Sentenza del Tribunale dell’8 gennaio 2015 – Club Hotel Loutraki e a. / Commissione
(Causa T-58/13)1
(«Aiuti di Stato – Gestione di apparecchi di videolotterie – Concessione da parte della Repubblica ellenica di una licenza esclusiva – Decisione che dichiara l’assenza di un aiuto di Stato – Mancato avvio della procedura formale di esame – Serie difficoltà – Diritti processuali delle parti interessate – Obbligo di motivazione – Diritto alla tutela giurisdizionale effettiva – Vantaggio – Valutazione congiunta delle misure notificate»)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrenti: Club Hotel Loutraki (Loutraki, Grecia) Vivere Entertainment AE (Atene, Grecia); Theros International Gaming, Inc. (Patra, Grecia); Elliniko Casino Kerkyras (Atene); Casino Rodos (Rodi, Grecia); Porto Carras AE (Alimos, Grecia); e Kazino Aigaiou AE (Syros, Grecia) (rappresentante: S. Pappas, avvocato)
Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: M. Afonso e P.-J. Loewenthal, agenti)
Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica ellenica (rappresentanti : E. M. Mamouna e K. Boskovits, agenti); e Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP) (Atene, Grecia) (rappresentanti: inizialmente K. Fountoukakos-Kyriakakos, solicitor, L. Van den Hende e M. Sánchez Rydelski, avvocati, poi M. Petite e A. Tomtsis, avvocati)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione C (2012) 6777 def. della Commissione, relativa all’aiuto di Stato SA 33 988 (2011/N) – Grecia – Modalità di estensione del diritto esclusivo dell’OPAP per operare tredici giochi d’azzardo e concessione di una licenza esclusiva relativa alla gestione di 35 000 terminali di videolotterie per un periodo di dieci anni.
Dispositivo
Il ricorso è respinto.
Club Hotel Loutraki AE, Vivere Entertainment AE, Theros International Gaming, Inc., Elliniko Casino Kerkyras, Casino Rodos, Porto Carras AE e Kazino Aigaiou AE sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea e dall’Organismos Prognostikon Agonon Podosfairou AE (OPAP).
La Repubblica ellenica sopporterà le proprie spese.
________________________1 GU C 114 del 20.4.2013.