Language of document : ECLI:EU:T:2014:1059





Sentenza del Tribunale (Quinta Sezione) dell’11 dicembre 2014 –
Saint‑Gobain Glass Deutschland / Commissione

(causa T‑476/12)

«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Documenti relativi agli impianti della ricorrente ubicati in Germania e interessati dal sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Diniego parziale di accesso – Informazioni ambientali – Articolo 6, paragrafo 1, seconda frase, del regolamento n. 1367/2006 – Eccezione relativa alla tutela del processo decisionale – Documenti provenienti da uno Stato membro – Opposizione manifestata dallo Stato membro – Articolo 4, paragrafi 3 e 5, del regolamento n. 1049/2001»

1.                     Procedimento giurisdizionale – Decisione che sostituisce in pendenza del giudizio la decisione impugnata – Elemento nuovo – Ampliamento delle conclusioni e dei motivi iniziali (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 31)

2.                     Procedimento giurisdizionale – Deduzione di motivi nuovi in corso di causa – Presupposti – Ampliamento di un motivo esistente – Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 48, § 2) (v. punto 36)

3.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Nozione – Onere della prova – Obbligo per l’istituzione di procedere a un bilanciamento degli interessi in gioco (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3) (v. punti 37, 66, 97, 98, 101, 103)

4.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Portata – Implicazioni procedurali – Obbligo di motivazione della decisione di diniego di accesso incombente allo Stato membro e all’istituzione dell’Unione – Portata (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 1‑3 e 5) (v. punti 46, 119‑124, 134‑136)

5.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Interpretazione e applicazione restrittive – Obbligo per l’istituzione di procedere a un esame concreto e individuale dei documenti – Portata – Diniego di accesso – Competenza del giudice dell’Unione a controllare la fondatezza del diniego (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, considerando 11 e art. 4) (v. punti 47‑50, 107)

6.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Presupposti – Pregiudizio concreto, effettivo e grave a tale processo – Diniego fondato sulla necessità di tutelare il processo da pressioni esterne – Procedimento amministrativo pendente riguardante l’assegnazione gratuita delle quote di emissioni dei gas a effetto serra – Ammissibilità – Giustificazione dell’accesso sulla base del regolamento n. 1367/2006 – Insussistenza (Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3, e n. 1367/2006, considerando 2 e art. 9; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/87, art. 10 bis; decisione della Commissione 2011/278, art. 15, § 1) (v. punti 51, 70, 71, 80‑83, 87, 88, 91, 92)

7.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Domanda di accesso riguardante informazioni ambientali – Applicazione del regolamento n. 1367/2006 in quanto lex specialis rispetto al regolamento n. 1049/2001 – Rilevanza – Obbligo di interpretazione restrittiva delle eccezioni al diritto di accesso – Obbligo di bilanciamento degli interessi in gioco (Art. 15 TFUE; regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 2, e n. 1367/2006, considerando 8 e 15 e artt. 3 e 6, § 1) (v. punti 52, 53, 55, 56, 63, 66, 99)

8.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Tutela del processo decisionale – Interesse pubblico prevalente alla divulgazione di documenti – Nozione – Interesse soggettivo dell’interessato a ottenere la rettifica di informazioni che lo riguardano – Esclusione (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, § 3) (v. punto 103)

9.                     Istituzioni dell’Unione europea – Diritto di accesso del pubblico ai documenti – Regolamento n. 1049/2001 – Eccezioni al diritto di accesso ai documenti – Documenti promananti da uno Stato membro – Facoltà per lo Stato membro di chiedere all’istituzione di non divulgare documenti – Obbligo per l’istituzione di non divulgarli senza previo accordo – Necessità, per lo Stato membro, di aver previamente presentato una domanda di non divulgazione – Insussistenza (Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, §§ 4 e 5) (v. punti 129, 130)

Oggetto

Domanda di annullamento, da un lato, della decisione implicita della Commissione del 4 settembre 2012 nonché, in subordine, della decisione implicita della Commissione del 25 settembre 2012 e, dall’altro, della decisione della Commissione del 17 gennaio 2013, con cui è stato negato l’accesso integrale all’elenco trasmesso dalla Repubblica federale di Germania alla Commissione, nell’ambito della procedura di cui all’articolo 15, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 130, pag. 1), in quanto tale documento contiene informazioni relative a taluni impianti della ricorrente, situati sul territorio tedesco, riguardanti le assegnazioni preliminari nonché le attività e i livelli di capacità con riferimento alle emissioni di biossido di carbonio (CO2) negli anni dal 2005 al 2010, l’efficienza degli impianti e le quote di emissioni annuali preliminarmente assegnate per il periodo compreso tra il 2013 e il 2020.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH sopporterà le spese.