Language of document : ECLI:EU:C:2014:114

SENTENZA DELLA CORTE (Settima Sezione)

27 febbraio 2014 (*)

«Rinvio pregiudiziale – Diritto delle imprese – Raccomandazione 2003/361/CE – Definizione delle microimprese, piccole e medie imprese – Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari – Imprese collegate – Nozione di “gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto”»

Nella causa C‑110/13,

avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Bundesfinanzhof (Germania), con decisione del 20 dicembre 2012, pervenuta in cancelleria il 7 marzo 2013, nel procedimento

HaTeFo GmbH

contro

Finanzamt Haldensleben,

LA CORTE (Settima Sezione),

composta da J. L. da Cruz Vilaça, presidente di sezione, J.‑C. Bonichot (relatore) e A. Arabadjiev, giudici,

avvocato generale: M. Wathelet

cancelliere: A. Calot Escobar

vista la fase scritta del procedimento,

considerate le osservazioni presentate:

–        per il governo italiano, da G. Palmieri, in qualità di agente, assistita da M. Santoro, avvocato dello Stato;

–        per la Commissione europea, da R. Sauer e T. Maxian Rusche, in qualità di agenti,

vista la decisione, adottata dopo aver sentito l’avvocato generale, di giudicare la causa senza conclusioni,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

1        La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124, pag. 36; in prosieguo: la «raccomandazione sulle PMI»).

2        Tale domanda è stata sollevata nell’ambito di una controversia tra la HaTeFo GmbH (in prosieguo: «HaTeFo») e il Finanzamt Haldensleben in merito al calcolo dell’importo di una sovvenzione per investimenti.

 Contesto normativo

 Il diritto dell’Unione

3        Il punto 9 della raccomandazione sulle PMI enuncia:

«Per meglio valutare la realtà economica delle [microimprese, piccole e medie imprese (PMI)] ed escludere dalla definizione i gruppi di imprese il cui potere economico supera quello di una PMI, è necessario distinguere i vari tipi di imprese: autonome, con partecipazioni che non implicano posizioni di controllo (imprese associate), oppure collegate ad altre imprese (...)».

4        Il punto 11 di detta raccomandazione è così formulato:

«Ai fini della semplificazione, in particolare per gli Stati membri e per le imprese, nella definizione delle imprese collegate è opportuno riprendere, quando sono riferibili all’oggetto della presente raccomandazione, le condizioni stabilite dall’articolo 1 della [settima] direttiva 83/349/CEE del Consiglio del 13 giugno 1983 fondata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g) del trattato e riguardante i conti consolidati [(GU L 193, pag. 1)], modificata da ultimo dalla direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[, del 27 settembre 2001 (GU L 283, pag. 28)] (...)».

5        A termini del punto 12 della citata raccomandazione:

«Per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti da varie regolamentazioni o misure a loro favore, si possono anche prendere in considerazione, se del caso, le relazioni esistenti tra le imprese tramite persone fisiche. Al fine di ridurre allo stretto necessario l’esame di tali relazioni è opportuno limitare l’esame stesso alle relazioni delle società che svolgono attività sullo stesso mercato o su mercati contigui riferendosi, se necessario, alla definizione del mercato in questione che è stata oggetto della comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato in questione ai fini del diritto comunitario della concorrenza [(GU 1997, C 372, pag. 5)]».

6        L’articolo 3 della medesima raccomandazione dispone:

«La presente raccomandazione sostituisce la raccomandazione 96/280/CE [della Commissione, del 3 aprile 1996, relativa alla definizione delle piccole e medie imprese (GU L 107, pag. 4),] a decorrere dal 1° gennaio 2005».

7        L’articolo 1 dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI recita:

«Si considera impresa ogni entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica (…)».

8        L’articolo 3 dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI riguarda i tipi di impresa considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari che consentono di identificare le diverse categorie di imprese definite all’articolo 2 della medesima raccomandazione.

9        Conformemente all’articolo 3, paragrafo 1, di tale allegato:

«Si definisce “impresa autonoma” qualsiasi impresa non identificabile come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3».

10      Conformemente al paragrafo 3 del medesimo articolo 3:

«Si definiscono “imprese collegate” le imprese fra le quali esiste una delle relazioni seguenti:

a)      un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;

b)      un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;

c)      un’impresa ha il diritto di esercitare un influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;

d)      un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Sussiste una presunzione juris tantum che non vi sia influenza dominante qualora gli investitori di cui al paragrafo 2, secondo comma, non intervengano direttamente o indirettamente nella gestione dell’impresa in questione, fermi restando i diritti che essi detengono in quanto azionisti o soci.

Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma tramite una o più altre imprese, o con degli investitori di cui al paragrafo 2, sono anch’esse considerate imprese collegate.

Le imprese fra le quali sussiste una delle suddette relazioni attraverso una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto sono anch’esse considerate imprese collegate, a patto che esercitino le loro attività o una parte delle loro attività sullo stesso mercato in questione o su mercati contigui.

Si considera mercato contiguo il mercato di un prodotto o servizio situato direttamente a monte o a valle del mercato in questione».

 Il diritto tedesco

11      Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 1, della legge sugli incentivi agli investimenti del 2005 (Investitionszulagengesetz 2005), del 17 marzo 2004 (Bundesgesetzblatt 2004 I, pag. 438), i contribuenti che effettuano determinati tipi di investimento nei cinque nuovi Länder oppure a Berlino (Germania) possono beneficiare di una sovvenzione di investimento.

12      La medesima legge prevede che, in date circostanze, tale sovvenzione sia maggiorata se ad effettuare gli investimenti sia una PMI, come definita dalla raccomandazione sulle PMI.

 Procedimento principale e questioni pregiudiziali

13      HaTeFo, costituita nel 1999, produce lastre, lamine, tubi e profili in plastica. Il suo capitale sociale è ripartito fra tre persone fisiche – A, sua moglie B e C – che detengono, rispettivamente, quote del 24,8%, 62,8% e 12,4%. A e C ne sono gli amministratori. A è inoltre socio in parti uguali, assieme a sua madre D, della società X. Anche X è amministrata da A e C.

14      Risulta dalla decisione di rinvio che, nella fase del suo avviamento, HaTeFo sarebbe stata garantita da X e avrebbe stipulato con quest’ultima un «contratto di mandato» (Geschäftsbesorgungsvertrag) in forza del quale HaTeFo avrebbe ricevuto commesse solo dalla società X, l’unica delle due presente sul mercato considerato. Detto contratto avrebbe previsto pure che un rappresentante di X si facesse carico della direzione tecnica di HaTeFo. Quest’ultima avrebbe inoltre trasferito a X le sue attività di ricerca e sviluppo, nonché la gestione informatica, e utilizzato per i propri servizi uno dei conti bancari dell’altra società.

15      Da sola HaTeFo può essere qualificata «PMI». A considerarla collegata a X, tuttavia, non potrebbe, tenuto conto del numero di dipendenti e del fatturato annuo di quest’ultima.

16      Ritenendo, sulla base delle sue relazioni con X, che HaTeFo non costituisse una PMI, il Finanzamt Haldensleben le riconosceva, per l’anno 2006, solo la sovvenzione base, e non quella maggiorata, prevista dalla legge sugli incentivi agli investimenti del 2005.

17      Il Finanzamt Haldensleben precisava, in particolare, che, per accertare se imprese formalmente autonome dovessero essere trattate come un’entità economica unica, non bastava applicare i criteri formali enunciati dalla raccomandazione sulle PMI, ma andava anche effettuata una valutazione economica. E proprio di un’entità economica unica si sarebbe trattato, a suo giudizio, per le due imprese in questione, tenuto conto del contratto di mandato, della loro ripartizione dei compiti di produzione e di distribuzione nonché del fatto che esse erano detenute e amministrate da quattro persone in tutto, tre delle quali strettamente imparentate.

18      In prima istanza il Finanzgericht respingeva il ricorso proposto da HaTeFo precisando che un’applicazione meramente formale dei criteri definiti dalla raccomandazione sulle PMI per accertare l’autonomia di un’impresa non doveva portare a eludere o ad aggirare i medesimi e che occorreva parimenti prendere in considerazione, per riconoscere tale autonomia, le altre relazioni d’affari intercorrenti tra le imprese interessate, con particolare riferimento alla direzione commerciale, ai rapporti con i fornitori e i clienti nonché all’attuazione comune della logistica.

19      Contro la decisione del Finanzgericht, HaTeFo ha proposto ricorso per cassazione (Revision) al Bundesfinanzhof facendo valere, in particolare, che i criteri elencati nell’articolo 3 dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI per identificare le imprese «collegate» ai sensi della medesima raccomandazione devono essere considerati, viceversa, tassativi.

20      Il Bundesfinanzhof fa riferimento alla sentenza del 18 ottobre 1990, Dzodzi (C‑297/88 e C‑197/89, Racc. pag. I‑3763), per affermare che la Corte è competente a interpretare la nozione di PMI quando tale nozione è ripresa da un legislatore nazionale che rinvii alla definizione contenuta nella raccomandazione sulle PMI.

21      Il Bundesfinanzhof rileva peraltro che la citata raccomandazione riprende parte dei criteri di redazione dei conti consolidati previsti all’articolo 1 della direttiva 83/349, di modo che le imprese tenute in forza di detta direttiva al consolidamento dei conti possono essere considerate collegate ai sensi della raccomandazione sulle PMI. Inoltre, nell’ipotesi in cui, come nella controversia oggetto del procedimento principale, un’impresa non tenga conti consolidati, è comunque necessario valutare se essa possa essere considerata collegata a un’altra impresa in applicazione dei criteri stabiliti nell’allegato alla raccomandazione in parola.

22      Il Bundesfinanzhof s’interroga, anzitutto, sul criterio del «gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto» enunciato all’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, di detto allegato. Si domanda, in particolare, se sia sufficiente, per identificare un gruppo siffatto, accertare una cooperazione funzionale tra tali persone o se occorra altresì dimostrare che esse abbiano tenuto un comportamento «concordato» e stretto rapporti contrattuali.

23      Dopodiché il Bundesfinanzhof si domanda se, nonostante i diversi tipi di relazioni che possono intercorrere tra imprese collegate elencati all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, del medesimo allegato, una valutazione economica globale delle imprese interessate, nell’ambito della quale sia tenuto conto dell’appartenenza dei soci a una stessa famiglia oppure dell’identità degli amministratori, non consenta eventualmente di considerare dette imprese come collegate tramite un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto. Si domanda infine se una valutazione economica siffatta debba essere limitata ai casi in cui tali persone hanno inteso aggirare la definizione di PMI.

24      Il Bundesfinanzhof ha perciò deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1)      a)      Quali condizioni debbano essere soddisfatte affinché possa ravvisarsi un’azione concertata ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla [raccomandazione sulle PMI]: se sia sufficiente, a tal fine, una qualsiasi forma di cooperazione funzionale fra le persone fisiche partecipanti ad entrambe le imprese, che si svolga senza controversie e senza conflitti manifesti di interessi, o se sia necessario un comportamento concordato di tali persone.

      b)      Qualora sia necessario un comportamento concordato: se esso possa essere dato da una mera cooperazione di fatto.

2)      Se, quando non è obbligatorio redigere un conto consolidato, per stabilire se un’impresa sia collegata a un’altra impresa attraverso una persona o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto si debba procedere a una valutazione economica complessiva che trascenda le “relazioni” di cui all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dell’allegato alla [raccomandazione sulle PMI], analizzando aspetti come i rapporti di proprietà (in particolare, nel caso di specie, l’appartenenza dei soci ad una stessa famiglia), la struttura della partecipazione e l’integrazione economica (in particolare, l’identità anche degli amministratori) delle imprese di cui trattasi.

3)      Nel caso in cui, pur nell’ambito della raccomandazione sulle PMI, si ammetta una valutazione economica complessiva che vada oltre una verifica formale: se siano necessari l’intenzione o quantomeno il rischio di aggiramento della definizione di PMI».

 Sulle questioni pregiudiziali

25      Con le sue tre questioni, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio domanda, in sostanza, se l’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI debba essere interpretato nel senso che solo le imprese che intrattengono, tramite una o più persone fisiche che agiscono di concerto, una delle relazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, di detto allegato devono essere considerate «collegate», ai sensi di detto articolo, o se la sussistenza di tale nesso possa risultare pure da un’analisi economica globale nell’ambito della quale sia specificamente accertata l’intenzione di tali persone di aggirare la definizione di PMI. Il giudice del rinvio domanda altresì, in sostanza, di precisare le condizioni nelle quali più persone fisiche possono essere ritenute agire di concerto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI e, segnatamente, se a tale fine le medesime debbano essere legate da rapporti contrattuali.

26      Conformemente all’articolo 1 del suddetto allegato, s’intende per impresa qualsiasi entità, a prescindere dalla forma giuridica rivestita, che eserciti un’attività economica.

27      L’articolo 3, paragrafo 3, del medesimo allegato precisa i criteri che consentono di identificare le imprese «collegate» al fine di stabilire se le medesime costituiscano una PMI.

28      Risulta dal testo stesso dell’articolo 3, paragrafo, 3, commi primo e quarto, dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI che tali disposizioni riguardano, in linea di principio, solo il caso in cui le imprese intrattengano una delle relazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, lettere da a) a d), del medesimo allegato.

29      Tuttavia, non se ne può concludere che, se questa condizione formale non ricorre, le imprese in questione non siano in nessun caso collegate.

30      Occorre infatti interpretare la raccomandazione sulle PMI tenendo conto dei motivi che hanno condotto alla sua adozione (v., per analogia, sentenza del 29 aprile 2004, Italia/Commissione, C‑91/01, Racc. pag. I‑4355, punto 49).

31      Al riguardo, è indicato ai punti 9 e 12 di detta raccomandazione che la definizione delle imprese collegate mira a meglio valutare la realtà economica delle PMI e ad escludere dalla definizione di PMI i gruppi di imprese il cui potere economico supererebbe quello di una PMI, per riservare alle imprese che ne hanno veramente bisogno i vantaggi derivanti alle PMI da varie regolamentazioni o misure a loro favore. I medesimi punti enunciano pure che, al fine di ridurre allo stretto necessario l’esame delle relazioni fra imprese tramite persone fisiche, è opportuno limitare la verifica ai casi di imprese che svolgono attività sullo stesso mercato in causa o su mercati contigui.

32      Infatti, i vantaggi accordati alle PMI costituiscono il più delle volte eccezioni alle regole, per esempio nel settore degli aiuti di Stato, sicché la definizione di PMI deve essere interpretata in senso stretto.

33      Ciò considerato, per ammettere alla sovvenzione unicamente le imprese che effettivamente costituiscono PMI indipendenti, occorre esaminare la struttura delle PMI che formano un gruppo la cui potenza economica supera quella di una tale impresa e impedire che la definizione di PMI venga aggirata sulla base di ragioni puramente formali (v. sentenza Italia/Commissione, cit., punto 50).

34      È pertanto necessario interpretare l’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI alla luce di detto obiettivo, di modo che imprese che non intrattengono formalmente nessuna delle relazioni rammentate al punto 28 della presente sentenza, ma che costituiscono nondimeno, per il ruolo ricoperto da una persona fisica o da un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica unica, siano comunque considerate imprese collegate, ai sensi di detta disposizione, allorché esercitano tutte le loro attività, o parte di esse, sul medesimo mercato o su mercati contigui (v., per analogia, sentenza Italia/Commissione, cit., punto 51).

35      Peraltro, la condizione che le persone fisiche agiscano di concerto è soddisfatta se le medesime si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un’influenza che esclude che tali imprese possano essere considerate economicamente indipendenti l’una dall’altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell’intento, da parte loro, di aggirare la definizione di PMI.

36      Quanto alle relazioni economiche e finanziarie intercorrenti tra HaTeFo e X, emerge dalla decisione di rinvio che X commercializza l’intera produzione di HaTeFo e che HaTeFo non è presente sul mercato. Un rappresentante di X si occuperebbe degli aspetti tecnici della produzione di HaTeFo. Quest’ultima avrebbe inoltre trasferito alla società X la propria gestione informatica e degli acquisti nonché l’attività di ricerca. Infine, per le sue necessità di servizio, utilizzerebbe uno dei conti bancari di X.

37      Occorre inoltre rilevare, quali riferiti nella decisione di rinvio, il legame di parentela tra A, B e D, che detengono le due imprese, e il fatto che A e C dirigano contemporaneamente entrambe. Legami simili risultano atti a conferire alle persone tra cui intercorrono la facoltà di coordinarsi per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un’influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l’una dall’altra.

38      Ne discende che due società che si trovino in una situazione analoga a quella delle società parti nel procedimento principale possono essere ritenute costituire, in realtà, tramite un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica unica, così da dover essere considerate imprese collegate ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI – circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare –, ferma restando la possibilità per gli interessati di dimostrare il contrario.

39      Alla luce delle precedenti considerazioni, occorre rispondere alle questioni sollevate che l’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla raccomandazione sulle PMI deve essere interpretato nel senso che possono essere considerate «collegate», ai sensi di detto articolo, le imprese per le quali l’analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dello stesso allegato. Sono ritenute agire di concerto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del medesimo allegato le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un’influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l’una dall’altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell’intento, da parte loro, di aggirare la definizione di PMI contenuta nella raccomandazione in parola.

 Sulle spese

40      Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

Per questi motivi, la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, deve essere interpretato nel senso che possono essere considerate «collegate», ai sensi di detto articolo, le imprese per le quali l’analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono, tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all’articolo 3, paragrafo 3, primo comma, dello stesso allegato.

Sono ritenute agire di concerto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del medesimo allegato le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate un’influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti l’una dall’altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla constatazione dell’intento, da parte loro, di aggirare la definizione di microimprese, piccole e medie imprese contenuta nella raccomandazione in parola.

Firme


* Lingua processuale: il tedesco.