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Ordinanza del Tribunale del 20 novembre 2012 - Shahid Beheshti University / Consiglio

(Causa T-120/12) 

("Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d'impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Termine di ricorso - Tardività - Irricevibilità")

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Shahid Beheshti University (Teheran, Iran) (rappresentante: avv. J.-M. Thouvenin)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: R. Liudvinaviciute-Cordeiro e A. Varnav, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2011/299/PESC del Consiglio, del 23 maggio 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 65); del regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2011 del Consiglio, del 23 maggio 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 136, pag. 26); della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 71) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1° dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran (GU L 319, pag. 11), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente, nonché della decisione contenuta nella lettera del Consiglio inviata alla ricorrente il 5 dicembre 2011.

Dispositivo

Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

La Shahid Beheshti University sopporterà le sue spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell'Unione europea.

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1 - GU C 165 del 9.6.2012.