Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 – Rogesa / Commissione
(Causa T-643/13) 1
[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Domanda di accesso alle informazioni relative alla determinazione del 10% degli impianti più efficienti dell’industria siderurgica – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Interesse pubblico prevalente – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Nozione di informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Osservanza dei termini»]
Lingua processuale: il tedesco
Parti
Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e P.-A. Schütter, avvocati)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Clotuche-Duvieusart e B. Martenczuk, poi F. Clotuche-Duvieusart e H. Krämer, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 25 settembre 2013 che ha negato alla ricorrente l’accesso a documenti contenenti informazioni relative alle basi di calcolo utilizzate dalla Commissione per individuale il 10% degli impianti più efficienti, che hanno funto da punto di partenza per definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
La Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH è condannata alle spese.
____________
1 GU C 45 del 15.2.2014.