Language of document : ECLI:EU:T:2021:700

Causa T712/20

Škoda Investement a.s.

contro

Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale

 Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 13 ottobre 2021

«Marchio dell’Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una freccia alata – Marchio dell’Unione europea figurativo anteriore che rappresenta una freccia alata – Impedimento alla registrazione relativo – Rigetto parziale dell’opposizione – Limitazione della portata dell’opposizione nell’ambito del ricorso dinanzi alla commissione di ricorso – Ritiro parziale dell’opposizione – Motivo rilevato d’ufficio dalla commissione di ricorso – Divieto di statuire ultra petita»

1.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Decisione della commissione di ricorso che va al di là dell’oggetto dell’opposizione – Illegittimità

[Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, artt. 47, § 5, 1ª frase, 68, § 1, 71, § 1, 1ª frase, e 95, § 1; regolamento della Commissione 2018/625, art. 21, § 1, e)]

(v. punti 22, 23)

2.      Marchio dell’Unione europea – Procedimento di ricorso – Ricorso proposto contro una decisione della divisione di opposizione dell’Ufficio – Esame da parte della commissione di ricorso – Portata – Esame d’ufficio dei motivi attinenti alle forme sostanziali – Ammissibilità – Limiti – Divieto di pronunciare un annullamento ultra petita

(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio 2017/1001, art. 95, § 1; regolamento della Commissione 2018/625, art. 27, § 2)

(v. punti 24‑27)

Sintesi

La Škoda Auto a.s. ha chiesto la registrazione di un marchio dell’Unione europea figurativo che rappresenta una freccia con ala presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). La ricorrente, la Škoda Investment a.s., ha proposto opposizione alla registrazione di detto marchio per l’insieme dei prodotti e i dei servizi interessati.

La divisione di opposizione dell’EUIPO ha respinto tale opposizione in quanto irricevibile. La ricorrente ha proposto un ricorso avverso detta decisione e ha chiesto, nella memoria contenente i motivi del ricorso, il suo annullamento parziale nella parte in cui riguardava soltanto taluni prodotti e servizi.

La commissione di ricorso dell’EUIPO ha dedotto da ciò che la ricorrente aveva ritirato il suo ricorso per gli altri prodotti e servizi designati dal marchio richiesto. Tale ritiro parziale ha prodotto l’effetto che i prodotti e servizi non menzionati in detta memoria non facevano più parte del procedimento di opposizione e che, in relazione ad essi, il rigetto dell’opposizione era divenuto definitivo. Di conseguenza, la commissione di ricorso ha parzialmente annullato la decisione della divisione di opposizione per i prodotti e servizi contestati e ha rinviato la causa dinanzi a quest’ultima per la prosecuzione dell’esame relativo a detti prodotti e servizi.

Nella sua sentenza, il Tribunale respinge il ricorso della ricorrente e fornisce precisazioni quanto alla portata dell’esame delle commissioni di ricorso dell’EUIPO in un procedimento di opposizione. Esso applica, in tale contesto, la giurisprudenza consolidata nell’ambito di un procedimento dinanzi ai giudici dell’Unione riguardante il rapporto tra i motivi rilevati d’ufficio e le conclusioni di un ricorso (1).

Giudizio del Tribunale

Il Tribunale anzitutto ricorda che la commissione di ricorso, nell’ambito di un ricorso vertente su un impedimento alla registrazione relativo di un marchio e proposto avverso una decisione della divisione di opposizione, non può statuire al di là dell’oggetto del ricorso proposto dinanzi ad essa (2). Tale commissione, infatti, al pari delle competenze del giudice dell’Unione nel sistema del contenzioso di legittimità, può annullare la decisione della divisione di opposizione soltanto nei limiti delle conclusioni che il ricorrente ha formulato nel suo ricorso.

Il Tribunale poi rileva che la commissione di ricorso deve esaminare d’ufficio i motivi attinenti alle questioni di diritto che non sono stati sollevati dalle parti, ma che riguardano forme sostanziali, quali le norme in materia di ricevibilità di un’opposizione (3). Tuttavia, tale competenza non implica affatto che la commissione di ricorso sia competente a modificare d’ufficio le conclusioni che un ricorrente ha formulato nel ricorso proposto dinanzi ad essa, poiché un simile approccio ignorerebbe la distinzione tra i motivi e le conclusioni, le quali definiscono i limiti di un ricorso. Pertanto, esaminando d’ufficio un motivo attinente alle forme sostanziali, la commissione di ricorso non esula dall’ambito della controversia della quale è investita e non viola in alcun modo le norme procedurali relative all’esposizione dell’oggetto della controversia. Tuttavia, diversamente sarebbe se, in seguito all’esame della decisione impugnata, tale commissione pronunciasse, sulla base di un siffatto esame d’ufficio, un annullamento che eccedesse quanto chiesto nelle conclusioni regolarmente sottoposte al suo esame, con la motivazione che un siffatto annullamento sarebbe necessario al fine di correggere l’illegittimità constatata d’ufficio nell’ambito di detta analisi.

Infine, il Tribunale perviene alla conclusione che, nel caso di specie, la ricorrente non può fondatamente sostenere che la commissione di ricorso avrebbe dovuto annullare integralmente la decisione della divisione di opposizione, perché ciò avrebbe comportato, da parte di quest’ultima, una statuizione al di là dell’oggetto della controversia quale definito dalla ricorrente stessa.


1      Sentenza del 14 novembre 2017, British Airways/Commissione (C‑122/16 P, EU:C:2017:861, punti 89 e 90).


2      V., in particolare, articolo 47, paragrafo 5, articolo 71, paragrafo 1, prima frase, e articolo 95, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).


3      Articolo 27, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2018/625 della Commissione, del 5 marzo 2018, che integra il regolamento 2017/1001 e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430 (GU 2018, L 104, pag. 1).