Language of document : ECLI:EU:T:2014:105





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 6 marzo 2014 – Anapurna / UAMI – Annapurna (ANNAPURNA)

(causa T‑71/13)

«Marchio comunitario – Procedura di decadenza – Marchio comunitario denominativo ANNAPURNA – Domanda di annullamento proposta dall’interveniente – Articolo 134, paragrafi da 1 a 3, del regolamento di procedura del Tribunale – Uso effettivo del marchio – Articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Forma di utilizzo del marchio – Prova dell’uso per i prodotti registrati»

1.                     Ricorso di annullamento – Motivi di ricorso – Errore manifesto di valutazione – Errore privo di influenza determinante quanto all’esito – Motivo inoperante (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 134, § 3) (v. punto 22)

2.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso effettivo – Nozione – Criteri di valutazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 30, 31, 44, 45)

3.                     Marchio comunitario – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Mancato uso effettivo di un marchio – Marchio denominativo ANNAPURNA [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 51, § 1, a)] (v. punti 37, 38, 41, 42, 48, 49, 52‑54, 64‑69)

4.                     Marchio comunitario – Osservazioni dei terzi e opposizione – Esame dell’opposizione – Prova dell’uso del marchio anteriore – Uso parziale – Rilevanza – Nozione di «parte dei prodotti o dei servizi» oggetto di registrazione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 42, §§ 2 e 3) (v. punti 62‑64)

Oggetto

Ricorso avverso la decisione della quinta commissione di ricorso dell’UAMI del 3 dicembre 2012 (procedimento R 2409/2011‑5), relativa a una procedura di decadenza tra la Anapurna GmbH e la Annapurna SpA.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La domanda di annullamento della Annapurna SpA è respinta.

3)

La Anapurna GmbH è condannata alle spese, ad eccezione di quelle della Annapurna.

4)

La Annapurna sopporterà le proprie spese.