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Sentenza del Tribunale di primo grado 26 giugno 2008 - SIC / Commissione

(Causa T-442/03) 1

("Aiuti di Stato - Misure adottate dalla Repubblica portoghese a favore dell'emittente pubblico RTP per finanziare la sua missione di servizio pubblico - Decisione che dichiara che alcune misure non costituiscono aiuti di Stato e che le altre sono compatibili con il mercato comune - Qualifica di aiuto di Stato - Compatibilità con il mercato comune - Obbligo di esame diligente e imparziale")

Lingua processuale: il portoghese

Parti

Ricorrente: SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA (Carnaxide, Portogallo) (rappresentanti: avv.ti C. Botelho Moniz, E. Maia Cadete e M. Rosado da Fonseca)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: inizialmente M. Balta e F. Florindo Gijón, successivamente M. Niejahr, J. Buendía Sierra e G. Braga da Cruz, e infine B. Martenczuk e G. Braga da Cruz, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione 15 ottobre 2003, 2005/406/CE, relativa a misure ad hoc attuate dal Portogallo a favore della RTP (GU 2005, L 142, pag. 1), nella parte in cui tale decisione dichiara che alcune di queste misure non costituiscono aiuti di Stato e che le altre sono compatibili con il mercato comune

Dispositivo

L'art. 1 della decisione della Commissione 15 ottobre 2003, 2005/406/CE, relativa a misure ad hoc attuate dal Portogallo a favore della RTP, è annullato.

L'art. 2 della decisione 2005/406 è annullato nella parte in cui dichiara che l'esenzione dalle tasse e diritti notarili e di registro non costituisce aiuto di Stato.

Quanto al resto, il ricorso è respinto.

La Commissione sopporterà le proprie spese e quattro quinti delle spese della SIC - Sociedade Independente de Comunicação, SA.

La SIC sopporterà un quinto delle proprie spese.

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1 - GU C 71 del 20.3.2004.