Language of document :

Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013 – Post Bank Iran / Consiglio

(Causa T-13/11)1

(«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti dell'Iran allo scopo d’impedire la proliferazione nucleare - Congelamento dei capitali - Fondamento normativo - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - Errore manifesto di valutazione - Diritto di proprietà - Proporzionalità - Parità di trattamento - Non discriminazione»)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Post Bank Iran (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, avvocato)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: M. Bishop e A. Vitro, agenti)

Interveniente a sostegno del convenuto: Commissione europea (rappresentanti: M. Konstantinidis e A. Bordes, agenti)

Oggetto

Da un lato, domanda di annullamento, in primo luogo, dell’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39), come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010 (GU L 281, pag. 81), e dell’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1), laddove detti atti riguardino la ricorrente; in secondo luogo, della decisione concernente la ricorrente “contenuta in” una lettera del 29 ottobre 2010; in terzo luogo, della decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 °dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 319, pag. 71) e del regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1°dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 319, pag. 11), nella misura in cui sono idonei ad incidere sulla situazione della ricorrente; in quarto luogo, della decisione concernente la ricorrente “contenuta in” una lettera del 5 dicembre 2011; in quinto luogo, dell’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 (GU L 88, pag. 1), laddove esso riguardi la ricorrente e, in sesto luogo, di qualsiasi futuro regolamento o qualsiasi futura decisione del Consiglio o della Commissione che si proponga di completare o modificare uno degli atti impugnati nell’ambito del presente ricorso, e, d’altro lato, domanda volta alla dichiarazione dell’inapplicabilità alla ricorrente dell’articolo 20, paragrafo 1, lettera b), della decisione 2010/413, dell’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento n. 961/2010, dell’articolo 1, punto 7, della decisione 2012/35/PESC del Consiglio, del 23 gennaio 2012, che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 19, pag. 22), dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento n. 267/2012, dell’articolo 1, punto 8, della decisione 2012/635/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012 , che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 282, pag. 58), dell’articolo 1, paragrafo 11, del regolamento n. 1263/2012 del Consiglio, del 21 dicembre 2012 , che modifica il regolamento (UE) n. 267/2012 (GU L 356, pag. 34), nonché dell’articolo 1, punto 2, della decisione 2012/829/PESC del Consiglio, del 21 dicembre 2012 , che modifica la decisione 2010/413/PESC (GU L 356, pag. 71).

Dispositivo

Il ricorso è irricevibile nella parte in cui è diretto all’annullamento di qualsiasi futuro regolamento o qualsiasi futura decisione del Consiglio dell'Unione europea o della Commissione europea che si proponga di completare o modificare uno degli atti impugnati nell’ambito del presente ricorso.

Non occorre statuire né sulle conclusioni per l’annullamento delle decisioni nei confronti della Post Bank Iran “contenute in” nelle lettere del Consiglio del 29 ottobre 2010 e del 5 dicembre 2011, né sull’eccezione di irricevibilità fatta valere dal Consiglio, sostenuto dalla Commissione, con riguardo unicamente alle conclusioni per l’annullamento della decisione nei confronti della Post Bank Iran “contenuta in” nella lettera del Consiglio del 29 ottobre 2010.

L’allegato II della decisione 2010/413/PESC del Consiglio, del 26 luglio 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC, come modificata dalla decisione 2010/644/PESC del Consiglio, del 25 ottobre 2010, l’allegato VIII del regolamento (UE) n. 961/2010 del Consiglio, del 25 ottobre 2010, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007, la decisione 2011/783/PESC del Consiglio, del 1 °dicembre 2011, che modifica la decisione 2010/413/PESC, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1245/2011 del Consiglio, del 1°dicembre 2011, che attua il regolamento (UE) n. 961/2010 e l’allegato IX del regolamento (UE) n. 267/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, concernente misure restrittive nei confronti dell’Iran e che abroga il regolamento (UE) n. 961/2010 sono annullati laddove riguardano la Post Bank Iran.

Gli effetti dell’allegato II della decisione 2010/413, come modificata dalla decisione 2010/644 e successivamente dalla decisione 2011/783, perdurano nei confronti della Post Bank Iran fino al momento in cui sia effettivo l’annullamento dell’allegato IX del regolamento n. 267/2012, laddove questa riguardi la Post Bank Iran.

Il Consiglio, oltre alle proprie spese, sopporterà quelle sostenute dalla Post Bank Iran.

La Commissione sopporterà le proprie spese.

____________

____________

1 GU C 63 del 26.2.2011.