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Ricorso proposto il 23 luglio 2007 - Martin / Parlamento

(Causa T-276/07)

Lingua processuale:il francese

Parti

Ricorrente: Hans-Peter Martin (Vienna, Austria) (rappresentante: É. Boigelot, avocat)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni del ricorrente

annullare la decisione del segretario generale del Parlamento europeo 10 maggio 2007, notificata il 14 maggio 2007, che stabilisce che una certa somma è stata ingiustificatamente pagata al ricorrente e che, conformemente all'art. 27, n. 3 della regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo, tale somma deve essere recuperata a carico del ricorrente;

ove occorra, annullare la decisione del direttore generale della Direzione generale Finanze del Parlamento europeo 13 giugno 2007, adottata in esecuzione della citata decisione 10 maggio 2007, e che intima al ricorrente di pagare i summenzionati importi o di presentare al Parlamento un piano scritto di liquidazione per l'approvazione entro trenta giorni da tale decisione;

annullare, ove occorra, e se del caso, tutte le decisioni di esecuzione delle decisioni che precedono, e che saranno prese nel corso del procedimento;

condannare, in ogni caso, il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

A seguito di un'indagine relativa alle indennità di segretariato concesse al ricorrente nella sua qualità di membro del Parlamento europeo, l'OLAF ha elaborato un rapporto che constatava alcune irregolarità. Sulla base di tale rapporto, il segretario generale del Parlamento ha adottato la decisione impugnata 10 maggio 2007, con la quale ha deciso che gli importi indebitamente versati al ricorrente devono essere rimborsati da quest'ultimo in applicazione dell'art. 27, n. 3 della regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati al Parlamento europeo.

A sostegno del suo ricorso, il ricorrente deduce quattro motivi.

Il primo motivo è relativo all'applicazione non corretta ed inesatta della regolamentazione concernente le spese e indennità dei deputati del Parlamento europeo e, in particolare, degli artt. 14 e 27, n. 3.

Il secondo motivo concerne un errore di valutazione con riguardo alla pertinenza dei documenti giustificativi forniti dal ricorrente.

Inoltre, il ricorrente invoca un motivo relativo alla violazione del regolamento del Consiglio 25 giugno 2002, n. 1605, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee1 e alla violazione dei principi di proporzionalità e di non discriminazione.

Infine, il ricorrente solleva un motivo relativo alla violazione del principio del contraddittorio e dei diritti della difesa.

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1 - GU L 248, pag. 1.