Language of document : ECLI:EU:T:2015:927

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sezione delle impugnazioni)

3 dicembre 2015

Causa T‑127/14 P

Alvaro Sesma Merino

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno
(marchi, disegni e modelli) (UAMI)

«Impugnazione – Funzione pubblica – Funzionari – Valutazione – Rapporto informativo – Obiettivi 2011-2012 – Atto lesivo – Ricevibilità»

Oggetto:      Impugnazione diretta all’annullamento della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell’Unione europea (Terza Sezione) 11 dicembre 2013, Sesma Merino/UAMI (F‑125/12, Racc. FP, EU:F:2013:192).

Decisione:      L’impugnazione è respinta. Il sig. Alvaro Sesma Merino è condannato alle spese.

Massime

1.      Ricorsi dei funzionari – Atto lesivo – Nozione – Decisione di fissazione degli obiettivi di un funzionario adottata preliminarmente alla decisione finale e non produttiva di effetti giuridici obbligatori – Esclusione

(Statuto dei funzionari, artt. 90, § 2, e 91, § 1)

2.      Funzionari – Assegnazione – Riorganizzazione degli uffici – Potere discrezionale dell’amministrazione – Limiti – Interesse del servizio – Osservanza dell’equivalenza dei posti

(Statuto dei funzionari, artt. 5 e 7)

1.      Per quanto riguarda un atto o una decisione la cui elaborazione avviene in più fasi, i provvedimenti intermedi, la cui funzione è solo quella di preparare la decisione finale, non producono direttamente effetti giuridici vincolanti. Effetti del genere discendono solo dall’atto che fissa definitivamente la posizione dell’istituzione interessata e, finché tale atto non è stato ancora adottato, la situazione giuridica degli interessati non viene direttamente e immediatamente modificata.

Pertanto, se un provvedimento produce, di per se stesso, effetti giuridici vincolanti che incidono direttamente e immediatamente sulla situazione degli interessati, esso costituisce un atto che arreca pregiudizio, in grado di formare oggetto di un reclamo e, successivamente di un ricorso dinanzi al giudice dell’Unione, ai sensi, rispettivamente, dell’articolo 90, paragrafo 2, e dell’articolo 91, paragrafo 1, dello Statuto. Il fatto che tale provvedimento sia, eventualmente, preso in considerazione nella successiva adozione di un altro provvedimento e, pertanto, possa essere considerato come rientrante nell’ambito di un procedimento interno che sfocia nell’adozione di tale altro provvedimento non è sufficiente per privare il primo provvedimento della qualità di atto che arreca pregiudizio.

Pertanto, il fatto che l’adozione di una decisione di fissazione di obiettivi ad un funzionario per un periodo determinato costituisca un preliminare necessario all’adozione di una decisione finale in occasione dell’esercizio di valutazione successivo non è, da solo, sufficiente per concludere che la decisione di fissazione di obiettivi non costituisca un atto che arreca pregiudizio. Bisogna inoltre dimostrare che quest’ultima decisone non produca, di per se stessa, effetti giuridici vincolanti che incidano direttamente e immediatamente sulla situazione del funzionario interessato.

(v. punti 26, 27 e 29)

2.      L’ampio potere discrezionale di cui dispongono le istituzioni e gli organi dell’Unione nell’organizzazione dei loro servizi in funzione dei compiti loro affidati e nell’assegnazione ai fini di questi ultimi del personale a loro disposizione si trova soggetto alla condizione che tale assegnazione venga effettuata nell’interesse del servizio e nel rispetto dell’equivalenza dei posti.

Di conseguenza, se le attribuzioni di un funzionario non devono essere al di sotto di quelle corrispondenti al suo grado e al suo posto, esse non possono neppure eccedere manifestamente quanto può ragionevolmente pretendersi da un funzionario del grado interessato, che copra il posto in questione, e ciò tanto più in quanto una siffatta pretesa sarebbe altresì manifestamente contraria all’interesse del servizio.

(v. punti 31, 37 e 38)

Riferimento:

Corte: sentenza 23 marzo 1988, Hecq/Commissione, 19/87, Racc., EU:C:1988:165, punto 6 e giurisprudenza citata.