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Ricorso proposto il 28 febbraio 2023 – VB / BCE

(Causa T-124/23)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: VB (rappresentanti: L. Levi e A. Champetier, avvocati)

Convenuta: Banca centrale europea

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione del 4 aprile 2022 che lo informa che non avrebbe ricevuto l’indennità di soggiorno;

annullare, ove necessario, la decisione del 2 agosto 2022, che respinge il suo ricorso amministrativo presentato il 2 giugno 2022 contro la decisione sopra menzionata che gli ha negato il beneficio dell’indennità di soggiorno;

annullare, ove necessario, la decisione del 19 dicembre 2022, recante rigetto del suo reclamo presentato il 30 settembre 2022;

condannare al pagamento della somma di EUR 9 270 (ossia l’indennità di soggiorno per il periodo di tre mesi), maggiorata degli interessi calcolati al tasso di interesse applicabile («tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali») della Banca centrale europea aumentato di due punti percentuali per il periodo tra il 1° aprile 2022 e la data del pagamento effettivo dell’importo richiesto;

risarcire il ricorrente per i danni morali sofferti con l’importo simbolico di EUR 1;

condannare la convenuta al rimborso delle spese legali sostenute dal ricorrente.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce i seguenti motivi.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’articolo 4.1.1 e dell’articolo 4.5.1 delle norme applicabili al personale della BCE e sulla violazione dei principi di certezza del diritto e di mancanza di effetto retroattivo.

Secondo motivo, vertente sulla violazione del principio del legittimo affidamento.

Terzo motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine.

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