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Ricorso proposto il 12 luglio 2013 – Repubblica di Lituania / Commissione europea

(Causa T-365/13)

Lingua processuale: il lituano

Parti

Ricorrente: Repubblica di Lituania (rappresentanti: D. Kriaučiūnas e R. Krasuckaitė)

Convenuta: Commissione europea

Conclusi

e effettuate nell’ambito del FEASR dalla Repub

blica di Lituania;condannare la Commissione europea alle spese.Motivi e principali argomentiA sostegno del ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.Nell’ambito del primo motivo, la ricorrente sostiene che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha violat

o gli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n.

 1975/2006 e l’articolo 48 de

l regolamento (CE) n. 1974/2006 nella parte in cui, richied

endo l’esecuzione di una verifica superflua (controlli in loco) nel caso di adeguatezza di un criterio (densità del bestiame) per la misura di supporto relativa agli svantaggi naturali, non ha rispettato la discrezionalità degli Stati membri, confermata da tali disposizioni, di poter scegliere essi stessi i criteri ed i metodi per realizzare i controlli ed ha omesso di tenere conto delle argomentazioni delle autorità lituane rispetto all’effettività ed all’efficacia del metodo di controllo prescelto.Nell’ambito del secondo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 ed il principio di proporzionalità, nella parte in cui, non avendo dimostrato vi fosse un rischio significat

ivo per il Fondo, ha ingiustamente applicato una rettifica finanziaria del 5% sulla base di un controllo apparentemente inappropriato nell’ambito del criterio della densità del bestiame. La Commissione, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, avrebbe dovuto adottare qualunque rettifica finanziaria in modo proporzionale alle violazioni accertate ed al rischio rappresentato per il bilancio dell’Unione europea. Le rettifiche apportate con la decisione impugnata superano quanto appropriato e necessario per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.Nell’ambito del terzo motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione, muovendo da un’errata interpretazione dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1975/2006 e dell’articolo 48, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1974/2006, ed in violaz

ione dell’articolo 29 del regolamento (CE) n. 796/2004 , ha ingiustamente imposto una rettifica finanziaria del 2% sulla base del fatto che, durante un’ispezione in loco destinata a monitorare tutti gli obblighi, il 100% di tutte le parcelle di terreno non era stato esaminato.Nell’ambito del quarto motivo, la ricorrente sostiene che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha violato l’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1975/2006, in quanto, proponendo l’applicazione di un controllo inefficace sull’u

so di fertilizzanti (controllo amministrativo), la Commissione non ha rispettato la discrezionalità degli Stati membri, confermata da tale disposizione, di poter scegliere essi stessi i criteri ed i metodi per realizzare i controlli ed ha omesso di tenere conto delle argomentazioni delle autorità lituane rispetto all’effettività ed all’efficacia del metodo di controllo prescelto (il metodo visivo).Nell’ambito del quinto motivo, la ricorrente sostiene che la Commissione ha violato l’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005 ed il principio di proporzionalità, nella parte in cui, non avendo dimostrato vi fosse un rischio significativ

o per il Fondo, ha ingiustamente applicato una rettifica finanziaria del 5% sulla base di un controllo apparentemente inadeguato nell’ambito del criterio dell’uso di fertilizzanti. La Commissione, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1290/2005, avrebbe dovuto adottare qualunque rettifica finanziaria in modo proporzionale alle violazioni accertate ed al rischio rappresentato per il bilancio dell’Unione europea. Le rettifiche apportate con la decisione impugnata superano quanto appropriato e necessario per la tutela degli interessi finanziari dell’Unione europea.

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1 Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l’attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misu

re di sostegno dello sviluppo rurale (GU L 368, pag. 74). Regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEAS

R) (GU L 368, pag. 15). Regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (GU L 209, pag. 1). Regolamento (CE) n. 796/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante modalità di applicazione della con

dizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e di controllo di cui al regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio che stab