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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 15 febbraio 2024 – Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte e.V. (GEMA) / VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH

(Causa C-127/24, VHC 2 Seniorenresidenz)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesgerichtshof

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte e.V. (GEMA)

Convenuta: VHC 2 Seniorenresidenz und Pflegeheim gGmbH

Questioni pregiudiziali

Se i residenti di una casa di riposo per anziani gestita su base commerciale che dispongono nella propria camera di prese di collegamento per radio e televisione alle quali il gestore della casa di riposo ritrasmette simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare costituiscano un «numero indeterminato di destinatari potenziali» ai sensi della definizione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 1 .

Se la definizione finora utilizzata dalla Corte, secondo cui ai fini della qualificazione come «comunicazione al pubblico» ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29 è necessario che «la comunicazione dell’opera protetta sia effettuata secondo modalità tecniche specifiche, diverse da quelle fino ad allora utilizzate o, in mancanza, sia rivolta ad un “pubblico nuovo”, vale a dire a un pubblico che non sia già stato preso in considerazione dal titolare del diritto d’autore nel momento in cui ha autorizzato la comunicazione iniziale della sua opera al pubblico», resti valida in via generale, oppure se le modalità tecniche utilizzate continuino ad essere rilevanti solo nel caso di una ritrasmissione su Internet aperta di contenuti inizialmente ricevuti per via terrestre, via satellite o via cavo.

3)    Se si tratti di un «pubblico nuovo» ai sensi della definizione di «comunicazione al pubblico» di cui all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, qualora la persona che gestisce a fini di lucro una casa di riposo per anziani ritrasmetta simultaneamente, in maniera invariata e integrale, attraverso la propria rete di ridistribuzione via cavo, programmi di radiodiffusione ricevuti tramite il proprio impianto di ricezione satellitare alle prese di collegamento per radio e televisione presenti nelle camere dei residenti della casa di riposo. Se ai fini di tale valutazione rilevi il fatto che i residenti abbiano, indipendentemente dalla trasmissione via cavo, la possibilità di ricevere i programmi televisivi e radiofonici nelle loro camere per via terrestre. Se ai fini di tale valutazione rilevi altresì il fatto che i titolari dei diritti ricevano già una remunerazione per avere autorizzato l’emissione iniziale.

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1 Direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione (GU 2001, L 167, pag. 10).