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Ricorso proposto il 26 settembre 2013 – Tsujimoto / UAMI – Kenzo (KENZO ESTATE)

(Causa T-522/13)

Lingua in cui è stato redatto il ricorso: l’inglese

Parti

Ricorrente: Kenzo Tsujimoto (Osaka, Giappone) (rappresentante: avv. A. Wenninger-Lenz)

Convenuto: Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso: Kenzo, SA (Parigi, Francia)

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della seconda commissione di ricorso dell’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) del 3 luglio 2013, caso R 1363/2012-2;

condannare il convenuto alle spese del procedimento.

Motivi e principali argomenti

Richiedente il marchio comunitario: la ricorrente

Marchio comunitario di cui trattasi: il marchio denominativo «KENZO ESTATE» per prodotti e servizi delle classi 29, 30, 31, 35, 41 e 43 – Registrazione internazionale n. W 1 016 724

Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: la controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso

Marchio e segno su cui si fonda l’opposizione: il marchio denominativo «KENZO» per prodotti delle classi 3, 18 e 25 – Marchio comunitario n. 720 706

Decisione della divisione d’opposizione: rigetto dell’opposizione

Decisione della commissione di ricorso: accoglimento parziale del ricorso

Motivi dedotti: violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, RMC.