Language of document : ECLI:EU:C:2023:1027

SENTENZA DELLA CORTE (Quinta Sezione)

21 dicembre 2023 (*)

«Impugnazione – Ricorso per risarcimento danni – Operazioni di concentrazione tra imprese – Decisione della Commissione europea che dichiara l’operazione di concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE – Annullamento della decisione per vizio di procedura – Responsabilità extracontrattuale dell’Unione europea – Nesso di causalità»

Nella causa C‑297/22 P,

avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta il 3 maggio 2022,

United Parcel Service Inc., con sede in Atlanta, Georgia (Stati Uniti), rappresentata da F. Hoseinian, advokat, W. Knibbeler, A. Pliego Selie, F. Roscam Abbing, T. van Helfteren, advocaten, e A. Ryan, solicitor,

ricorrente

procedimento in cui l’altra parte è:

Commissione europea, rappresentata da P. Berghe, M. Farley e N. Khan, in qualità di agenti,

convenuta in primo grado,

LA CORTE (Quinta Sezione),

composta da E. Regan, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Quinta Sezione, Z. Csehi (relatore), M. Ilešič e I. Jarukaitis, giudici,

avvocato generale: A.M. Collins

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        Con la sua impugnazione, la United Parcel Service Inc. (in prosieguo: l’«UPS») chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 23 febbraio 2022, United Parcel Service/Commissione (T‑834/17; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2022:84), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso basato sull’articolo 268 TFUE e diretto al risarcimento del danno che essa avrebbe subito in ragione dell’illegittimità della decisione C(2013) 431 della Commissione, del 30 gennaio 2013, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato interno e con il funzionamento dell’accordo SEE (caso COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (in prosieguo: la «decisione controversa»).

 Contesto normativo

2        L’articolo 7 del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (GU 2004, L 24, pag. 1), intitolato «Sospensione della concentrazione», al paragrafo 1 prevede quanto segue:

«Una concentrazione di dimensione comunitaria, quale è definita all’articolo 1, o che è destinata ad essere esaminata dalla Commissione [europea] a norma dell’articolo 4, paragrafo 5, non può essere realizzata prima di essere notificata, né prima di essere stata dichiarata compatibile con il mercato comune da una decisione adottata a norma dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 8, paragrafo 1 o paragrafo 2, ovvero sulla base della presunzione di cui all’articolo 10, paragrafo 6».

3        L’articolo 10 di tale regolamento, intitolato «Termini per l’avvio del procedimento e per le decisioni, al paragrafo 5 così dispone:

«Se la Corte di giustizia emette una sentenza che annulla totalmente o parzialmente una decisione della Commissione assoggettata al termine fissato dal presente articolo, la Commissione riesamina l’operazione di concentrazione al fine di adottare una decisione a norma dell’articolo 6, paragrafo 1.

La concentrazione è riesaminata alla luce delle condizioni attuali del mercato.

Le parti notificanti procedono ad una nuova notificazione o integrano la notifica originaria, senza ritardo, se la notifica originaria è diventata incompleta perché si sono verificati cambiamenti nelle condizioni di mercato o riguardo alle informazioni fornite. Se non si sono verificati cambiamenti del genere, le parti lo dichiarano formalmente senza ritardo.

I termini di cui al paragrafo 1 decorrono dal giorno lavorativo successivo alla data di ricevimento delle informazioni complete mediante una nuova notificazione, una notificazione integrativa o una dichiarazione ai sensi del terzo comma.

I commi secondo e terzo si applicano anche nei casi di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 8, paragrafo 7».

 Fatti

4        I fatti all’origine della controversia, quali emergono dai punti da 1 a 13 della sentenza impugnata, sono i seguenti:

«1      Nello Spazio economico europeo (SEE), la ricorrente [UPS] e la TNT Express NV (in prosieguo: la “TNT”) sono due società che operano nei mercati dei servizi internazionali di consegna rapida di piccoli pacchi.

2      Il 26 giugno 2012 la Commissione europea ha pubblicato un avviso di notifica preventiva di una concentrazione (caso COMP/M.6570 – UPS/TNT Express) (GU 2012, C 186, pag. 9) (...).

3      L’11 gennaio 2013, la Commissione ha informato l’UPS che intendeva vietare l’operazione di concentrazione progettata tra la stessa e la TNT.

4      Il 14 gennaio 2013, l’UPS ha reso pubblica tale informazione mediante un comunicato stampa.

5      (...)

6      Il 30 gennaio 2013, la Commissione ha adottato la [decisione controversa]. La Commissione ha ritenuto che l’operazione di concentrazione tra l’UPS e la TNT configurasse un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva nei mercati dei servizi di cui trattasi in quindici Stati membri, vale a dire in Bulgaria, nella Repubblica ceca, in Danimarca, in Estonia, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, nei Paesi Bassi, in Polonia, in Romania, in Slovenia, in Slovacchia, in Finlandia e in Svezia.

7      In un comunicato stampa dello stesso giorno, l’UPS ha annunciato che rinunciava all’operazione di concentrazione progettata.

8      Il 5 aprile 2013, l’UPS ha proposto al Tribunale un ricorso di annullamento della decisione controversa, iscritto a ruolo con il numero T‑194/13, e ha presentato una domanda di procedimento accelerato, che il Tribunale ha respinto.

9      Il 7 aprile 2015, la FedEx Corp. ha annunciato un’offerta di acquisto della TNT.

10      Il 4 luglio 2015, la Commissione ha pubblicato una notifica preventiva di una concentrazione (caso M.7630 – FedEx/TNT Express) (GU 2015, C 220, pag. 15), relativa all’operazione con cui la FedEx doveva acquistare la TNT.

11      L’8 gennaio 2016, la Commissione ha adottato la decisione che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato interno e il funzionamento dell’accordo SEE (caso M.7630 – FedEx/TNT Express), di cui è stata pubblicata una sintesi nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (GU 2016, C 450, pag. 12), relativa all’operazione tra la FedEx e la TNT.

12      Con sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione (T‑194/13, EU:T:2017:144), il Tribunale ha annullato la decisione controversa.

13      Il 16 maggio 2017, la Commissione ha presentato un ricorso avverso la sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione (T‑194/13, EU:T:2017:144), che la Corte ha respinto con sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service (C‑265/17 P, EU:C:2019:23)».

 Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenza impugnata

5        Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 29 dicembre 2017, l’UPS ha proposto un ricorso diretto, in primo luogo, al risarcimento del danno, pari a EUR 1,742 miliardi, che essa avrebbe subito a causa dell’illegittimità della decisione controversa e, in secondo luogo, alla concessione di una compensazione per le imposte che sarebbero state riscosse sul risarcimento concesso.

6        Secondo il ricorso, l’asserito danno di EUR 1,742 miliardi si suddivideva come segue:

–        EUR 131 milioni, corrispondenti all’importo netto della perdita subita dall’UPS a causa dell’indennità di risoluzione inversa (EUR 200 milioni lordi) versata alla TNT in applicazione dell’accordo di fusione per la mancata esecuzione dell’operazione;

–        più EUR 1,638 miliardi, «che riflette il valore netto al netto delle imposte delle sinergie di costi perse a seguito del divieto dell’operazione».

–        più EUR 2,4 milioni, corrispondenti alle spese legali sostenute dall’UPS (EUR 3,7 milioni lordi) per l’intervento nell’operazione FedEx/TNT;

–        meno EUR 29 milioni di spese di operazione evitate (EUR 44,2 milioni lordi).

7        Con la sentenza impugnata, il Tribunale ha respinto il ricorso dell’UPS.

8        In primo luogo, per quanto concerne le illegittimità derivanti dalla violazione dei diritti procedurali, il Tribunale ha anzitutto dichiarato, ai punti 94 e 123 della sentenza impugnata, che la violazione dei diritti della difesa dell’UPS a causa della mancata comunicazione da parte della Commissione della versione finale del modello econometrico era già stata definitivamente accertata dalla sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione (T‑194/13, EU:T:2017:144, punti 221 e 222), che era passata in giudicato a seguito del rigetto dell’impugnazione della Commissione con la sentenza del 16 gennaio 2019, Commissione/United Parcel Service (C‑265/17 P, EU:C:2019:23). Secondo il Tribunale, tale violazione dei diritti della difesa dell’UPS costituisce, da parte della Commissione, una violazione sufficientemente qualificata di una norma di diritto dell’Unione preordinata a conferire diritti ai singoli.

9        Al punto 143 della sentenza impugnata, poi, il Tribunale ha respinto in quanto infondata l’argomentazione dell’UPS secondo cui la Commissione avrebbe violato i diritti procedurali di quest’ultima anche nell’ambito della sua analisi degli incrementi di efficienza per il motivo che essa non avrebbe comunicato i criteri di valutazione di tali incrementi.

10      Infine, per quanto riguarda l’asserita violazione dei diritti procedurali relativa alla mancata comunicazione di taluni documenti riservati della FedEx, il Tribunale ha considerato, ai punti 172 e 182 della sentenza impugnata, che essa non era stata accertata.

11      In secondo luogo, per quanto concerne le asserite illegittimità derivanti dai presunti errori riguardanti la valutazione nel merito dell’operazione di concentrazione, il Tribunale ha rilevato, sotto un primo profilo, al punto 228 della sentenza impugnata, dopo aver ponderato gli interessi in gioco, che le irregolarità lamentate dall’UPS relativamente al modello econometrico della Commissione non erano sufficientemente qualificate da poter far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

12      Sotto un secondo profilo, al punto 289 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che l’UPS non era riuscita a dimostrare l’esistenza di errori nella valutazione del carattere verificabile degli incrementi di efficienza addotti idonei a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

13      In terzo luogo, per quanto riguarda l’esistenza di un nesso di causalità tra l’illegittimità risultante dalla mancata comunicazione del modello econometrico e i tre danni asseriti di cui l’UPS chiedeva il risarcimento a causa dell’impossibilità di attuare l’operazione di concentrazione prevista, il Tribunale ha constatato, anzitutto, al punto 343 della sentenza impugnata, che occorreva respingere la domanda di risarcimento del danno concernente le spese connesse alla sua partecipazione al procedimento di controllo dell’operazione tra la FedEx e la TNT.

14      Al punto 350 della sentenza impugnata, poi, il Tribunale ha dichiarato che, poiché il pagamento da parte dell’UPS di un’indennità di risoluzione di EUR 200 milioni a favore della TNT derivava direttamente dall’accordo tra queste due imprese, non è stato dimostrato che la violazione dei diritti procedurali dell’UPS o le altre violazioni asserite da quest’ultima ne fossero la causa determinante.

15      Per quanto concerne, infine, il danno derivante dal lucro cessante subito dall’UPS a causa dell’impossibilità di attuare l’operazione di concentrazione prevista, il Tribunale ha ritenuto, in primo luogo, al punto 353 della sentenza impugnata, che la domanda dell’UPS dovesse essere interpretata come avente ad oggetto non già il risarcimento di una perdita di opportunità di realizzare detta operazione, bensì il risarcimento della perdita certa di sinergie di costi. Orbene, poiché è solo in risposta a quesiti del Tribunale che l’UPS aveva indicato che la domanda di risarcimento comprendeva, in un certo senso, una perdita di opportunità, il Tribunale ha considerato che questo nuovo capo di danno era stato presentato tardivamente ed era quindi irricevibile.

16      In secondo luogo, ai punti 355 e 358 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato che l’UPS non aveva né dimostrato né fornito gli elementi che consentissero di concludere, con la necessaria certezza, che gli errori di concezione denunciati riguardo al modello econometrico adottato fossero sufficienti ad invalidare l’intera analisi economica dell’operazione di concentrazione prevista e la constatazione di un ostacolo significativo ad una concorrenza effettiva. Il Tribunale ha altresì considerato, nei suddetti punti della sentenza impugnata, che non si poteva concludere che la violazione dei diritti della difesa avesse avuto un impatto decisivo sull’esito della procedura di controllo dell’operazione progettata.

17      In terzo luogo, al punto 365 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che, poiché l’UPS aveva rinunciato al suo progetto di acquisizione della TNT sin dal 14 gennaio 2013, anche supponendo che l’irregolarità in cui è incorsa la Commissione nell’adozione della decisione controversa potesse aver causato un mancato guadagno all’UPS, il fatto che tale impresa avesse rinunciato all’operazione progettata non appena era stata annunciata la decisione controversa aveva avuto l’effetto di interrompere qualsiasi nesso di causalità diretto tra tale irregolarità e il danno asserito.

18      Al punto 371 della sentenza impugnata, il Tribunale ha concluso che non era stato dimostrato che la violazione dei diritti procedurali dell’UPS o le altre violazioni asserite da quest’ultima fossero la causa determinante del suo presunto lucro cessante e che occorreva, pertanto, respingere la domanda di risarcimento di tale danno.

 Conclusioni delle parti dinanzi alla Corte

19      L’UPS chiede che la Corte voglia:

–        annullare la sentenza impugnata;

–        concedere all’UPS un risarcimento maggiorato degli interessi applicabili per il danno subito, come richiesto in primo grado, conformemente alla procedura di cui all’articolo 340 TFUE;

–        in subordine, rinviare la causa al Tribunale e

–        condannare la Commissione alle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi al Tribunale.

20      La Commissione chiede che la Corte voglia:

–        respingere l’impugnazione e

–        condannare l’UPS alle spese.

 Sull’impugnazione

21      A sostegno della sua impugnazione, l’UPS solleva sei motivi. Il primo motivo verte su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso, da un lato, nel considerare che gli errori gravi imputabili alla Commissione in relazione al modello econometrico utilizzato da tale istituzione non fossero idonei a far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione e, dall’altro, nel concludere che non esistesse alcun nesso di causalità con il danno lamentato. Il secondo motivo riguarda un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel ritenere che l’indennità di risoluzione non fosse recuperabile poiché era stata conclusa volontariamente. Il terzo motivo concerne un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel dichiarare che il nesso di causalità tra la violazione grave in cui era incorsa la Commissione e il danno relativo al lucro cessante era stato interrotto a causa delle azioni condotte dall’UPS a seguito della decisione controversa. Il quarto motivo concerne errori di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel rilevare che la Commissione disponeva di un potere discrezionale per accettare gli incrementi di efficienza, cosicché essa non sarebbe incorsa in un errore sufficientemente qualificato nella valutazione degli incrementi di efficienza. Il quinto motivo verte su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel dichiarare che l’UPS non aveva presentato al consigliere-auditore le necessarie richieste di documenti della FedEx. Il sesto motivo riguarda un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel concludere che il danno derivante dalla perdita di opportunità costituisse un nuovo capo di danno che, pertanto, era irricevibile.

 Sul terzo motivo

 Argomenti delle parti

22      Con il suo terzo motivo, che occorre esaminare per primo, l’UPS contesta al Tribunale, in sostanza, di aver commesso errori di diritto, ai punti 364 e 365 della sentenza impugnata, nell’affermare che le azioni da essa intraprese a seguito della decisione controversa avevano avuto l’effetto di interrompere il nesso di causalità diretto tra la violazione grave in cui era incorsa la Commissione e il danno relativo al lucro cessante subito dall’UPS a causa dell’impossibilità di attuare l’operazione di concentrazione prevista. Secondo quest’ultima, le azioni da essa intraprese sono state la diretta conseguenza della decisione controversa.

23      L’UPS precisa, in primo luogo, che, nel concludere che essa aveva deciso di «abbandonare» la concentrazione prevista, il Tribunale ha commesso un errore di diritto, in quanto è giunto ad una conclusione giuridicamente errata, fondata su un’interpretazione manifestamente distorta delle prove disponibili. Infatti, l’UPS non avrebbe rinunciato al suo progetto di acquisizione, poiché avrebbe chiesto l’annullamento della decisione controversa dinanzi al Tribunale e avrebbe richiesto la concessione del procedimento accelerato. Inoltre, l’UPS si sarebbe contrattualmente impegnata a mantenere la sua offerta finché la Commissione non l’avesse vietata. Con un comunicato stampa del 14 gennaio 2013, essa avrebbe informato i mercati dei capitali che, nel caso in cui la Commissione avesse effettivamente adottato una decisione di divieto, l’UPS non sarebbe allora stata giuridicamente in grado di realizzare l’offerta, che sarebbe scaduta conformemente alle sue condizioni contrattuali. Successivamente, il 30 gennaio 2013, data di adozione della decisione controversa, l’UPS avrebbe pubblicato un comunicato stampa in cui spiegava le necessarie iniziative contrattuali adottate a seguito di tale decisione. Per quanto concerne tali iniziative contrattuali, il Tribunale non potrebbe contestare all’UPS di aver intrapreso le azioni richieste dall’articolo 7 del regolamento n. 139/2004, che prevede che le concentrazioni che sono state vietate non possano essere realizzate.

24      In secondo luogo, l’UPS fa valere che la conclusione del Tribunale in base alla quale il nesso di causalità tra l’errore grave in cui è incorsa la Commissione e il danno relativo al lucro cessante subito dall’UPS a causa dell’impossibilità di attuare l’operazione di concentrazione prevista è stato interrotto in quanto essa non aveva depositato una seconda offerta di acquisizione della TNT o non aveva lanciato un’offerta concorrente in reazione a quella della FedEx è erronea e non riflette la realtà economica.

25      Infatti, sotto un primo profilo, l’UPS non avrebbe avuto alcuna ragione di attendersi un risultato diverso, in quanto, da un lato, il procedimento di annullamento della decisione controversa era ancora in corso e la Commissione difendeva fermamente la legittimità di tale decisione. Dall’altro lato, nessuna parte può essere obbligata a continuare a notificare l’operazione nella speranza di ottenere alla fine l’approvazione, e ciò indipendentemente dalla questione se ciò fosse possibile in applicazione delle norme in materia di offerte pubbliche di acquisto, da un punto di vista commerciale o altro.

26      Sotto un secondo profilo, a parte il fatto che tale nuova offerta non sarebbe stata approvata o sarebbe stato assai improbabile che venisse approvata dall’autorità di regolamentazione finanziaria dei Paesi Bassi in forza della relativa normativa in materia di offerte pubbliche di acquisto, che richiedeva che tale autorità approvasse un atto scritto relativo all’offerta pubblica di acquisto prima che una parte potesse realizzare tale acquisizione, l’UPS sottolinea che è inesatto e irrealistico suggerire che essa poteva lanciare un’offerta riveduta prima che il Tribunale annullasse la decisione controversa.

27      Sotto un terzo profilo, nel momento in cui il Tribunale ha annullato la decisione controversa, la TNT era stata acquisita dalla FedEx e non era più possibile per l’UPS presentare un’offerta per la sua acquisizione. In tali circostanze, all’UPS sarebbe stato altresì impedito di chiedere alla Commissione di proseguire la sua valutazione di un’offerta dell’UPS sulla TNT. Il Tribunale avrebbe accettato che il procedimento fosse oggetto di un trattamento prioritario, ma l’annullamento sarebbe intervenuto oltre un anno dopo l’acquisizione della TNT da parte della FedEx.

28      La Commissione sostiene che il terzo motivo è in parte irricevibile e in parte infondato.

 Giudizio della Corte

29      Occorre ricordare, in via preliminare, che da una giurisprudenza costante risulta che, qualora il Tribunale abbia accertato o valutato i fatti, la Corte è competente soltanto, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, ad effettuare un controllo sulla qualificazione giuridica degli stessi e sulle conseguenze di diritto che ne sono state tratte (sentenza del 14 ottobre 2021, NRW. Bank/CRU, C‑662/19 P, EU:C:2021:846, punto 35). La valutazione dei fatti non costituisce quindi, salvo il caso dello snaturamento degli elementi di prova prodotti dinanzi al Tribunale, una questione di diritto, come tale soggetta al sindacato della Corte (sentenza del 25 marzo 2021, Deutsche Telekom/Commissione, C‑152/19 P, EU:C:2021:238, punto 68).

30      Il ricorrente che alleghi uno snaturamento di elementi di prova da parte del Tribunale deve, ai sensi dell’articolo 256 TFUE, dell’articolo 58, primo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 168, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura della Corte, indicare con precisione gli elementi che sarebbero stati snaturati dal Tribunale e dimostrare gli errori di valutazione che, a suo avviso, avrebbero portato il Tribunale a tale snaturamento. Peraltro, secondo una giurisprudenza costante, uno snaturamento deve emergere in modo manifesto dagli atti di causa, senza che sia necessario procedere ad una nuova valutazione dei fatti e delle prove (sentenza del 10 novembre 2022, Commissione/Valencia Club de Fútbol, C‑211/20 P, EU:C:2022:862, punto 55 e giurisprudenza ivi citata).

31      Un siffatto snaturamento presuppone che il Tribunale abbia manifestamente oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova. Al riguardo, non è sufficiente indicare che un documento potrebbe essere oggetto di un’interpretazione diversa da quella accolta dal Tribunale (sentenze del 28 gennaio 2021, Qualcomm e Qualcomm Europe/Commissione, C‑466/19 P, EU:C:2021:76, punto 44, nonché del 16 febbraio 2023, Commissione/Italia, C‑623/20 P, EU:C:2023:97, punto 128).

32      Nel caso di specie, con il presente motivo, l’UPS non contesta al Tribunale di aver proceduto a una qualificazione giuridica erronea dei fatti dichiarando, al punto 365 della sentenza impugnata, che la circostanza che l’UPS abbia rinunciato all’operazione di concentrazione progettata diretta all’acquisizione della TNT non appena è stata annunciata la decisione controversa, e quindi ben prima che la FedEx annunciasse la sua offerta di acquisto su quest’ultima, costituisce un atto che ha interrotto il nesso di causalità diretto tra l’irregolarità in cui è incorsa la Commissione in sede di adozione di tale decisione controversa e il danno asserito. L’UPS contesta, per contro, al Tribunale di aver snaturato gli elementi di prova dichiarando, ai punti 364 e 365 di tale sentenza impugnata, che essa aveva rinunciato a tale operazione.

33      Si deve ricordare, in proposito, che, ai punti 364 e 365 della sentenza impugnata, il Tribunale ha rilevato, nell’ambito della sua valutazione insindacabile dei fatti, che l’UPS, con il suo primo comunicato stampa del 14 gennaio 2013, aveva indicato inequivocabilmente di aver preso la decisione di abbandonare l’operazione di concentrazione prevista con la TNT e, con un secondo comunicato stampa del 30 gennaio 2013, aveva annunciato il ritiro della sua offerta sulla TNT e la decisione di queste due imprese di porre fine al loro accordo di fusione. Il Tribunale ha quindi insindacabilmente constatato che l’UPS aveva rinunciato ad acquisire la TNT sin dal 14 gennaio 2013 e che non era mai tornata su tale rinuncia, il che sarebbe dimostrato anche dal fatto che l’UPS non ha depositato una nuova offerta sulla TNT dopo la decisione controversa, né ha reagito a quella della FedEx lanciando un’offerta concorrente.

34      Orbene, occorre constatare che, con l’argomentazione che essa sviluppa a sostegno del presente motivo, l’UPS si limita a far valere un’interpretazione dei documenti, nel caso di specie, dei comunicati stampa del 14 e del 30 gennaio 2013, e delle circostanze di fatto che li accompagnano, che è diversa da quella accolta nella sentenza impugnata, senza dimostrare che il Tribunale avrebbe al riguardo snaturato manifestamente taluni documenti del fascicolo e oltrepassato i limiti di una valutazione ragionevole degli elementi di prova concludendo che l’UPS aveva deciso di rinunciare all’operazione di concentrazione di cui trattasi. In proposito, occorre altresì rilevare che l’UPS non contesta al Tribunale di aver commesso uno snaturamento quando ha dichiarato, al punto 363 della sentenza impugnata, che l’accordo di fusione del 19 marzo 2012 conferiva all’UPS la facoltà di prorogare la sua offerta sulla TNT nell’eventualità di una dichiarazione di incompatibilità, e ciò alla sua sola discrezione.

35      Quanto all’argomentazione, dedotta in tale contesto dall’UPS, relativa alla rilevanza del mancato deposito di una seconda offerta di acquisizione della TNT o di un’offerta concorrente in reazione a quella della FedEx, neanch’essa può dimostrare l’esistenza di uno snaturamento. Invero, con tale argomentazione, l’UPS, lungi dal mettere in discussione la valutazione di fatto operata dal Tribunale al punto 365 della sentenza impugnata, secondo cui l’UPS non ha depositato una seconda offerta di acquisizione della TNT né ha lanciato un’offerta concorrente in reazione a quella della FedEx, riconosce l’esattezza di tale valutazione dei fatti, limitandosi ad invocare circostanze che, a suo avviso, giustificavano detti fatti.

36      In tali circostanze, occorre respingere il terzo motivo in quanto infondato.

 Sul secondo motivo

 Argomenti delle parti

37      Con il suo secondo motivo, l’UPS contesta al Tribunale, in sostanza, di aver commesso un errore di diritto, ai punti 346, 347 e 350 della sentenza impugnata, respingendo l’esistenza di un nesso di causalità tra l’errore sufficientemente qualificato imputabile alla Commissione e l’indennità di risoluzione per il solo motivo che tale risarcimento era stato liberamente concesso.

38      L’UPS sostiene anzitutto che, quando il danno subito da un singolo è causato direttamente da un errore sufficientemente qualificato di un’istituzione dell’Unione, la responsabilità extracontrattuale dell’Unione sorge, indipendentemente dal fatto che l’atto generatore del danno sia un contratto tra privati il cui obbligo sottostante sia stato concluso prima della commissione di tale errore sufficientemente qualificato. L’UPS precisa, al riguardo, che, seguendo il ragionamento del Tribunale, l’Unione non sarebbe mai responsabile del danno subito dai singoli a seguito di un errore sufficientemente qualificato imputabile ad un’istituzione nel caso in cui i singoli coinvolti abbiano volontariamente instaurato un rapporto contrattuale sottostante o vi abbiano acconsentito. Il Tribunale considererebbe l’asserita volontà e il libero consenso dei singoli pregiudicati da un atto di un’istituzione dell’Unione come elementi decisivi che consentono di qualificare l’esistenza di un nesso di causalità. Tuttavia, l’articolo 340 TFUE non escluderebbe affatto dal suo ambito di applicazione il risarcimento dei danni connessi ad accordi contrattuali tra privati che siano stati conclusi volontariamente e liberamente.

39      Secondo l’UPS, poi, sebbene l’esistenza di un’indennità di risoluzione trovi origine nell’accordo di fusione del 19 marzo 2012, ciò non avviene per quanto riguarda il versamento di tale indennità, che, dal canto suo, è stata determinata dalla decisione controversa. In proposito, la presente causa si distinguerebbe da quella che ha dato luogo alla sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459). Infatti, in tale causa, la Schneider avrebbe potuto evitare il danno lamentato se avesse proseguito il procedimento di controllo della concentrazione al fine di ottenere l’approvazione per l’acquisizione della Legrand dopo l’annullamento da parte del Tribunale del divieto dell’operazione di concentrazione già realizzata, ma avrebbe scelto di abbandonare il procedimento. Orbene, nel caso di specie, l’UPS non avrebbe potuto evitare il versamento dell’indennità di risoluzione alla luce del fatto che tale indennità sarebbe stata, in pratica, obbligatoria.

40      Infine, l’UPS fa valere che il Tribunale non avrebbe risposto al suo argomento secondo cui l’inserimento dell’indennità di risoluzione nell’accordo di fusione del 19 marzo 2012 era, in pratica, obbligatorio. Al riguardo, l’UPS precisa che l’argomento secondo cui l’indennità di risoluzione non può essere recuperata per il solo motivo che il risarcimento era stato liberamente concesso è inesatto. Infatti, le imprese interessate da un’offerta pubblica di acquisto insisterebbero, in pratica, sull’inserimento di un’indennità di risoluzione.

41      La Commissione sostiene che tale motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

42      Occorre rilevare, in via preliminare, che il Tribunale ha constatato, ai punti 344 e 345 della sentenza impugnata, che il pagamento dell’indennità di risoluzione traeva origine da un obbligo contrattuale derivante dai termini dell’accordo di fusione del 19 marzo 2012. Tale accordo prevedeva che l’offerta pubblica di acquisto dell’UPS sui titoli della TNT fosse subordinata alla condizione sospensiva di una decisione positiva della Commissione e che la mancata realizzazione di tale condizione costituisse una causa di risoluzione dell’accordo di fusione, che consentiva alla TNT di ottenere, alla prima richiesta, il pagamento da parte dell’UPS di un’indennità di risoluzione di EUR 200 milioni.

43      Ai punti 346 e 347 della sentenza impugnata, il Tribunale ha precisato che tale impegno contrattuale risultava dalla volontà delle parti di ripartire tra loro, secondo la propria discrezione, il rischio che l’operazione prevista non ottenesse l’approvazione preliminare della Commissione, rischio che la Corte aveva ricordato, al punto 203 della sentenza del 16 luglio 2009, Commissione/Schneider Electric (C‑440/07 P, EU:C:2009:459), essere inerente a qualsiasi procedura di controllo delle concentrazioni. Il Tribunale ha precisato, facendo riferimento al punto 205 di quest’ultima sentenza, che le conseguenze dannose di impegni contrattuali liberamente assunti dal destinatario di una decisione della Commissione non possono essere la causa determinante del danno subito a causa di illegittimità di tale decisione.

44      In primo luogo, per quanto riguarda la censura sollevata dall’UPS quale sintetizzata al punto 38 della presente sentenza, occorre constatare che la sentenza impugnata non può essere interpretata come diretta ad escludere la responsabilità di un’istituzione dell’Unione in tutti i casi in cui il danno asserito trovi il suo fondamento in rapporti contrattuali. È vero che, considerata isolatamente, l’osservazione del Tribunale, contenuta nel punto 347 della sentenza impugnata, secondo cui le conseguenze dannose di impegni contrattuali liberamente assunti dal destinatario di una decisione della Commissione non possono costituire la causa determinante del danno subito a causa di illegittimità di tale decisione, potrebbe alimentare una siffatta interpretazione. Tuttavia, e come risulta dalla lettura dei punti da 344 a 347 della sentenza impugnata, considerati nel loro insieme, il ragionamento del Tribunale è specifico della clausola contrattuale di cui trattasi nel caso di specie, con la quale le parti hanno ripartito tra loro, secondo la propria discrezione, il rischio che l’operazione prevista non ottenesse l’approvazione preliminare della Commissione fissando un importo forfettario di EUR 200 milioni.

45      In secondo luogo, per quanto riguarda l’argomento dell’UPS vertente sul carattere asseritamente obbligatorio, in pratica, di un’indennità di risoluzione, è sufficiente constatare che esso mira a mettere in discussione la constatazione effettuata dal Tribunale, ai punti 346 e 347 della sentenza impugnata, nell’ambito della sua valutazione insindacabile dei fatti, secondo la quale l’indennità di risoluzione convenuta nel caso di specie è stata liberamente concessa, senza invocare né dimostrare il minimo snaturamento.

46      Di conseguenza, tale argomento, conformemente alla giurisprudenza ricordata al punto 29 della presente sentenza, è irricevibile in sede di impugnazione.

47      In terzo luogo, per quanto riguarda la censura vertente su un difetto di motivazione in quanto il Tribunale non avrebbe risposto all’argomento dell’UPS secondo cui l’indennità non era stata liberamente concessa ma era, in pratica, obbligatoria, occorre ricordare che l’obbligo di motivazione che incombe al Tribunale in forza dell’articolo 296, secondo comma, TFUE e dell’articolo 36 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea impone ad esso di far apparire in forma chiara e non equivoca l’iter logico seguito, in modo da consentire agli interessati di conoscere le giustificazioni della decisione adottata e alla Corte di esercitare il suo controllo giurisdizionale. Tale obbligo non impone al Tribunale di fornire una spiegazione che ripercorra esaustivamente e singolarmente tutti i ragionamenti svolti dalle parti nella controversia. La motivazione può quindi essere implicita, a condizione che consenta agli interessati di conoscere i motivi sui quali si fonda il Tribunale e alla Corte di disporre di elementi sufficienti per esercitare il suo controllo in sede di esame di un’impugnazione (sentenza del 2 febbraio 2023, Spagna e a./Commissione, C‑649/20 P, C‑658/20 P e C‑662/20 P, EU:C:2023:60, punto 113 nonché giurisprudenza ivi citata).

48      Nel caso di specie, è sufficiente rilevare che il Tribunale ha specificamente risposto all’argomento dell’UPS secondo cui l’indennità era, in pratica, obbligatoria indicando, al punto 346 della sentenza impugnata, che l’impegno contrattuale di ripartire tra l’UPS e la TNT il rischio che l’operazione progettata non ottenesse l’approvazione preventiva della Commissione, rischio che la Corte ha ricordato essere inerente a qualsiasi procedimento di controllo delle concentrazioni, era stato liberamente accettato.

49      Di conseguenza, si deve respingere il secondo motivo in quanto in parte irricevibile e in parte infondato.

 Sulla prima parte del primo motivo

 Argomenti delle parti

50      Con la prima parte del primo motivo, l’UPS contesta al Tribunale, in sostanza, di aver commesso, segnatamente ai punti da 356 a 358 della sentenza impugnata, un errore di diritto e uno snaturamento della decisione controversa dichiarando che il modello econometrico utilizzato dalla Commissione era solo uno degli elementi che giustificavano il divieto e che l’UPS non aveva dimostrato l’impatto decisivo dei gravi errori di diritto individuati sull’esito della decisione controversa.

51      La Commissione sostiene che tale parte è in parte irricevibile e in parte infondata.

 Giudizio della Corte

52      Occorre ricordare che il Tribunale ha considerato, ai punti da 354 a 358 della sentenza impugnata, che la violazione sufficientemente qualificata dei diritti procedurali dell’UPS, quale constatata al punto 123 di tale sentenza, o gli asseriti errori di concezione riguardo al modello econometrico adottato dalla Commissione non potevano essere considerati come costituenti la causa del danno materiale connesso al lucro cessante subito dall’UPS a causa dell’impossibilità di attuare l’operazione di concentrazione prevista.

53      Orbene, il Tribunale ha concluso, al punto 365 della sentenza impugnata, che, anche supponendo che l’irregolarità in cui è incorsa la Commissione nell’adozione della decisione controversa possa aver causato un mancato guadagno all’UPS, il fatto che tale impresa abbia rinunciato all’operazione progettata non appena è stata annunciata la decisione controversa ha avuto l’effetto di interrompere qualsiasi nesso di causalità diretto tra tale irregolarità e il danno asserito.

54      Nei limiti in cui, come risulta dalla motivazione di cui ai punti da 32 a 36 della presente sentenza, gli argomenti con i quali l’UPS ha contestato tale constatazione effettuata dal Tribunale al punto 365 della sentenza impugnata sono stati respinti, è giocoforza constatare che i punti da 355 a 358 della sentenza impugnata rivestono un carattere sovrabbondante per quanto riguarda la valutazione del nesso di causalità tra la violazione dei suoi diritti procedurali o le altre asserite violazioni commesse dalla Commissione e il presunto danno materiale connesso al lucro cessante subito dall’UPS a causa dell’impossibilità di attuare l’operazione di concentrazione prevista.

55      Orbene, secondo una giurisprudenza costante della Corte, gli argomenti rivolti contro motivazioni svolte ad abundantiam in una decisione del Tribunale non possono determinare l’annullamento di tale decisione e sono dunque inconferenti (ordinanza del 17 gennaio 2023, Theodorakis e Theodoraki/Consiglio, C‑137/22 P, EU:C:2023:41, punto 43 nonché giurisprudenza ivi citata).

56      Ne consegue che la prima parte del primo motivo deve essere respinta in quanto inconferente.

 Sulla seconda parte del primo motivo nonché sui motivi quarto e quinto

 Argomenti delle parti

57      Con la seconda parte del primo motivo, l’UPS fa valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto concludendo, ai punti 216 e 226 della sentenza impugnata, che il solo fatto che la Commissione abbia utilizzato un modello econometrico viziato da irregolarità, ossia un metodo non convenzionale basato su ipotesi non testate e non verificate, senza esaminare l’affidabilità dei suoi risultati e la sensibilità del modello, non è sufficiente per concludere che tali irregolarità sono sufficientemente qualificate per far sorgere la responsabilità extracontrattuale dell’Unione.

58      Con il quarto motivo, suddiviso in tre parti, l’UPS fa valere che il Tribunale ha commesso errori di diritto, segnatamente ai punti da 124 a 143 nonché ai punti da 229 a 289 della sentenza impugnata, nella valutazione degli incrementi di efficienza.

59      Con il quinto motivo, l’UPS contesta al Tribunale, in sostanza, di aver commesso un errore di diritto, ai punti 172, 182 e 183 della sentenza impugnata, concludendo che l’UPS aveva mancato di precisione nelle sue domande di accesso ai documenti relativi alla competitività della FedEx, circostanza che le aveva fatto perdere il suo diritto di accesso a taluni documenti della FedEx.

60      La Commissione contesta tutti gli argomenti addotti nell’ambito di tale parte e di tali motivi.

 Giudizio della Corte

61      Come ricordato dal Tribunale al punto 82 della sentenza impugnata, da una giurisprudenza costante della Corte emerge che la sussistenza della responsabilità extracontrattuale dell’Unione, ai sensi dell’articolo 340, secondo comma, TFUE, richiede la compresenza di vari presupposti, ossia l’illiceità del comportamento contestato all’istituzione dell’Unione, l’effettività del danno e la sussistenza di un nesso causale fra il comportamento dell’istituzione e il danno lamentato. Come dichiarato dalla Corte, qualora uno di tali presupposti non sia soddisfatto, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza senza che sia necessario esaminare gli altri presupposti della responsabilità extracontrattuale dell’Unione (sentenza del 25 febbraio 2021, Dalli/Commissione, C‑615/19 P, EU:C:2021:133, punti 41 e 42 nonché giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il giudice dell’Unione non è tenuto ad esaminare tali presupposti in un determinato ordine (sentenza del 5 settembre 2019, Unione europea/Guardian Europe e Guardian Europe/Unione europea, C‑447/17 P e C‑479/17 P, EU:C:2019:672, punto 148 nonché giurisprudenza ivi citata).

62      Dal momento che il secondo e il terzo motivo della presente impugnazione sono stati respinti, si deve rilevare che non sono utilmente contestate dall’UPS le constatazioni effettuate dal Tribunale ai punti 350 e 365 della sentenza impugnata, in base alle quali il nesso di causalità non è dimostrato tanto riguardo al danno asserito consistente nel pagamento dell’indennità di risoluzione quanto nei confronti dell’asserito lucro cessante subito dall’UPS a causa dell’impossibilità di attuare l’operazione di concentrazione prevista. Inoltre, l’UPS non ha messo in discussione le conclusioni del Tribunale di cui al punto 343 della sentenza impugnata relative all’assenza di un nesso di causalità in relazione al danno attinente alle spese connesse alla partecipazione dell’UPS al procedimento di controllo dell’operazione tra la FedEx e la TNT.

63      Ne consegue che il Tribunale ha correttamente accertato, nella sentenza impugnata, l’assenza di nesso di causalità in relazione ai tre distinti danni lamentati.

64      Orbene, secondo una giurisprudenza costante, nell’ambito di un’impugnazione, quando uno dei motivi accolti dal Tribunale è sufficiente a giustificare il dispositivo della sentenza, i vizi che potrebbero inficiare un altro motivo della sentenza in questione non hanno alcuna incidenza su detto dispositivo, cosicché il motivo che li evoca è inconferente e dev’essere respinto (sentenza del 14 ottobre 2014, Buono e a./Commissione, C‑12/13 P e C‑13/13 P, EU:C:2014:2284, punto 47, nonché giurisprudenza ivi citata; v., in tal senso, sentenza del 28 ottobre 2021, Vialto Consulting/Commissione, C‑650/19 P, EU:C:2021:879, punto 86).

65      In tali circostanze, gli argomenti con cui l’UPS mira a dimostrare, nell’ambito della seconda parte del primo motivo nonché del quarto e del quinto motivo, l’esistenza di violazioni sufficientemente qualificate di norme giuridiche supplementari rispetto alla violazione riguardante i diritti della difesa, la quale è stata definitivamente accertata dalla sentenza del 7 marzo 2017, United Parcel Service/Commissione (T‑194/13, EU:T:2017:144, punti 221 e 222), ammesso che siano fondati, non possono condurre all’annullamento della sentenza impugnata. Tali argomenti devono quindi essere respinti in quanto inconferenti.

 Sul sesto motivo

 Argomenti delle parti

66      Con il suo sesto motivo, l’UPS contesta al Tribunale di aver commesso un errore di diritto, al punto 353 della sentenza impugnata, concludendo che il danno reclamato per la perdita di utili riguardasse unicamente la perdita totale stimata delle sinergie e che qualsiasi domanda di risarcimento proposta dinanzi al Tribunale per un importo inferiore a tale perdita totale stimata di utili costituisse un nuovo capo di danno che sarebbe irricevibile in quanto dedotto tardivamente. In particolare, l’UPS fa valere che, se, secondo il Tribunale, l’UPS non ha diritto alla riparazione integrale dell’asserita perdita risultante dalle sinergie perse, spetterebbe naturalmente al Tribunale determinare, nell’esercizio della sua competenza estesa al merito, in quale misura l’indennizzo da concedere debba essere inferiore all’importo totale richiesto.

67      La Commissione sostiene che tale motivo deve essere respinto in quanto infondato.

 Giudizio della Corte

68      Occorre rilevare che l’argomentazione dell’UPS si basa sulla premessa secondo cui, contrariamente a quanto constatato dal Tribunale al punto 353 della sentenza impugnata, il danno materiale connesso al lucro cessante include il danno derivante dalla perdita di opportunità, la quale costituisce quindi un minus rispetto al danno inizialmente reclamato, vale a dire un importo inferiore all’importo totale richiesto.

69      Tuttavia, dai punti 5 e 6 della presente sentenza risulta che il Tribunale ha giustamente dichiarato, al punto 353 della sentenza impugnata, che la domanda di risarcimento di una perdita di opportunità costituiva un nuovo capo di danno, che non era stato sollevato nel ricorso. Poiché il danno connesso alla perdita di opportunità di poter attuare la concentrazione prevista è fondamentalmente distinto da quello connesso al lucro cessante derivante dal divieto di tale operazione, il primo capo di danno non può essere considerato un minus rispetto al secondo. Pertanto, il Tribunale non ha commesso alcun errore di diritto nel rilevare che il capo di danno connesso alla perdita di opportunità, che era stato invocato nel procedimento dinanzi al Tribunale solo in risposta a quesiti del Tribunale stesso, è stato presentato tardivamente ed era quindi irricevibile (v., in tal senso, sentenze del 27 gennaio 2000, Mulder e a./Consiglio e Commissione, C‑104/89 e C‑37/90, EU:C:2000:38, punto 47, nonché del 7 novembre 2019, Rose Vision/Commissione, C‑346/18 P, EU:C:2019:939, punto 43).

70      Di conseguenza, il sesto motivo deve essere respinto.

71      Poiché nessuno dei motivi addotti dall’UPS a sostegno della sua impugnazione è stato accolto, quest’ultima deve essere integralmente respinta.

 Sulle spese

72      A norma dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando l’impugnazione è respinta, la Corte statuisce sulle spese.

73      Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, del medesimo regolamento, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

74      Poiché l’UPS è rimasta soccombente, occorre condannarla alle spese, conformemente alla domanda della Commissione.

Per questi motivi, la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1)      L’impugnazione è respinta.

2)      La United Parcel Service Inc. è condannata alle spese.

Firme


*      Lingua processuale: l’inglese.