Ricorso proposto il 25 gennaio 2010 - Alibaba Group / UAMI - allpay.net (ALIPAY)
(Causa T-26/10)
Lingua in cui è redatto il ricorso: l'inglese
Parti
Ricorrente: Alibaba Group Holding Limited (Grand Cayman, Isole Cayman) (rappresentante: M. Graf, avvocato)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: allpay.net.Limited (Hereford, Regno Unito)
Conclusioni della ricorrente
Annullare la decisione della prima commissione di ricorso dell'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) 5 novembre 2009, procedimento R 1790/2008-1, nella parte in cui il ricorso è stato respinto; e
condannare il convenuto alle spese.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo "ALIPAY", per prodotti e servizi delle classi 9, 35, 36, 38 e 42
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione: registrazione comunitaria del marchio denominativo "ALLPAY", per prodotti e servizi delle classi 9, 36, 40 e 42; registrazione del Regno Unito del marchio denominativo "ALLPAY.NET", per prodotti e servizi delle classi 9, 16, 36, 38 e 42; registrazione del Regno Unito di una serie di marchi contenenti l'elemento denominativo "ALLPAY", per prodotti e servizi delle classi 9, 36, 40 e 42; marchi o segni antecedenti non registrati contenenti l'elemento denominativo "ALLPAY", utilizzati nella prassi commerciale nel Regno Unito
Decisione della divisione di opposizione: accoglimento dell'opposizione per tutti i prodotti ed i servizi contestati
Decisione della commissione di ricorso: parziale rigetto del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell'art. 8, n. 1, lett b), del regolamento del Consiglio n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento del Consiglio n. 207/2009], poiché la commissione di ricorso ha erroneamente ritenuto che sussistesse rischio di confusione tra i marchi interessati.
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