Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) del 19 novembre 2014 – Evonik Oil Additives / UAMI – BRB International (VISCOTECH)
(causa T‑138/13)
«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo VISCOTECH – Marchi nazionali e internazionali denominativi anteriori VISCOPLEX – Prova della portata territoriale e della validità di un marchio internazionale anteriore – Regola 19, paragrafo 2, e regola 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2868/95 – Impedimento relativo alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009»
1. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 33, 34, 78)
2. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Valutazione del rischio di confusione – Livello di attenzione del pubblico [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punto 36)
3. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Somiglianza tra i marchi di cui trattasi – Criteri di valutazione [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 50, 55, 56)
4. Marchio comunitario – Decisioni dell’Ufficio – Principio della parità di trattamento – Principio di buona amministrazione – Prassi decisionale anteriore dell’Ufficio (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punti 63, 64)
5. Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore – Marchi denominativi VISCOTECH e VISCOPLEX [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 8, § 1, b)] (v. punti 79‑83)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 19 dicembre 2012 (procedimento R 907/2012-5), relativa ad un procedimento di opposizione tra Evonik Degussa GmbH e BRB International BV. |
Dispositivo
2) | | Evonik Oil Additives GmbH è condannata alle spese. |