ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)
7 luglio 2014
Causa T‑39/14 P
Joaquim Paulo Gomes Moreira
contro
Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC)
«Impugnazione – Funzione pubblica – Agenti temporanei – Termine di ricorso – Tardività – Impugnazione manifestamente irricevibile»
Oggetto: Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Prima Sezione) del 23 ottobre 2013, Gomes Moreira/ECDC (F‑80/11, Racc FP, EU:F:2013:159).
Decisione: L’impugnazione è respinta. Il sig. Joaquim Paulo Gomes Moreira sopporterà le proprie spese.
Massime
(Statuto della Corte di giustizia, allegato I, art. 9, comma 1; regolamento di procedura del Tribunale, art. 102, § 2)
Ai sensi dell’articolo 9, primo comma, dell’allegato I allo statuto della Corte di giustizia, può essere proposta impugnazione dinanzi al Tribunale, entro un termine di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione impugnata, avverso le decisioni del Tribunale della funzione pubblica che concludono il procedimento, nonché avverso le pronunzie che decidono parzialmente la controversia nel merito o che pongono termine ad un incidente di procedura relativo ad un’eccezione di incompetenza o di irricevibilità. A tale riguardo, conformemente all’articolo 102, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale, tale termine processuale è aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni. I termini processuali e quelli in ragione della distanza non sono distinti, di modo che, quando il termine processuale giunge a scadenza, deve essere aumentato di un termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni.
Inoltre, il termine di ricorso è di ordine pubblico, poiché è stato istituito per garantire la chiarezza e la certezza delle situazioni giuridiche ed evitare qualsiasi discriminazione o trattamento arbitrario nell’amministrazione della giustizia, e compete al giudice dell’Unione europea verificare, d’ufficio, se esso sia stato rispettato.
(v. punti 5 e 6)
Riferimento:
Corte: ordinanza 15 maggio 1991, Emsland-Stärke/Commissione, C‑122/90, EU:C:1991:209, punto 9, e sentenza 23 gennaio 1997, Coen, C‑246/95, Racc., EU:C:1997:33, punto 21
Tribunale: sentenza 18 settembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commissione, T‑121/96 e T‑151/96, Racc., EU:T:1997:132, punti 38 e 39; ordinanze 20 novembre 1997, Horeca-Wallonie/Commissione, T‑85/97, Racc., EU:T:1997:180, punti 25 e 26, e 15 luglio 2011, Collegio dei rappresentanti del personale della BEI e a./Bömcke, T‑213/11 P(I), Racc. FP, EU:T:2011:397, punto 11