Language of document : ECLI:EU:C:2022:1019

Causa C279/21

X

contro

Udlændingenævnet

(domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Østre Landsret)

 Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 dicembre 2022

«Rinvio pregiudiziale – Accordo di associazione CEE-Turchia – Articolo 9 – Decisione n. 1/80 – Articolo 10, paragrafo 1 – Articolo 13 – Clausola di standstill – Ricongiungimento familiare – Normativa nazionale che introduce nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i coniugi di cittadini turchi titolari di un permesso di soggiorno permanente nello Stato membro interessato – Imposizione al lavoratore turco di un requisito di superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro – Giustificazione – Obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita»

Accordi internazionali – Accordo di associazione CEE-Turchia – Libera circolazione delle persone – Lavoratori – Regola di standstill di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione – Portata – Normativa nazionale che prevede nuove condizioni più restrittive in materia di ricongiungimento familiare per i familiari di lavoratori turchi legalmente residenti nello Stato membro interessato – Requisito del superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro – Inammissibilità

(Decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione CEE‑Turchia, art. 13)

(v. punti 30-36, 38, 41, 42, 44-47 e dispositivo)

Sintesi

Y è un cittadino turco residente in Danimarca dal 1979. Egli è titolare di un titolo di soggiorno permanente in detto Stato membro dal 1985. X, sua moglie, nel 2015 è entrata nel territorio danese ove ha presentato, lo stesso anno, una domanda di permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare con il coniuge.

L’Udlændingestyrelsen (Ufficio immigrazione, Danimarca) ha respinto tale domanda sulla base del rilievo che Y non aveva dimostrato di avere soddisfatto la condizione, prevista dalla normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, del superamento di un esame di lingua danese (1) e che non esistevano ragioni specifiche che giustificassero una deroga a tale riguardo. L’Ufficio immigrazione ha aggiunto che tale decisione non era rimessa in discussione dalle clausole di standstill enunciate nell’Accordo di associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (2) e negli strumenti ad esso relativi (3), come interpretati dalla giurisprudenza della Corte.

Il ricorso amministrativo proposto da X contro la parte di tale decisione contenente una valutazione alla luce dell’Accordo di associazione e degli strumenti ad esso relativi, in particolare delle clausole di standstill, è stato respinto. Essa ha quindi proposto un ricorso diretto all’annullamento della decisione dell’Udlændinge-og Integrationsministeriet (Ministero degli Stranieri e dell’Integrazione, Danimarca) che aveva confermato che le clausole di standstill non ostavano al rigetto della sua domanda di ricongiungimento familiare in forza del diritto nazionale pertinente.

La causa è stata rinviata dinanzi al giudice del rinvio, l’Østre Landsret (Corte regionale dell’Est, Danimarca), che chiede alla Corte se una normativa nazionale introdotta dopo l’entrata in vigore della decisione n. 1/80 nello Stato membro interessato, che subordina l’ottenimento di un permesso di soggiorno a titolo di ricongiungimento familiare del coniuge di un cittadino turco che risiede legalmente e lavora in tale Stato membro alla condizione del superamento di un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di detto Stato membro da parte di tale cittadino, costituisca una «nuova restrizione» ai sensi della clausola di «standstill» di cui all’articolo 13 della decisione n. 1/80 e, in caso affermativo, se tale restrizione possa essere giustificata dall’obiettivo di garantire un’integrazione riuscita di tale coniuge.

La Corte dichiara che una siffatta normativa nazionale costituisce una «nuova restrizione», ai sensi dell’articolo 13 della decisione n. 1/80. Una restrizione del genere non può essere giustificata dall’obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita del coniuge del lavoratore turco interessato, dato che tale normativa non consente alle autorità competenti di prendere in considerazione né le capacità di integrazione proprie di detto coniuge né fattori diversi dal superamento di tale esame, che attestino l’effettiva integrazione di detto lavoratore nello Stato membro interessato e, pertanto, la sua capacità di aiutare il coniuge a integrarvisi.

Giudizio della Corte

La Corte ricorda che la clausola di standstill contenuta nell’articolo 13 della decisione n. 1/80 proibisce in generale l’introduzione di qualsiasi nuova misura interna che abbia per oggetto o per effetto di assoggettare l’esercizio, da parte di un cittadino turco, della libera circolazione dei lavoratori nel territorio dello Stato membro interessato a condizioni più restrittive rispetto a quelle che gli erano applicabili all’entrata in vigore di tale decisione nel territorio di detto Stato membro. Orbene, la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale, che subordina il ricongiungimento familiare tra un lavoratore turco legalmente residente in Danimarca e il suo coniuge alla condizione che tale lavoratore superi un esame attestante un determinato livello di conoscenza della lingua ufficiale di tale Stato membro, è stata introdotta dopo la data di entrata in vigore in tale paese della decisione n. 1/80 e comporta un inasprimento delle condizioni di esercizio della libera circolazione dei lavoratori nel territorio di detto paese. Essa costituisce, di conseguenza, una «nuova restrizione» ai sensi dell’articolo 13 di tale decisione.

Peraltro, sebbene detta normativa nazionale persegua un obiettivo consistente nel garantire un’integrazione riuscita del familiare che chiede la concessione di un diritto di soggiorno nello Stato membro interessato a titolo di ricongiungimento familiare, obiettivo che può costituire un motivo imperativo di interesse generale ai fini della decisione n. 1/80, essa non consente in alcun modo di prendere in considerazione le capacità di integrazione proprie di tale familiare o fattori idonei a dimostrare l’effettiva integrazione del lavoratore turco interessato dalla domanda di ricongiungimento familiare. Al contrario, essa muove esclusivamente dalla premessa secondo la quale l’integrazione riuscita del familiare interessato a titolo di ricongiungimento familiare non è sufficientemente garantita se il lavoratore turco interessato da tale domanda di ricongiungimento familiare non soddisfa la condizione del superamento di un esame riguardante la conoscenza della lingua ufficiale dello Stato membro interessato.

Infatti, la normativa di cui trattasi non consente alle autorità nazionali di prendere in considerazione elementi quali l’eventuale perfetta padronanza del danese da parte del familiare che chiede il beneficio del ricongiungimento familiare o l’effettiva integrazione del lavoratore turco interessato che gli consentirebbe, nonostante non abbia superato l’esame di cui trattasi, di contribuire, in caso di necessità, all’integrazione del suo familiare in tale Stato membro.

La Corte constata, pertanto, che una normativa nazionale come quella di cui trattasi nel procedimento principale va al di là di quanto necessario per ottenere l’obiettivo perseguito.


1      Tale condizione è prevista all’articolo 9, paragrafo 12, punto 5, dell’udlændingeloven (legge sugli stranieri), secondo il quale, salvo ragioni specifiche attinenti in particolare all’unità del nucleo familiare, un titolo di soggiorno può essere rilasciato solo se la persona residente nel territorio danese ha superato il test Prøve i Dansk 1, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della lov om danskuddanse til voksne udlændinge m.fl (legge relativa ai corsi di lingua danese per stranieri adulti), o un esame di danese di livello equivalente o superiore.


2      Accordo che crea un’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato il 12 settembre 1963 ad Ankara dalla Repubblica di Turchia, da un lato, e dagli Stati membri della CEE e dalla Comunità, dall’altro, e concluso, approvato e confermato a nome di quest’ultima con la decisione 64/732/CEE del Consiglio, del 23 dicembre 1963 (GU 1964, 217, pag. 3685; in prosieguo: l’«Accordo di associazione»).


3      Per quanto riguarda tali clausole di standstill, in particolare, l’articolo 13 della decisione n. 1/80 del Consiglio di associazione istituito dal citato Accordo di associazione, del 19 settembre 1980, relativa allo sviluppo dell’associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (in prosieguo: la «decisione n. 1/80)», prevede una clausola di standstill che vieta alle parti contraenti di introdurre nuove restrizioni alla libera circolazione dei lavoratori a decorrere dal 1º dicembre 1980.