Language of document :

Ricorso proposto il 7 aprile 2023 – Ballmann / CEPD

(Causa T-183/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Lisa Ballmann (Innsbruck, Austria) (rappresentante: F. Mikolasch, avvocato)

Convenuto: Comitato europeo per la protezione dei dati

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del Comitato europeo per la protezione dei dati (in prosieguo: il «CEPD») del 7 febbraio 2023 con cui viene rifiutato l’accesso della ricorrente al fascicolo relativo alla decisione vincolante 3/2022 del CEPD sulla controversia sottoposta dall’autorità di controllo irlandese, concernente la Meta Platforms Ireland Limited e il suo servizio Facebook (articolo 65 del regolamento generale sulla protezione dei dati (in prosieguo: il «RGDP») 1 , ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea; e

condannare il CEPD alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce un unico motivo, vertente sulla violazione, da parte de CEPD, dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b) della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»)

Il CEPD ha violato l’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta quando ha respinto la richiesta della ricorrente di accedere al fascicolo relativo alla decisione vincolante 3/2022 del CEPD con la motivazione che le reclamanti (la ricorrente e la sua rappresentante ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del RGDP, l’organizzazione senza scopo di lucro NOYB-European Center for Digital Rights) non hanno diritto di accesso al fascicolo in quanto non sono suscettibili di subire un pregiudizio dalla decisione vincolante 3/2022;

A differenza di quanto avviene per l’articolo 41, paragrafo 2, lettera a), della Carta, il «pregiudizio» non è un elemento costitutivo dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta e pertanto non occorre che sia soddisfatto;

La ricorrente chiede l’accesso al «suo fascicolo» ai sensi dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta. La causa riguarda direttamente il suo reclamo personale ai sensi dell’articolo 77 del RGDP contro Meta relativamente ai suoi dati personali. La decisione vincolante 3/2022 fa riferimento al «reclamo» e al «reclamante» più di 160 volte. Lo stesso CEPD afferma nella decisione vincolante 3/2022 che il progetto di decisione in questione si riferisce a un’«indagine basata su un reclamo», laddove il reclamo è stato proposto dalla ricorrente. La decisione vincolante 3/2022 si riferisce sia alla ricorrente che all’organizzazione senza scopo di lucro NOYB - European Center for Digital Rights, che l’ha rappresentata ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, del GDPR, come «reclamante»;

Il diritto di accesso al fascicolo di cui all’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta è un diritto autonomo. L’articolo 41 della Carta distingue chiaramente il diritto di accesso al fascicolo dal diritto di essere ascoltati. La portata e l’obiettivo di questi diritti sono diversi. Quest’ultimo è sostanzialmente un diritto di difesa. Il diritto di accesso al fascicolo, invece, è anche un aspetto del diritto alla parità delle armi e del diritto a un ricorso effettivo. La stessa Corte affronta separatamente ciascuno dei due diritti e non condiziona il diritto di accesso al fascicolo al diritto di essere ascoltati;

Anche se il «pregiudizio» fosse un elemento costitutivo dell’articolo 41, paragrafo 2, lettera b), della Carta (ciò che non avviene), tale condizione sarebbe soddisfatta, dato che:

La decisione vincolante 3/2022 del CEPD si è pronunciata parzialmente solo su una delle nove domande depositate dal reclamante il 9 settembre 2019 (la domanda, che riguardava qualsiasi forma di «pubblicità», è stata limitata alla «pubblicità comportamentale») e le altre domande non sono state trattate dal CEPD;

Una controversia è attualmente in corso tra le autorità di controllo austriache e irlandesi per stabilire se le questioni siano ancora pendenti dinanzi a queste ultime, dinanzi al CEPD o se tali domande siano state respinte in una determinata fase del procedimento, e una controversia tra il reclamante e le autorità di controllo su tale questione è pendente dinanzi ai giudici irlandesi e austriaci; e

il reclamante non è in grado di comprendere il processo che ha portato il CEPD a pronunciarsi solo parzialmente su una domanda senza avere accesso ai fascicoli, mentre le autorità di controllo austriache e irlandesi si basano sulla decisione del CEPD.

____________

1 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (GU 2016, L 119, pag. 1).