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Sentenza del Tribunale dell’11 luglio 2018 – Rogesa / Commissione

(Causa T-643/13) 1

[«Accesso ai documenti – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra – Domanda di accesso alle informazioni relative alla determinazione del 10% degli impianti più efficienti dell’industria siderurgica – Diniego di accesso – Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali di un terzo – Interesse pubblico prevalente – Regolamento (CE) n. 1367/2006 – Nozione di informazioni attinenti a emissioni nell’ambiente – Osservanza dei termini»]

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH (Dillingen, Germania) (rappresentanti: S. Altenschmidt e P.-A. Schütter, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente F. Clotuche-Duvieusart e B. Martenczuk, poi F. Clotuche-Duvieusart e H. Krämer, agenti)

Oggetto

Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione della Commissione del 25 settembre 2013 che ha negato alla ricorrente l’accesso a documenti contenenti informazioni relative alle basi di calcolo utilizzate dalla Commissione per individuale il 10% degli impianti più efficienti, che hanno funto da punto di partenza per definire i principi per la determinazione dei parametri di riferimento ex ante conformemente all’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio (GU 2003, L 275, pag. 32).

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Rogesa Roheisengesellschaft Saar mbH è condannata alle spese.

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1 GU C 45 del 15.2.2014.