Language of document : ECLI:EU:T:2013:203





Sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 19 aprile 2013 – Aecops / Commissione

(causa T‑51/11)

«FSE – Azione di formazione – Riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso – Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 – Prescrizione – Certezza del diritto – Diritti della difesa – Termine ragionevole – Obbligo di motivazione»

1.                     Risorse proprie dell’Unione europea – Regolamento relativo alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione – Perseguimento delle irregolarità – Termine di prescrizione – Decisione di riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso a titolo del Fondo sociale europeo – Autorità nazionale competente incaricata di recuperare somme indebitamente percepite – Inapplicabilità di detto termine alla Commissione (Regolamento del Consiglio n. 2988/95, art. 3, § 1) (v. punti 42-48, 50, 52)

2.                     Diritto dell’Unione europea – Principi – Osservanza di un termine ragionevole – Procedimento amministrativo – Criteri di valutazione (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 41, § 1) (v. punti 56-58)

3.                     Politica sociale – Fondo sociale europeo – Contributo per il finanziamento di azioni di formazione professionale – Certificazione da parte degli Stati membri dell’esattezza dei fatti e della contabilità delle domande di pagamento del saldo – Portata e limiti – Decisione di riduzione del contributo finanziario inizialmente concesso – Principio della tutela del legittimo affidamento – Osservanza di un termine ragionevole – Diritti della difesa – Violazione – Insussistenza (Regolamento del Consiglio n. 2950/83, art. 6, § 1, e 7, § 1; decisione del Consiglio 83/516, art. 2, § 2; decisione della Commissione 83/673, art. 7) (v. punti 59, 63, 68, 71, 73, 74)

4.                     Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Decisione della Commissione che riduce, su proposta di uno Stato membro, un contributo del Fondo sociale europeo a un’azione di formazione professionale – Inosservanza dell’obbligo di motivazione – Insussistenza (Art. 296 TFUE) (v. punti 78-81, 94)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione della Commissione del 27 ottobre 2010, che fissa l’importo finale delle spese ammissibili al contributo del Fondo sociale europeo (FSE) concesso alla ricorrente per azioni di formazione con decisione C (88) 831, del 29 aprile 1988, per il finanziamento di un’azione di formazione (fascicolo 88 0369 P1).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

L’Associação de Empresas de Construção e Obras Públicas e Serviços (Aecops) è condannata alle spese.