Language of document : ECLI:EU:T:2015:272

Causa T‑480/11

Technion – Israel Institute of Technology
e

Technion Research & Development Foundation Ltd

contro

Commissione europea

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Documenti presi in considerazione nel contesto di una revisione finanziaria relativa all’esecuzione di taluni contratti di ricerca conclusi nell’ambito del sesto programma quadro per azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla protezione degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Obbligo di procedere ad un esame concreto e individuale – Interesse pubblico prevalente»

Massime – Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 12 maggio 2015

1.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata – Esclusione dall’obbligo – Presupposti

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4)

2.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile – Portata – Applicazione dopo la chiusura di tali attività

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

3.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Nozione – Interesse particolare del richiedente – Esclusione

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, artt. 2, § 1, e 4, § 2)

4.      Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interesse pubblico prevalente che giustifica la divulgazione di documenti – Distinzione rispetto al principio di trasparenza

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2)

1.      V. il testo della decisione.

(v. punti 43‑49)

2.      V. il testo della decisione.

(v. punto 65)

3.      In sede di valutazione dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, ultimo inciso, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, non si può tenere conto dell’interesse particolare che un richiedente può far valere all’accesso ad un documento che lo riguarda personalmente. Inoltre, per quanto concerne l’invocazione da parte di un richiedente della necessità di avere accesso al documento controverso al fine di poter far valere, effettivamente, i propri diritti nell’ambito di un procedimento di revisione contabile in contraddittorio, anche supponendo l’esistenza di un diritto di accesso a detto documento, un siffatto diritto non può trovare applicazione specifica invocando le procedure di pubblica consultazione dei documenti disposte dal regolamento n. 1049/2001.

(v. punti 75, 76)

4.      L’interesse del pubblico ad ottenere la comunicazione di un documento in forza del principio di trasparenza, volto ad assicurare una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e a garantire una maggiore legittimità, una maggiore efficienza ed una maggiore responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico, non ha la stessa valenza per quanto concerne un documento attinente ad un procedimento amministrativo e per quanto concerne un documento relativo a un procedimento nell’ambito del quale l’istituzione dell’Unione interviene in qualità di legislatore.