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Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 febbraio 2012 (domande di pronuncia pregiudiziale proposte dalla Corte suprema di cassazione - Italia) - Procedimenti penali a carico di Marcello Costa (C-72/10) e Ugo Cifone (C-77/10)

(Cause riunite C-72/10 e C-77/10)

(Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Giochi d'azzardo - Raccolta di scommesse su eventi sportivi - Necessità di una concessione - Conseguenze da trarre a seguito di una violazione del diritto dell'Unione nell'attribuzione delle concessioni - Attribuzione di 16 300 concessioni supplementari - Principio di parità di trattamento e obbligo di trasparenza - Principio di certezza del diritto - Protezione dei titolari delle concessioni precedenti - Normativa nazionale - Distanze minime obbligatorie tra punti di raccolta di scommesse - Ammissibilità - Attività transfrontaliere assimilabili a quelle costituenti l'oggetto della concessione - Divieto da parte della normativa nazionale - Ammissibilità)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Corte suprema di cassazione

Imputati nelle cause principali

Marcello Costa (C-72/10), Ugo Cifone (C-77/10)

Oggetto

Domande di pronuncia pregiudiziale - Corte suprema di cassazione - Libertà di stabilimento - Libera prestazione dei servizi - Attività di raccolta di scommesse - Normativa nazionale che subordina l'esercizio di tale attività al possesso di un'autorizzazione e di una licenza di pubblica sicurezza - Tutela concessa a soggetti divenuti titolari di autorizzazioni e licenze grazie a procedure che illegittimamente hanno escluso altri operatori del medesimo settore - Compatibilità con gli articoli 43 e 49 CE

Dispositivo

Gli articoli 43 CE e 49 CE, nonché i principi di parità di trattamento e di effettività, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che uno Stato membro, il quale abbia escluso, in violazione del diritto dell'Unione, una categoria di operatori dall'attribuzione di concessioni per l'esercizio di un'attività economica e che cerchi di rimediare a tale violazione mettendo a concorso un numero rilevante di nuove concessioni, protegga le posizioni commerciali acquisite dagli operatori esistenti prevedendo in particolare determinate distanze minime tra gli esercizi dei nuovi concessionari e quelli di tali operatori esistenti.

Gli articoli 43 CE e 49 CE devono essere interpretati nel senso che essi ostano a che vengano applicate sanzioni per l'esercizio di un'attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell'Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest'ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all'illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara.

Risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall'obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara, quale quella in questione negli odierni procedimenti principali, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, come quelle dettate dall'articolo 23, commi 2, lettera a), e 3, dello schema di convenzione tra l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato e l'aggiudicatario della concessione per giochi d'azzardo relativi ad eventi diversi dalle corse dei cavalli, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco, ciò che spetta al giudice del rinvio verificare.

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1 - GU C 100 del 17.4.2010.