013 – Boehringer Ingelheim International / UAMI – Lehning entreprise (ANGIPAX)
(Causa T-368/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Boehringer Ingelheim International GmbH (Ingelheim am Rhein, Germania) (rappresentanti: avv.ti V. von Bomhard e D. Slopek)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Lehning entreprise SARL (Sainte Barbe, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 aprile 2013, procedimento R 571/2012-5 nella parte in cui ha consentito la registrazione del marchio ANGIPAX in relazione a prodotti farmaceutici e veterinari e preparazioni per la salute e la cura medica; fungicidi; sostanze dietetiche per uso medico; disinfettanti; garze chirurgiche e materiali per medicazioni, materiali per otturazioni dentarie, preparazioni per la distruzione degli animali nocivi; alimenti per bambini (neonati); e
condannare il convenuto alle spese del procedimento, o – qualora la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso intervenga a sostegno del convenuto – condannare il convenuto e l’interveniente a sopportare in solido le spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «ANGIPAX» per prodotti della classe 5 – Domanda di marchio comunitario n. 8 952 401
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la ricorrente
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «ANTISTAX» – Registrazione di marchio comunitario n. 2 498 343 per prodotti delle classi 3, 5, 28 e 30
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto in toto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: rigetto in toto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 del Consiglio.