Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) 5 ottobre 2011 – PAKI Logistics / UAMI (PAKI)
(causa T‑526/09)
«Marchio comunitario – Domanda di marchio comunitario denominativo PAKI – Impedimento assoluto alla registrazione – Marchio contrario all’ordine pubblico o al buon costume – Art. 7, n. 1, lett. f), del regolamento (CE) n. 207/2009»
Marchio comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti assoluti alla registrazione – Marchi contrari all’ordine pubblico o al buon costume [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, art. 7, n. 1, lett. f)] (v. punti 33‑34, 37)
Oggetto
| Ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI 23 ottobre 2009 (procedimento R 1805/2007‑1), relativa ad una domanda di registrazione del segno denominativo PAKI come marchio comunitario. |
Dispositivo
2) | | La PAKI Logistics GmbH sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI). |
3) | | Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sopporterà le proprie spese. |