Language of document : ECLI:EU:T:2015:81





Sentenza del Tribunale (Seconda Sezione) del 10 febbraio 2015 –
Boehringer Ingelheim International / UAMI – Lehning entreprise

(ANGIPAX)

(causa T‑368/13)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo ANGIPAX – Marchio comunitario denominativo anteriore ANTISTAX – Impedimento relativo alla registrazione – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»

1.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Competenza del Tribunale – Riesame dei fatti alla luce delle prove prodotte per la prima volta dinanzi ad esso – Esclusione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 18)

2.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Legittimità della decisione di una commissione di ricorso emessa in sede di opposizione – Contestazione mediante deduzione di fatti nuovi – Inammissibilità – Presa in considerazione, ai fini dell’interpretazione del diritto dell’Unione, di una giurisprudenza dell’Unione o di una giurisprudenza nazionale o internazionale non invocata dinanzi agli organi dell’Ufficio – Ammissibilità (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 65) (v. punto 20)

3.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 24‑28, 82)

4.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi ANGIPAX e ANTISTAX [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 31, 47, 60‑63, 94, 95)

5.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 38‑46)

6.                     Marchio comunitario – Procedimento di ricorso – Ricorso dinanzi al giudice dell’Unione – Procedimento riguardante impedimenti relativi alla registrazione – Contestazione relativa al confronto dei prodotti o servizi non sollevata dinanzi alla commissione di ricorso – Modifica del contesto di fatto o di diritto della controversia dinanzi alla commissione di ricorso – Insussistenza [Regolamento di procedura del Tribunale, art. 135, § 4; regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 52, 53, 55)

7.                     Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i prodotti o i servizi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 58)

8.                     Marchio comunitario – Disposizioni procedurali – Esame d’ufficio dei fatti – Portata – Obbligo di provare fatti notori – Insussistenza – Contestazione dinanzi al Tribunale (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 76, § 1) (v. punti 89, 90)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 29 aprile 2013 (procedimento R 571/2012‑5), relativa a un’opposizione tra la Boehringer Ingelheim International GmbH e la Lehning entreprise SARL.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Boehringer Ingelheim International GmbH è condannata alle spese, comprese quelle indispensabili sostenute dalla Lehning entreprise SARL ai fini del procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI).