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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 30 maggio 2023 – Strafverfahren / M.S.S. e a.

(Causa C-338/23, Bravchev1 )

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Procedimento penale nei confronti di:

M.S.S. e a.

Questioni pregiudiziali

Se siano compatibili con le disposizioni del diritto dell’Unione e con le corrispondenti disposizioni del diritto bulgaro:

–     le azioni compiute dal difensore di un imputato in un procedimento penale che, durante la pendenza del procedimento, in qualità di rappresentante legale della società commerciale dell’imputato compie transazioni (di diritto civile) volte a creare deliberatamente le condizioni per la ricusazione per motivi di legittimo sospetto e per «conflitto di interessi» del giudice penale rispetto a detto imputato.

In caso di risposta negativa della Corte a tale questione: se il difensore che rappresenta detto imputato e che ha formalmente legittimato la sua qualità di rappresentante legale della società commerciale di proprietà dell’imputato per partecipare ad altri procedimenti civili stragiudiziali, che, durante la pendenza del procedimento penale, hanno portato alla creazione mirata e consapevole di condizioni artificiose per la ricusazione per motivi di legittimo sospetto e per conflitto di interessi del giudice penale rispetto a tale imputato, possa continuare a difendere l’imputato in detto procedimento penale.

Qualora la valutazione della sussistenza di effettivi motivi di ricusazione sia di competenza del giudice nazionale: come debba essere inteso il diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale sancito dalla direttiva 2013/48/UE 1 e se si tratti di un diritto assoluto, legato senza restrizione alcuna alla persona di un determinato difensore. Come si debba risolvere la contraddizione insita nel fatto che, da un lato, il diritto di avvalersi di un difensore sancito dalla direttiva europea e trasposto nel diritto nazionale conferisce all’imputato la piena facoltà di scegliere e conferire mandato al proprio difensore e, dall’altro, questo stesso difensore ha posto in essere azioni finalizzate ad assistere l’imputato nella creazione di condizioni artificiose per la ricusazione del giudice relatore per motivi di legittimo sospetto.

Come debba essere interpretato e disciplinato il diritto, spettante agli altri tredici imputati, all’informazione nei procedimenti penali e all’accesso alla documentazione relativa all’indagine di cui all’articolo 7, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2012/13/UE 1 , in relazione all’istanza di ricusazione e ai documenti ad essa allegati dal difensore interessato. Come si possa conciliare tale comportamento del difensore con il diritto del giudice quale cittadino dell’Unione al rispetto della vita privata e familiare.

Ove l’imputato riesca, personalmente o per mezzo della propria società commerciale, a creare condizioni artificiose per un conflitto di interessi tramite un comportamento mirato e attivo, se si debba poi effettivamente ritenere che sussista un «conflitto di interessi» anche qualora tali condizioni costituiscano una leva dissimulata per sottrarsi all’azione penale.

Se la proposizione di una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sulle questioni sopra formulate configuri, per il difensore dell’imputato interessato, un motivo per richiedere l’avvio e lo svolgimento di un procedimento disciplinare a carico del giudice del Tribunale nazionale remittente, dopo che detto giudice ha presentato denuncia alle autorità nazionali competenti non appena scoperte le azioni del difensore.

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1     La presente causa è designata con un nome fittizio che non corrisponde al vero nome di una delle parti del procedimento.

1     Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d’arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU 2013, L 294, pag. 1).

1     GU 2012, L 142, pag. 1.