Ricorso proposto il 26 settembre 2013 – Tsujimoto / UAMI – Kenzo (KENZO ESTATE)
(Causa T-522/13)
Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese
Parti
Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: avv. A. Wenninger-Lenz)
Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo, SA (Parigi, Francia)
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 luglio 2013, caso R 1363/2012-2;
condannare il convenuto alle spese del procedimento.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente
Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO ESTATE» per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 35, 41 e 43 – Registrazione internazionale n. W 1 016 724
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso
Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «KENZO» per prodotti delle classi 3, 18 e 25 – Marchio comunitario n. 720 706
Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso
Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, RMC.