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Impugnazione proposta il 17 dicembre 2013 dalla Commissione europea avverso la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 7 ottobre 2013, causa F-97/12, Thomé/Commissione

(causa T-669/13 P)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Commissione europea (rappresentanti: J. Currall e G. Gattinara, agenti)

Controinteressata nel procedimento: Florence Thomé (Bruxelles, Belgio)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la sentenza del Tribunale della funzione pubblica del 7 ottobre 2013, causa F-97/12, Thomé/Commissione;

respingere il ricorso presentato dalla sig.ra Thomé nella causa F-97/12 in quanto irricevibile o, comunque, infondato;

riservare le spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce cinque motivi.

Primo motivo, vertente su una violazione della nozione di atto lesivo. La Commissione afferma, da un lato, che un atto già annullato dall’APN nell’ambito del procedimento di reclamo non può essere annullato in sede giurisdizionale e, dall’altro, che una decisione che accoglie una pretesa dell’interessata non può essere qualificata come atto lesivo (relativamente ai punti da 28 a 37 della sentenza impugnata).

Secondo motivo, vertente, da un lato, su un errore di diritto nel definire la portata del potere di controllo dell’APN e del Tribunale della funzione pubblica con riferimento alle decisioni delle commissioni esaminatrici, nonché del potere di controllo giurisdizionale del TFP e, dall’altro, su uno snaturamento dell’oggetto della controversia e su una violazione del principio del contraddittorio (relativamente ai punti da 50 a 52 della sentenza impugnata). La Commissione afferma che il TFP ha applicato alle decisioni sulle quali era chiamato a pronunciarsi, vale a dire talune decisioni dell’APN, un criterio di controllo giurisdizionale non adeguato, oltrepassando così i limiti del suo controllo giurisdizionale.

Terzo motivo, vertente su una violazione delle norme di diritto relative alla valutazione dell’esistenza di un diploma universitario a titolo del bando di concorso (relativamente ai punti da 56 a 58 della sentenza impugnata). La Commissione afferma che il TFP è incorso in un errore di diritto equiparando il valore professionale di un diploma al suo valore accademico e ritenendo che un diploma non ufficiale, quale quello rilasciato da un istituto privato di istruzione e che non gode di alcuna forma di riconoscimento del suo valore accademico, debba essere preso in considerazione dall’APN.

Quarto motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione in quanto il TFP non avrebbe chiarito in che modo, alla data di presentazione della sua candidatura, il diploma della ricorrente in primo grado sarebbe stato conforme al requisito previsto nel bando di concorso, se tale conformità è stata dimostrata soltanto successivamente, durante il procedimento di reclamo (relativamente ai punti 56, 57 e da 60 a 64 della sentenza impugnata).

Quinto motivo, vertente su errori di diritto laddove il TFP ha ritenuto che la ricorrente in primo grado abbia perduto una opportunità di essere assunta e dovesse ottenere il risarcimento (relativamente al punto 74 della sentenza impugnata).