Language of document : ECLI:EU:T:2014:673

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

16 luglio 2014 (*)

«Marchio comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario figurativo ANTONIO BACIONE – Marchio comunitario figurativo anteriore erreà e marchio nazionale figurativo anteriore raffigurante due rombi intrecciati – Impedimenti relativi alla registrazione – Assenza di rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 – Profitto tratto indebitamente dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore – Articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009»

Nella causa T‑36/13,

Erreà Sport SpA, con sede in Torrile (Italia), rappresentata da D. Caneva e G. Fucci, avvocati,

ricorrente,

contro

Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), rappresentato da L. Rampini, in qualità di agente,

convenuto,

controinteressato nel procedimento dinanzi alla commissione di ricorso dell’UAMI:

Antonio Facchinelli, residente in Dalang (Cina),

avente ad oggetto un ricorso proposto contro la decisione della prima commissione di ricorso dell’UAMI del 24 ottobre 2012 (procedimento R 1561/2011‑1), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Erreà Sport SpA e il sig. Antonio Facchinelli,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione),

composto da A. Dittrich, presidente, J. Schwarcz e V. Tomljenović (relatore), giudici,

cancelliere: C. Heeren, amministratore

visto il ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 21 gennaio 2013,

visto il controricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 24 aprile 2013,

in seguito all’udienza del 5 marzo 2014,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        In data 26 aprile 2010 il sig. Antonio Facchinelli ha presentato una domanda di registrazione di marchio comunitario all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI), ai sensi del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario (GU L 78, pag. 1).

2        Il marchio di cui è stata chiesta la registrazione è il segno figurativo riprodotto di seguito:

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3        I prodotti per i quali è stata chiesta la registrazione rientrano nelle classi 3, 14, 18 e 25 ai sensi dell’Accordo di Nizza del 15 giugno 1957, relativo alla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, come riveduto e modificato, e corrispondono alla seguente descrizione:

–        classe 3: «saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli; dentifrici»;

–        classe 14: «metalli preziosi e loro leghe e prodotti in tali materie o placcati non compresi in altre classi; gioielleria, pietre preziose; orologeria e strumenti cronometrici»;

–        classe 18: «cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; borse, pellami; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio»;

–        classe 25: «abbigliamento, calzature, cappelleria, sciarpe, cravatte».

4        La domanda di marchio comunitario è stata pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari n. 117/2010, del 29 giugno 2010.

5        Il 29 settembre 2010 la Erreà Sport SpA, ricorrente, ha proposto opposizione alla registrazione del marchio richiesto, ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 207/2009, per i prodotti elencati al precedente punto 3, basandosi sui seguenti marchi:

–        il marchio comunitario figurativo n. 7 008 477, riprodotto di seguito:

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–        il marchio italiano figurativo n. 782 515, riprodotto di seguito:

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6        Il marchio comunitario anteriore era stato registrato per i prodotti e servizi corrispondenti alla seguente descrizione:

–        classe 3: «Profumi e prodotti di profumeria alcoolici e non alcoolici, acque da toeletta, estratti profumati, olii essenziali; salviette per il viso, lozioni tonificanti; creme idratanti e nutrienti; lucidalabbra; creme, gel e lozioni per le mani; prodotti idratanti, nutrienti ed esfolianti per il corpo; creme polivalenti, acque e olii per il corpo; deodoranti, antitraspiranti, creme depilatrici, creme solari; gel, lozioni, spume, gommine, acque, shampoo e balsami per capelli, lacche, fissatori e mousse strutturanti per capelli; prodotti per l’igiene del corpo, come ad esempio saponi solidi, liquidi e in polvere, bagni e docce schiuma; sali, polveri e olii, talchi e polveri aspersorie; prodotti per l’igiene dei piedi; prodotti per l’igiene intima; prodotti per l’igiene della bocca, dentifrici, colluttori, deodoranti alito»;

–        classe 9: «Occhiali, occhiali da sole, custodie e telai di occhiali, CD-Rom e DVD vergini per registrazione audio e/o video»;

–        classe 14: «Orologi, cronometri, cronografi, sveglie, articoli di gioielleria e bigiotteria»;

–        classe 16: «Nastri adesivi per cartoleria, penne a sfera e stilografiche, portapenne per scrivere, calendari, gomme, agende/diari, quaderni, pennelli, matite, biglietti di auguri, sottobicchieri, mouse pad (cartoleria), fazzoletti di carta, tovaglie di carta, carta, cartone e prodotti in queste materie non compresi in altre classi, cartoleria, righelli (cartoleria)»;

–        classe 18: «Borse, borse sportive multiuso, borsette, borse in pelle e in similpelle, borselli; sacchi di tela, sacchi portapalloni, sacche, sacchi da campeggio, da spiaggia, da viaggio; portachiavi; borse da spiaggia; marsupi; borse per cosmetici vendute vuote; zainetti per la scuola, bauli, borse da viaggio, valigie, zaini; ombrelli, bastoni da passeggio, parasole; articoli in pelle non compresi in altre classi; astucci portadocumenti; pelle ed imitazioni di pelle; cartelle; astucci per biglietti da visita; portamonete, non di metalli preziosi; portafogli»;

–        classe 25: «Abbigliamento per uomo, donna e bambino; abbigliamento per lo sport e per il tempo libero per uomo donna e bambino, inclusi maglie, magliette, t‑shirt, canotte, felpe, pullover, maglie polo, camicie, gonne, pantaloni, pantaloncini, shorts, bermuda, giacche, cappotti, jeans, maglie in jersey, cravatte, abiti, tute (indumenti), tute complete per squadre sportive, tute da allenamento, completi per lo sport, incluse mute da calcio, calcetto, pallavolo, rugby e pallacanestro, abbigliamento da calcio, calcetto, pallavolo, rugby, pallacanestro, tennis, sci, ciclismo, golf, baseball, spinning, running e palestra in generale non compreso nelle altre classi; cinture (abbigliamento), cinture per lo sport; calzature, scarpe, scarpe per lo sport, incluse scarpe da calcio, calcetto, pallavolo, rugby, pallacanestro, tennis, sci, ciclismo, golf, baseball, spinning, running, ginnastica e palestra in generale non comprese nelle altre classi, scarponi da sci, ciabatte da piscina, pantofole; articoli di cappelleria, inclusi cappelli, berretti, cuffie, fasce copriorecchie, fasce per la testa e fasce tergisudore, cappelli e berretti per lo sport in genere, bandane; guanti (abbigliamento), sciarpe, polsini; calze, calzini, calze antisudorifiche, calzerotti, calzamaglie; biancheria intima, inclusi slip, reggiseni, canottiere, mutande, boxer, perizomi, underwear, in particolare per la pratica dello sport, vale a dire scaldamuscoli, bermuda, t‑shirt elasticizzate, abbigliamento da notte; abbigliamento da spiaggia e da mare, quale costumi da bagno, pantaloncini da bagno, accappatoi; abbigliamento per la pioggia»;

–        classe 28: «Borse adattate per trasportare articoli sportivi, borse per lo sport, borse per il calcio, borse portamute, apparecchi per la ginnastica, l’allenamento ed il culturismo, articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; palle da gioco, palloni da gioco, guanti da portiere e per lo sport in genere, guanti (accessori per giochi), parastinchi (articoli per lo sport), ginocchiere, fasce per lo sport, attrezzi sportivi»;

–        classe 35: «Servizi di vendita di prodotti all’ingrosso e al dettaglio di profumeria, occhiali, articoli di orologeria e gioielleria, articoli di cartoleria, valigeria, articoli di abbigliamento, articoli sportivi; commercio elettronico dei prodotti sopramenzionati»;

–        classe 41: «Servizi di organizzazione di competizioni sportive; servizi di educazione, formazione; divertimenti; attività sportive e culturali».

7        Il marchio italiano anteriore era stato registrato per i prodotti corrispondenti alla seguente descrizione:

–        classe 25: «Articoli di abbigliamento per lo sport; cappelli, berretti, cuffie, accappatoi, cinture per lo sport, calze, calze antisudorifiche, calzerotti, calzini, maglie, pantaloncini, tute (indumenti), guanti (abbigliamento), tute complete per squadre sportive, tute da allenamento»;

–        classe 28: «Articoli per la ginnastica e lo sport non compresi in altre classi; palle da gioco, palloni da gioco».

8        Il 15 giugno 2011 la divisione di opposizione ha respinto integralmente l’opposizione. Da una parte, essa ha ritenuto che, anche se i prodotti rientranti nelle classi 3, 14, 18 e 25 erano identici, il marchio richiesto presentava un grado di somiglianza quantomeno debole con i marchi anteriori, poiché essi presentavano soltanto una certa somiglianza visiva. Dall’altra, la divisione di opposizione ha considerato che la ricorrente non aveva fornito alcun elemento atto a stabilire che il marchio richiesto traesse un vantaggio indebito dalla notorietà dei marchi anteriori.

9        Il 29 luglio 2011 la ricorrente ha proposto ricorso presso l’UAMI contro la decisione della divisione di opposizione, in base agli articoli da 58 a 64 del regolamento n. 207/2009.

10      Con decisione del 24 ottobre 2012 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), la prima commissione di ricorso dell’UAMI ha respinto il ricorso. Per quanto concerne il confronto tra il marchio richiesto e il marchio comunitario anteriore, essa ha ritenuto che tali marchi, considerati nel loro insieme, non fossero simili. In primo luogo, essa ha ritenuto che i marchi in conflitto non contenessero elementi che potessero essere considerati trascurabili. In secondo luogo, essa ha considerato che, sul piano visivo, i marchi in conflitto presentavano differenze notevoli, consistenti, da una parte, nella presenza, nel marchio richiesto, di un’intersezione tra due rombi aventi un contorno nero, evidenziata da puntini bianchi, e, dall’altra, nella divergenza degli elementi denominativi. In terzo luogo, essa ha ritenuto che, in considerazione delle differenze esistenti tra gli elementi denominativi dei marchi in conflitto, questi ultimi fossero diversi sul piano fonetico. In quarto luogo, essa ha considerato che il confronto sul piano concettuale non fosse rilevante, poiché dai marchi non si evinceva alcun concetto. Tutt’al più, il marchio richiesto evocherebbe il nome di una persona, mentre il marchio comunitario anteriore la pronuncia di una sigla ed essi sarebbero, pertanto, diversi. Per quanto riguarda il confronto tra il marchio richiesto e il marchio italiano anteriore, la commissione di ricorso ha ritenuto che le differenze tra tali marchi fossero ancora più accentuate che nel caso del marchio comunitario anteriore, a causa dell’assenza di elementi denominativi nel suddetto marchio italiano. Infine, la commissione di ricorso ha respinto l’argomento della ricorrente secondo il quale il marchio richiesto trarrebbe un vantaggio indebito dalla notorietà dei marchi anteriori, in considerazione dell’assenza di somiglianza tra i marchi in conflitto.

 Conclusioni delle parti

11      La ricorrente conclude che il Tribunale voglia:

–        annullare la decisione impugnata e, conseguentemente, rigettare la domanda di registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti oggetto di detto marchio;

–        condannare l’UAMI al rimborso delle spese sostenute nel corso del presente procedimento.

12      L’UAMI chiede che il Tribunale voglia:

–        respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

13      Durante l’udienza la ricorrente ha dichiarato di rinunciare parzialmente al primo capo delle sue conclusioni, in cui chiedeva al Tribunale di negare la registrazione del marchio richiesto per tutti i prodotti oggetto di detto marchio, circostanza di cui è stato preso atto nel verbale d’udienza.

 In diritto

14      A sostegno del proprio ricorso, la ricorrente deduce due motivi. Il primo verte sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 e il secondo sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, dello stesso regolamento.

 Sul primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009

15      La ricorrente contesta la valutazione della commissione di ricorso relativa all’assenza del rischio di confusione tra il marchio richiesto e i marchi anteriori. Essa addebita alla commissione di ricorso di aver operato una valutazione erronea, da un lato, sulla somiglianza dei marchi in conflitto e, dall’altro, sulla valutazione globale del rischio di confusione.

16      Ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore, il marchio richiesto è escluso dalla registrazione se, a causa dell’identità o della somiglianza di detto marchio col marchio anteriore e dell’identità o somiglianza dei prodotti o servizi per i quali i due marchi sono stati richiesti, sussiste un rischio di confusione per il pubblico del territorio nel quale il marchio anteriore è tutelato. Il rischio di confusione comprende il rischio di associazione con il marchio anteriore. Inoltre, a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera a), ii), del regolamento n. 207/2009, si intendono per marchi anteriori i marchi registrati in uno Stato membro la cui data di deposito sia anteriore a quella della domanda di marchio comunitario.

17      Secondo una giurisprudenza costante, costituisce un rischio di confusione la possibilità che il pubblico possa credere che i prodotti o i servizi in questione provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate. Secondo questa stessa giurisprudenza, il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, in base alla percezione che il pubblico di riferimento ha dei segni e dei prodotti o dei servizi di cui trattasi e prendendo in considerazione tutti i fattori pertinenti nel caso di specie, in particolare l’interdipendenza tra la somiglianza dei segni e quella dei prodotti o dei servizi designati [v. sentenza del Tribunale del 9 luglio 2003, Laboratorios RTB/UAMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Racc. pag. II‑2821, punti da 30 a 33 e giurisprudenza ivi citata].

18      Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009, un rischio di confusione presuppone sia un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto sia un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano. Si tratta di condizioni cumulative [v. sentenza del Tribunale del 22 gennaio 2009, Commercy/UAMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, Racc. pag. II‑43, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

19      Qualora la protezione del marchio anteriore si estenda all’insieme del territorio dell’Unione europea, si deve prendere in considerazione la percezione dei marchi in conflitto che ha il consumatore dei prodotti di cui trattasi su tale territorio. Tuttavia, si deve ricordare che, per negare la registrazione di un marchio comunitario, è sufficiente che un impedimento relativo alla registrazione ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 esista solo in una parte dell’Unione [v., in tal senso, sentenza del Tribunale del 14 dicembre 2006, Mast-Jägermeister/UAMI – Licorera Zacapaneca (VENADO con riquadro e a.), T‑81/03, T‑82/03 e T‑103/03, Racc. pag. II‑5409, punto 76 e giurisprudenza ivi citata].

20      Secondo la giurisprudenza, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione occorre prendere in considerazione il consumatore medio della categoria di prodotti interessata, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche tener conto del fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare a seconda della categoria di prodotti o di servizi di cui trattasi [v. sentenza del Tribunale del 13 febbraio 2007, Mundipharma/UAMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Racc. pag. II‑449, punto 42 e giurisprudenza ivi citata].

21      Nella fattispecie, come giustamente indicato dalla commissione di ricorso ai punti 12 e 30 della decisione impugnata, è pacifico che il pubblico di riferimento è, nel caso del marchio comunitario anteriore, l’acquirente comunitario dei prodotti di cui trattasi, da considerarsi ragionevolmente attento e informato, e, nel caso del marchio italiano anteriore, l’acquirente italiano dei prodotti di cui trattasi, allo stesso modo ragionevolmente attento e informato.

22      Del pari, è pacifico che, come ha giustamente concluso la commissione di ricorso ai punti 13, 37 e 40 della decisione impugnata, da una parte, nel caso del marchio comunitario anteriore, i prodotti rientranti nelle classi 3, 14, 18 e 25, contraddistinti dal suddetto marchio, e quelli oggetto del marchio richiesto sono identici e, dall’altra parte, nel caso del marchio italiano anteriore, i prodotti rientranti nella classe 25, oggetto di tale marchio, e quelli contraddistinti dal marchio richiesto sono identici, mentre i prodotti rientranti nella classe 18, oggetto del medesimo marchio richiesto, presentano una lieve somiglianza con i prodotti rientranti nella classe 25 e contraddistinti dal marchio italiano anteriore.

 Sulla somiglianza dei segni

23      Innanzitutto, le parti sono in disaccordo sulla questione della somiglianza dei marchi in conflitto.

24      A tale proposito si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza, due marchi sono simili quando, dal punto di vista del pubblico di riferimento, esiste tra loro un’uguaglianza almeno parziale per quanto riguarda uno o più aspetti rilevanti, vale a dire gli aspetti visivo, fonetico e concettuale [sentenze del Tribunale del 23 ottobre 2002, Matratzen Concord/UAMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Racc. pag. II‑4335, punto 30, e del 7 novembre 2013, IBSolution/UAMI – IBS (IBSolution), T‑533/12, non pubblicata nella Raccolta, punto 25].

25      Conformemente alla giurisprudenza, la valutazione globale del rischio di confusione deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visiva, fonetica o concettuale dei segni in conflitto, sull’impressione complessiva prodotta dagli stessi, in considerazione, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti. La percezione dei marchi che il consumatore medio ha dei prodotti o servizi in questione svolge un ruolo determinante nella valutazione globale di detto rischio. A tale proposito, il consumatore medio percepisce normalmente un marchio come un tutt’uno e non effettua un esame dei suoi singoli elementi (v. sentenza della Corte del 12 giugno 2007, UAMI/Shaker, C‑334/05 P, Racc. pag. I‑4529, punto 35 egiurisprudenza ivi citata).

26      La valutazione della somiglianza tra due marchi non può limitarsi a prendere in considerazione solo una componente di un marchio complesso e a paragonarla con un altro marchio. Occorre invece operare il confronto esaminando i marchi in questione, considerati ciascuno nel suo complesso, il che non esclude che l’impressione complessiva prodotta nella memoria del pubblico di riferimento da un marchio complesso possa, in determinate circostanze, essere dominata da una o più delle sue componenti (v. sentenza UAMI/Shaker, cit., punto 41 e giurisprudenza ivi citata). È solo quando tutte le altre componenti del marchio sono trascurabili che si può valutare la somiglianza sulla sola base dell’elemento dominante (sentenze della Corte UAMI/Shaker, cit., punto 42, e del 20 settembre 2007, Nestlé/UAMI, C‑193/06 P, non pubblicata nella Raccolta, punto 42). Ciò potrebbe verificarsi segnatamente quando tale componente può, da sola, dominare l’immagine di tale marchio che il pubblico di riferimento conserva nella memoria, cosicché tutte le altre componenti del marchio risultino trascurabili nell’impressione complessiva da questo prodotta (sentenza Nestlé/UAMI, cit., punto 43).

27      È alla luce di tale giurisprudenza che si deve valutare l’esistenza di una somiglianza tra i marchi in conflitto.

28      La commissione di ricorso ha considerato, al punto 27 della decisione impugnata, che il marchio comunitario anteriore e il marchio richiesto non potevano essere considerati simili, in quanto le loro differenze sul piano visivo sarebbero immediatamente percepite dal pubblico di riferimento. Essa ha inoltre considerato, al punto 41 della decisione impugnata, che le differenze tra il marchio italiano anteriore e il marchio richiesto erano ancora più accentuate di quelle constatate nel confronto con il marchio comunitario anteriore. In considerazione dell’assenza di somiglianza tra i marchi in conflitto, la commissione di ricorso ha escluso, ai punti 40 e 44 della decisione impugnata, l’esistenza di un rischio di confusione tra questi.

29      Pertanto, si deve esaminare la somiglianza dei marchi in conflitto procedendo, innanzitutto, al confronto tra il marchio comunitario anteriore e il marchio richiesto e, successivamente, al confronto tra il marchio italiano anteriore e il marchio richiesto.

–       Sul confronto tra il marchio comunitario anteriore e il marchio richiesto

30      In sostanza, la ricorrente fa valere che, sotto un primo profilo, l’elemento figurativo del marchio comunitario anteriore domina l’impressione complessiva prodotta dal suddetto marchio e, sotto un secondo profilo, i marchi in conflitto sono fortemente simili sul piano visivo.

31      Sotto un primo profilo, con riguardo al carattere dominante dell’elemento figurativo del marchio anteriore, la ricorrente sostiene che la sua posizione al centro del marchio, al di sopra dell’elemento denominativo, che è, peraltro, più piccolo, il forte carattere distintivo degli elementi geometrici nel settore dell’abbigliamento sportivo nonché la notorietà del suddetto elemento sono circostanze che consentono di concludere per il suo carattere dominante.

32      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

33      A tale riguardo va rilevato che, conformemente ad una giurisprudenza consolidata, in sede di valutazione del carattere dominante di una o più componenti determinate di un marchio complesso, occorre tenere conto, in particolare, delle qualità intrinseche di ciascuna di tali componenti paragonandole con quelle di altre componenti. Inoltre ed in via accessoria, può essere presa in considerazione la posizione relativa delle diverse componenti nella configurazione del marchio complesso [sentenze del Tribunale MATRATZEN, cit., punto 35, e del 18 giugno 2013, Rocket Dog Brands/UAMI – Julius-K9 (K9 PRODUCTS), T‑338/12, non pubblicata nella Raccolta, punto 23].

34      In primo luogo, come riconosciuto dalla ricorrente, l’elemento figurativo facente parte del marchio comunitario anteriore è una forma geometrica rielaborata con un certo grado di fantasia. Esso è, infatti, composto di due rombi fusi parzialmente che presentano un interno compatto, di colore nero, contornato da un bordo interno bianco e da un bordo esterno nero (v. infra, punto 44).

35      Vero è, come fa valere la ricorrente, che il suddetto elemento figurativo non presenta alcun collegamento con i prodotti designati dal marchio comunitario anteriore. Tuttavia, conformemente alla giurisprudenza, tale circostanza da sola consente di riconoscere unicamente un carattere distintivo intrinseco normale [sentenza del Tribunale del 6 ottobre 2011, Seven/UAMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND), T‑176/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 37]. Pertanto, in assenza di un carattere particolarmente inventivo o sorprendente, non si può ritenere che detto elemento figurativo goda di un carattere distintivo intrinseco tale da far passare in secondo piano l’elemento denominativo «erreà», che ugualmente non presenta alcun collegamento con i prodotti di cui trattasi, nell’impressione complessiva prodotta dal marchio suddetto.

36      In secondo luogo, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, il fatto che gli elementi geometrici rielaborati siano solitamente utilizzati nel settore dell’abbigliamento sportivo, perché sono più visibili degli elementi denominativi e più facilmente memorizzabili rispetto a questi ultimi, non consente di stabilire, di per sé, che l’elemento figurativo in questione abbia un carattere distintivo tale da mettere in secondo piano l’elemento denominativo «erreà» nel confronto tra i marchi in conflitto. Da un lato, l’importanza degli elementi geometrici dei marchi nel settore dell’abbigliamento sportivo, come elementi di «diffusione dell’immagine dell’impresa» o elementi «pubblicitari», utilizzati durante diverse gare sportive, non può avere la conseguenza che gli elementi figurativi geometrici siano più distintivi in tale settore degli elementi denominativi. Dall’altro, il solo fatto che il pubblico di riferimento sia in grado di memorizzare detto elemento figurativo, utilizzato nell’ambito di gare sportive, come un elemento pubblicitario più facilmente rispetto ad altri elementi del marchio e che esso sia più visibile di questi ultimi, non consente di stabilire che, al momento della decisione di acquisto, il pubblico di riferimento riconoscerà l’origine commerciale dei prodotti di cui trattasi esclusivamente grazie a tale elemento e non considererà l’elemento denominativo del marchio comunitario anteriore perché trascurabile.

37      In terzo luogo, come sostenuto dall’UAMI, la dimensione dell’elemento figurativo del marchio comunitario anteriore è solo lievemente maggiore rispetto a quella dell’elemento denominativo del suddetto marchio. Così, i due elementi presentano dimensioni molto simili e occupano uno spazio ugualmente molto simile nel marchio comunitario anteriore. Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’elemento figurativo del marchio comunitario anteriore non è idoneo a predominare nella percezione del consumatore di detto marchio per la posizione che occupa o per le sue dimensioni.

38      In quarto luogo, a differenza del marchio richiesto esaminato nella sentenza del Tribunale del 21 febbraio 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/UAMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB) (T‑214/04, Racc. pag. II‑239), richiamata dalla ricorrente, l’elemento denominativo del marchio comunitario anteriore non è scritto in caratteri piccoli e non è posto in modo da renderne difficile la lettura. Pertanto, il fatto che, in tale sentenza, il Tribunale abbia concluso per il carattere dominante dell’elemento figurativo sugli elementi denominativi di detto marchio è privo di rilevanza nella fattispecie.

39      In quinto luogo, nelle circostanze della fattispecie, in cui, da un lato, nessuno degli elementi del marchio comunitario anteriore presenta collegamenti con i prodotti di cui trattasi (v. punto 35 supra), e, dall’altro, detti elementi presentano dimensioni molto simili (v. punto 37 supra), un eventuale carattere distintivo accresciuto dall’elemento figurativo del marchio comunitario anteriore, acquisito con l’uso o l’eventuale notorietà, non avrebbe la conseguenza di mettere in secondo piano l’elemento denominativo nell’impressione complessiva prodotta da detto marchio.

40      Pertanto, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, l’elemento figurativo nel marchio comunitario anteriore produce un impatto paragonabile a quello prodotto dall’elemento denominativo «erreà» in detto marchio, che non può quindi essere considerato trascurabile nell’impressione complessiva prodotta da esso.

41      Sotto un secondo profilo, con riguardo alla valutazione della somiglianza tra i marchi in conflitto, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso, in primo luogo, di non aver correttamente valutato la somiglianza esistente sul piano visivo tra gli elementi figurativi dei marchi in conflitto e, in secondo luogo, di non aver tenuto conto della regola secondo la quale il consumatore non conserva nella memoria un ricordo perfetto dei marchi in conflitto.

42      In primo luogo, con riguardo alla valutazione della somiglianza esistente tra i marchi in conflitto sul piano visivo, la ricorrente ritiene che la commissione di ricorso non abbia correttamente identificato l’elemento figurativo del marchio comunitario anteriore, composto di due rombi, che, come nel caso del marchio richiesto, si intrecciano e presentano un contorno nero. A suo avviso, l’elemento figurativo del marchio richiesto è il «negativo» fotografico dell’elemento figurativo del marchio anteriore.

43      La commissione di ricorso ha ritenuto, al punto 20 della decisione impugnata, che gli elementi figurativi dei marchi in conflitto fossero diversi. In particolare, essa ha considerato, al punto 21 della decisione impugnata, che i rombi integranti l’elemento figurativo del marchio richiesto presentavano un contorno nero e si intersecavano, mentre i rombi costituenti il marchio comunitario anteriore presentavano un contorno bianco e si incontravano senza intersecarsi. In considerazione di tali differenze, nonché di quelle risultanti dall’assenza di elementi denominativi comuni, la commissione di ricorso è giunta alla conclusione, al punto 23 della decisione impugnata, che i marchi in conflitto erano complessivamente diversi sul piano visivo.

44      Nella fattispecie, risulta dal confronto dei marchi in conflitto che, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 19 della decisione impugnata, i suddetti elementi comprendono due rombi, che, nel caso del marchio richiesto, si intrecciano e, nel caso del marchio comunitario anteriore, sono fusi parzialmente. Del pari, va rilevato che, contrariamente a quanto indicato dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, i suddetti elementi figurativi presentano un bordo esterno nero.

45      Pertanto, va rilevato che i marchi in conflitto hanno in comune una figura o un profilo esterno nero che rappresenta la forma di due rombi che si confondono. Ciò nonostante, tale coincidenza non è sufficientemente rilevante da controbilanciare le differenze esistenti, sul piano visivo, tra i marchi in conflitto. Infatti, come risulta dai punti 21 e 22 della decisione impugnata, i marchi in conflitto presentano differenze significative che riguardano, da un lato, la riproduzione dell’interno dei rombi e, dall’altro, gli elementi denominativi presenti in detti marchi.

46      Da un lato, riguardo alla riproduzione dell’interno dei rombi, va osservato che, nel caso del marchio comunitario anteriore, esso è pieno e riprodotto in nero e, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, non ci sono intersezioni. Inoltre, tale interno nero è contornato da un bordo bianco, che, come indicato al punto 44 supra, è esso stesso contornato da un bordo esterno nero. Nel caso del marchio richiesto, l’interno dei due rombi dal bordo nero è vuoto e riprodotto in bianco, il che permette di mostrare l’intreccio esistente tra gli stessi, i cui punti di contatto sono messi in risalto da due puntini bianchi.

47      Ne consegue che, contrariamente a quanto afferma la ricorrente, l’elemento figurativo del marchio richiesto non può essere percepito dal pubblico di riferimento come il negativo fotografico dell’elemento figurativo del marchio comunitario anteriore e quindi come somigliante a quest’ultimo. Nel caso del marchio comunitario anteriore, il suddetto elemento sarà percepito, dal pubblico di riferimento, come una figura di fantasia risultante dalla fusione parziale di due rombi pieni, di colore nero, mentre, nel caso del marchio richiesto, esso sarà percepito dal pubblico come due anelli neri, di forma romboidale, intrecciati. Pertanto, i suddetti elementi figurativi saranno percepiti dal pubblico di riferimento come differenti.

48      Del pari, poiché gli elementi figurativi dei marchi in conflitto sono differenti e l’elemento figurativo del marchio comunitario anteriore produce un impatto comparabile a quello prodotto dall’elemento denominativo del suddetto marchio (v. punto 40 supra), non si può giungere alla conclusione, contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, sulla base della sentenza del Tribunale del 19 giugno 2012, H.Eich/UAMI – Arav (H.EICH) (T‑557/10, non pubblicata nella Raccolta, punto 84), che i marchi in conflitto siano simili per il fatto che condividono un elemento dominante comune e potrebbero essere percepiti come designanti diverse linee di prodotti.

49      Dall’altro lato, riguardo agli elementi denominativi presenti nei marchi in conflitto, si deve rilevare che, come osservato dalla commissione di ricorso al punto 22 della decisione impugnata, detti elementi hanno in comune soltanto due lettere, ossia «a» ed «e», poste in posizioni distinte in ciascuno dei marchi in conflitto. Come ha rilevato l’UAMI, dette lettere sono abbinate a serie di lettere diverse. Pertanto, gli elementi denominativi divergono sia per lunghezza sia per struttura, essendo l’elemento denominativo del marchio richiesto composto di due parole e quello del marchio comunitario anteriore di una sola.

50      Pertanto, si deve considerare che la commissione di ricorso, nonostante l’errore, constatato al punto 44 supra, in cui è incorsa ritenendo che il marchio comunitario anteriore non fosse contornato da un bordo nero, ha correttamente identificato gli elementi figurativi dei marchi in conflitto ed è correttamente giunta alla conclusione, al punto 23 della decisione impugnata, che l’impressione lasciata dai marchi in conflitto era diversa sul piano visivo a causa delle rilevanti differenze esistenti tra gli stessi.

51      Si devono, pertanto, respingere tutti gli argomenti della ricorrente in quanto privi di fondamento.

52      Peraltro, va osservato che la ricorrente non contesta le considerazioni della commissione di ricorso, formulate ai punti 25 e 26 della decisione impugnata, secondo le quali i suddetti marchi sono differenti sul piano fonetico e neutri o altresì differenti sul piano concettuale. Tali conclusioni devono essere confermate. Infatti, i marchi in conflitto si pronunciano diversamente e, anche se non si evince alcun concetto dagli stessi, essi evocano contenuti differenti, ossia, per il marchio richiesto, il nome di una persona o un cognome, mentre, per il marchio comunitario anteriore, si tratta o di una parola immaginaria o della pronuncia della sigla R.A.

53      Alla luce di quanto precede, a giusto titolo la commissione di ricorso è giunta alla conclusione, al punto 27 della decisione impugnata, che, in assenza di qualsiasi somiglianza tra i marchi in conflitto, sul piano visivo, fonetico e concettuale, essi non potevano essere considerati simili.

54      In secondo luogo, la ricorrente addebita alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto della regola secondo la quale il consumatore non conserva nella memoria un ricordo perfetto dei marchi in conflitto.

55      Con i suoi argomenti, la ricorrente intende minimizzare la rilevanza delle differenze esistenti tra i marchi in conflitto, come constatate dalla commissione di ricorso al punto 21 della decisione impugnata, considerando che esse non saranno ricordate dal pubblico di riferimento, che conserva nella memoria solo un ricordo imperfetto di detti marchi.

56      A tale proposito si deve ricordare che, conformemente a una giurisprudenza consolidata, ai fini della valutazione globale del rischio di confusione, occorre tener conto del fatto che il consumatore medio solo raramente ha la possibilità di procedere a un confronto diretto dei vari marchi, ma deve fare affidamento sull’immagine non perfetta che ne ha mantenuto nella memoria (sentenza della Corte del 22 giugno 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Racc. pag. I‑3819, punto 26, e sentenza MATRATZEN, cit., punto 26).

57      Nella fattispecie, va osservato che, a causa delle differenze esistenti, sul piano visivo, tra i marchi in conflitto, rilevate ai punti da 46 a 49 supra, essi producono un’impressione complessiva ben differente. Infatti, il marchio comunitario anteriore sarà percepito come la combinazione tra un elemento figurativo, consistente in una figura di fantasia, rappresentata in nero, che ricorda due rombi fusi parzialmente, e l’elemento denominativo corto «erreà», posto al di sotto di detto elemento figurativo, mentre il marchio richiesto sarà percepito come la combinazione tra un elemento figurativo consistente in due anelli neri intrecciati, di forma romboidale, e un elemento denominativo lungo, ossia «antonio bacione», posto ugualmente al di sotto di tale elemento figurativo.

58      Quindi, anche se il consumatore deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che deve conservare dei marchi in conflitto, l’impressione diversa prodotta dagli stessi gli consentirà di distinguerli sul piano visivo.

59      Pertanto, non si può addebitare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto, nella fattispecie, della regola secondo la quale il consumatore non conserva nella memoria un ricordo perfetto dei marchi in conflitto. Si deve, quindi, respingere tale argomento in quanto infondato.

 Sul confronto tra il marchio italiano anteriore e il marchio richiesto

60      La ricorrente reitera, in sostanza, per il marchio italiano anteriore, gli argomenti relativi alla somiglianza visiva dei marchi in conflitto, nonché l’argomento relativo alla violazione della regola secondo la quale il consumatore non conserva nella memoria un ricordo perfetto dei marchi in conflitto.

61      L’UAMI contesta tutti gli argomenti della ricorrente.

62      La commissione di ricorso ha considerato, al punto 41 della decisione impugnata, che, nel caso del marchio italiano anteriore, le differenze erano ancora più rilevanti di quelle constatate nel confronto con il marchio comunitario anteriore, data l’assenza di elementi denominativi nel suddetto marchio e della presenza dell’elemento denominativo «antonio bacione» nel marchio richiesto.

63      Con riguardo, in primo luogo, all’argomento relativo alla somiglianza sul piano visivo dei marchi in conflitto, è certamente vero che, come indicato al punto 45 supra, gli elementi figurativi dei suddetti marchi hanno in comune una figura o un profilo esterno nero che riproduce la forma di due rombi che si confondono. Tuttavia, tale coincidenza non è sufficientemente rilevante da controbilanciare le differenze esistenti tra i marchi in conflitto.

64      Infatti, come indicato al punto 47 supra, relativamente al marchio comunitario anteriore, l’elemento figurativo del marchio richiesto non può essere percepito dal pubblico di riferimento come il negativo fotografico dell’elemento figurativo del marchio italiano anteriore. Nel caso del marchio italiano anteriore, detto elemento sarà probabilmente percepito da tale pubblico come una figura di fantasia risultante dalla fusione parziale di due rombi pieni e di colore nero, mentre, nel caso del marchio richiesto, esso sarà percepito da detto pubblico come due anelli neri di forma romboidale e intrecciati. Pertanto, gli elementi figurativi dei marchi in conflitto saranno percepiti come differenti.

65      Inoltre, i marchi in conflitto si differenziano sul piano visivo data l’assenza di elementi denominativi nel marchio italiano anteriore e la presenza dell’elemento denominativo «antonio bacione» nel marchio richiesto.

66      Pertanto, si deve considerare che a giusto titolo la commissione di ricorso ha considerato, al punto 41 della decisione impugnata, che i marchi in conflitto producevano un’impressione differente sul piano visivo.

67      Peraltro, va osservato che la ricorrente non contesta le considerazioni della commissione di ricorso, formulate ai punti 42 e 43 della decisione impugnata, secondo le quali i suddetti marchi sono differenti sul piano fonetico e concettuale data l’assenza di elementi denominativi nel marchio italiano anteriore. Con riguardo al confronto sul piano fonetico, tali conclusioni devono essere confermate. Infatti, i marchi in conflitto si differenziano per il fatto che il marchio richiesto contiene un elemento denominativo, composto di due parole, che può essere pronunciato. Con riguardo al confronto sul piano concettuale, ne risulta che i marchi in conflitto sono neutri o altresì differenti. Pertanto, come indicato al punto 52 supra, anche se dal marchio richiesto non si evince alcun concetto, esso evoca il nome di una persona o un cognome, mentre il marchio italiano anteriore non contiene alcun elemento denominativo.

68      Alla luce di quanto precede, a giusto titolo la commissione di ricorso è giunta alla conclusione, al punto 40 della decisione impugnata, che, in assenza di somiglianza tra i marchi in conflitto, sul piano visivo, fonetico e concettuale, essi erano differenti.

69      In secondo luogo, l’argomento vertente sulla violazione della regola secondo la quale il consumatore non conserva nella memoria un ricordo perfetto dei marchi in conflitto deve essere respinto in quanto infondato. A tale riguardo si deve ricordare che, come indicato al punto 58 supra, anche se, conformemente alla giurisprudenza, il consumatore deve fare affidamento sull’immagine imperfetta che deve conservare dei marchi in conflitto, l’impressione differente prodotta dagli stessi sul piano visivo gli consentirà di distinguerli.

70      Pertanto, non si può addebitare alla commissione di ricorso di non aver tenuto conto, nella fattispecie, della regola secondo la quale il consumatore non conserva nella memoria un ricordo perfetto dei marchi in conflitto. Si deve, quindi, respingere tale argomento in quanto infondato.

 Sul rischio di confusione

71      La valutazione globale del rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori presi in considerazione e, in particolare, tra la somiglianza dei marchi e quella dei prodotti o dei servizi designati. Pertanto, un debole grado di somiglianza tra i prodotti o i servizi designati può essere compensato da un elevato grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (sentenza della Corte del 29 settembre 1998, causa C‑39/97, Canon, Racc. pag. I‑5507, punto 17, e sentenza VENADO con riquadro e a., cit. supra, punto 74).

72      La ricorrente sostiene che, in considerazione della forte somiglianza esistente tra gli elementi figurativi dei marchi in conflitto e dell’identità esistente tra i prodotti di cui trattasi, la commissione di ricorso, nell’escludere l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto, non avrebbe correttamente applicato il principio di interdipendenza.

73      La commissione di ricorso, avendo constatato, ai punti 27 e 40 della decisione impugnata, l’assenza di somiglianza esistente, da un lato, tra il marchio comunitario anteriore e il marchio richiesto e, dall’altro, tra il marchio italiano anteriore e il marchio richiesto, ha considerato, al punto 44 della decisione impugnata, che il motivo di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 doveva essere respinto.

74      A tale proposito si deve ricordare che, come indicato al punto 18 supra, un rischio di confusione presuppone al contempo un’identità o una somiglianza tra i marchi in conflitto e un’identità o una somiglianza tra i prodotti o servizi che essi designano, trattandosi di condizioni cumulative.

75      Dalla giurisprudenza risulta altresì che l’assenza di somiglianza tra i segni di cui trattasi non può essere compensata, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione, dal fatto che i prodotti designati sono identici [sentenza del Tribunale del 22 giugno 2010, CM Capital Markets/UAMI – Carbon Capital Markets (CARBON CAPITAL MARKETS Emissions Compliance Solutions & Carbon Finance), T‑490/08, Racc. pag. II‑2579, punto 66].

76      Nella fattispecie, si deve ricordare che, come indicato ai punti 53 e 68 supra, i marchi in conflitto, poiché non sono simili su nessuno dei piani rilevanti, non possono essere considerati somiglianti.

77      Pertanto, in assenza di qualsiasi somiglianza tra i marchi in conflitto, si deve considerare che, conformemente alla giurisprudenza richiamata ai punti 73 e 75 supra, la commissione di ricorso ha correttamente applicato il principio di interdipendenza e non ha commesso errori nel considerare, al punto 44 della decisione impugnata, che il motivo di opposizione fondato sull’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009 doveva essere respinto.

78      Poiché nessuno degli argomenti invocati dalla ricorrente e diretti a stabilire l’esistenza di un rischio di confusione tra i marchi in conflitto è fondato, si deve respingere il primo motivo di ricorso.

 Sul secondo motivo di ricorso, vertente sulla violazione dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009

79      La ricorrente sostiene che i marchi anteriori sono notori e che la riproduzione dell’elemento figurativo di detti marchi consente di trarre un vantaggio indebito dal loro prestigio, che non può essere neutralizzato dalla presenza dell’elemento denominativo «antonio bacione».

80      L’UAMI contesta gli argomenti della ricorrente.

81      La commissione di ricorso ha considerato, ai punti da 48 a 53 della decisione impugnata, che una delle condizioni che, conformemente alla giurisprudenza, deve essere soddisfatta per beneficiare della tutela dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, ossia quella relativa al fatto che il pubblico di riferimento sia in grado di stabilire un nesso tra i marchi in conflitto a causa dell’identità o della somiglianza esistente tra i suddetti marchi, non sussisteva ed ha quindi respinto l’opposizione sulla base dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009.

82      A norma dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009, in seguito all’opposizione del titolare di un marchio anteriore ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, di detto regolamento, la registrazione del marchio depositato è altresì esclusa se il marchio è identico o simile al marchio anteriore [e] se ne viene richiesta la registrazione per prodotti o servizi non simili a quelli per i quali è registrato il marchio anteriore, qualora, nel caso di un marchio comunitario anteriore, quest’ultimo sia il marchio che gode di notorietà nell’Unione o, nel caso di un marchio nazionale anteriore, quest’ultimo sia un marchio che gode di notorietà nello Stato membro in questione e l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto possa trarre vantaggio indebito dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o recare pregiudizio agli stessi.

83      L’ampia tutela riconosciuta al marchio anteriore dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento n. 207/2009 presuppone quindi la coesistenza di varie condizioni. In primo luogo, il marchio anteriore che si pretende notorio dev’essere registrato. In secondo luogo, quest’ultimo e quello di cui si chiede la registrazione devono essere identici o simili. In terzo luogo, esso deve godere di notorietà nell’Unione, nel caso di un marchio comunitario anteriore, o nello Stato membro interessato, nel caso di un marchio nazionale anteriore. In quarto luogo, l’uso senza giusto motivo del marchio richiesto deve determinare il rischio che si possa trarre un indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio anteriore o che si possa arrecare pregiudizio al carattere distintivo o alla notorietà del marchio anteriore. Poiché tali condizioni sono cumulative, la mancanza di una di esse è sufficiente a rendere inapplicabile detta disposizione [sentenze del Tribunale del 22 marzo 2007, Sigla/UAMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, Racc. pag. II‑711, punti 34 e 35, e del 11 luglio 2007, Mülhens/UAMI – Minoronzoni (TOSCA BLU), T‑150/04, Racc. pag. II‑2353, punti 54 e 55].

84      Nella fattispecie, risulta dai punti 53 e 68 supra che i marchi in conflitto non sono simili.

85      Poiché non è soddisfatta la seconda delle condizioni enunciate al punto 83 supra, si deve respingere tale motivo senza esaminare se la ricorrente abbia presentato elementi che consentano di stabilire che l’uso del marchio richiesto tragga un vantaggio indebito dalla notorietà dei marchi anteriori.

86      Dato che nessuno degli argomenti invocati dalla ricorrente può essere accolto, si deve respingere il secondo motivo e, pertanto, il ricorso nella sua interezza.

 Sulle spese

87      Ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. La ricorrente, rimasta soccombente, dev’essere condannata alle spese sostenute dall’UAMI, conformemente alla domanda di quest’ultimo.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Quinta Sezione)

dichiara e statuisce:

1)      Il ricorso è respinto.

2)      L’Erreà Sport SpA è condannata alle spese.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 16 luglio 2014.

Firme


* Lingua processuale: l’italiano.