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Ricorso proposto il 7 gennaio 2011 - Post Bank / Consiglio

(Causa T-13/11)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Post Bank (Teheran, Iran) (rappresentante: D. Luff, lawyer)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea

Conclusioni della ricorrente

annullare il n. 34, sezione B, dell'allegato alla decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC 1 nonché il n. 40, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010 , n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran 2;

dichiarare inapplicabili alla ricorrente l'art. 20, n. 1, lett. b), della decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC 3, nonché l'art. 16 del regolamento n. 961/2010, e

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

Con il proprio ricorso la ricorrente chiede, ai sensi dell'art. 263 TFUE, l'annullamento del n. 34 della sezione B dell'allegato alla decisione del Consiglio 25 ottobre 2010 e quella del n. 40 della sezione B dell'allegato VIII del regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran, nonché l'annullamento dell'art. 16, n. 2, del regolamento n. 961/2010, nei limiti in cui riguardano la ricorrente.

A sostegno dei propri argomenti la ricorrente deduce i seguenti motivi:

La ricorrente sostiene anzitutto che il Tribunale è competente a controllare il n. 34, sezione B, dell'allegato della decisione del Consiglio n. 2010/644, il n. 40, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento del Consiglio n. 961/2010, e la decisione 28 ottobre 2010, nonché la conformità di questi ultimi con i principi generali del diritto dell'Unione.

Oltretutto, i motivi specifici dell'iscrizione della ricorrente nell'elenco non sono corretti e le condizioni previste dall'art. 20, n. 1, lett. b), della decisione n. 2010/413 e dell'art. 16, n. 2, lett. a) e b), del regolamento n. 961/2010 non sono soddisfatte. Le disposizioni dovrebbero essere dichiarate inapplicabili alla ricorrente. Il Consiglio è incorso in un manifesto errore di fatto e di diritto. Di conseguenza, il n. 34, sezione B, dell'allegato della decisione n. 2010/644 nonché il n. 40, sezione B, dell'allegato VIII del regolamento n. 961/2010 dovrebbero essere annullati.

A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente afferma altresì che il regolamento del 2010 e la decisione del 2010 violano i suoi diritti della difesa e, in particolare, il suo diritto ad un equo processo, dal momento che essa non ha ricevuto alcuna prova o documento a sostegno delle affermazioni del Consiglio e che le allegazioni indicate nella decisione e nel regolamento del 2010 sono assai generiche e poco chiare sicché è impossibile per la Post Bank replicarvi.

Peraltro, l'art. 24, n. 3, della decisione n. 2010/413 richiede che il Consiglio comunichi e notifichi la propria decisione alla persona o all'entità di cui trattasi, nonché i motivi dell'iscrizione della stessa nell'elenco, mentre l'art. 24, n. 4, della decisione n. 2010/413 prevede che il Consiglio riesamini la propria decisione qualora vengano formulate osservazioni. Nella fattispecie il Consiglio ha violato tali disposizioni. Posto che l'art. 24, nn. 3 e 4, della decisione n. 2010/413 è altresì ripreso all'art. 36, nn. 3 e 4, del regolamento n. 961/2010, vi è inoltre una violazione di quest'ultima disposizione.

La ricorrente sostiene inoltre che il Consiglio ha violato il principio di buona amministrazione nel valutare la situazione della ricorrente.

Il Consiglio ha inoltre violato il principio del legittimo affidamento nel valutare la situazione della ricorrente.

La ricorrente sostiene peraltro che il Consiglio ha violato il suo diritto di proprietà nonché il principio di proporzionalità. L'art. 20, n. 1, lett. b), della decisione n. 2010/413 e l'art. 16, n. 2, del regolamento n. 961/2010 dovrebbero essere dichiarati inapplicabili alla ricorrente.

Peraltro, la ricorrente sostiene che il regolamento n. 961/2010 contrasta con l'art. 215, nn. 2 e 3, TFUE, quale fondamento giuridico di tale regolamento, nonché con l'art. 40 TUE.

Infine, la ricorrente sostiene che il regolamento del 2010 e la decisione del 2010 sono stati adottati in violazione del principio di parità di trattamento e di non discriminazione.

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1 - Decisione del Consiglio 25 ottobre 2010, 2010/644/PESC, recante modifica della decisione 2010/413/PESC concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 281, pag. 81).

2 - Regolamento (UE) del Consiglio 25 ottobre 2010, n. 961, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga il regolamento (CE) n. 423/2007 (GU L 281, pag. 1).

3 - Decisione del Consiglio 26 luglio 2010, 2010/413/PESC, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran e che abroga la posizione comune 2007/140/PESC (GU L 195, pag. 39).