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Sentenza del Tribunale del 15 settembre 2016 – PT Ciliandra Perkasa / Consiglio

(Causa T-120/14) 1

(«Dumping – Importazioni di biodiesel originario dell’Indonesia – Dazio antidumping definitivo – Articolo 2, paragrafo 5, del regolamento (CE) n.°1225/2009 – Valore normale – Costi di produzione »)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: PT Ciliandra Perkasa (Jakarta, Indonesia) (rappresentanti: F. Graafsma e J. Cornelis, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente S. Boelaert, successivamente H. Marcos Fraile, agenti, assistiti da R. Bierwagen e C. Hipp, avvocati)

Intervenienti a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: J.-F. Brakeland, M. França e A. Stobiecka-Kuik, agenti), e European Biodiesel Board (EBB) (Bruxelles, Belgio) (rappresentanti: O. Prost et M.-S. Dibling, avvocati)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta ad ottenere l’annullamento del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia (GU 2013, L 315, pag. 2), nella parte in cui esso impone un dazio antidumping alla ricorrente.

Dispositivo

L’articolo 1 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1194/2013 del Consiglio, del 19 novembre 2013, che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario di Argentina e Indonesia, è annullato nella parte in cui esso riguarda la PT Ciliandra Perkasa.

Il Consiglio dell’Unione europea sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla PT Ciliandra Perkasa.

La Commissione europea e l’European Biodiesel Board (EBB) sopporteranno ciascuno le proprie spese.

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1     GU C 112 del 14.4.2014.