Language of document : ECLI:EU:T:2011:476

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

15 settembre 2011 (*)

«Concorrenza – Intese – Mercato olandese della birra – Decisione che accerta una violazione unica e continuata dell’art. 81 CE – Partecipazione della ricorrente alla violazione accertata – Insufficienza di prove – Difetto di motivazione»

Nella causa T‑234/07,

Koninklijke Grolsch NV, con sede in Enschede (Paesi Bassi), rappresentata dagli avv.ti M. Biesheuvel e J. de Pree, avocats,

ricorrente,

contro

Commissione europea, rappresentata inizialmente dai sigg. A. Bouquet, S. Noë e A. Nijenhuis, in qualità di agenti, successivamente dai sigg. Bouquet e Noë, assistiti dall’avv. M. Slotboom, avocat,

convenuta,

avente ad oggetto, in via principale, la domanda di annullamento, nella parte che riguarda la ricorrente, della decisione della Commissione 18 aprile 2007, C (2007) 1697, relativa a una procedura di applicazione dell’art. 81 [CE] (procedimento COMP/B–2/37.766 – Mercato olandese della birra) e, in subordine, la domanda di riduzione dell’importo dell’ammenda inflitta alla ricorrente,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata),

composto dai sigg. V. Vadapalas, facente funzione di presidente, A. Dittrich e L. Truchot (relatore), giudici,

cancelliere: sig. J. Plingers, amministratore

vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 marzo 2010,

ha pronunciato la seguente

Sentenza

 Fatti

1        La ricorrente, Koninklijke Grolsch NV, è una società la cui attività consiste nella produzione della birra, che essa immette in commercio con il proprio marchio.

2        Il gruppo Grolsch è uno dei quattro principali attori del mercato olandese della birra. Gli altri tre birrifici principali su tale mercato sono, in primo luogo, il gruppo Heineken (in prosieguo: la «Heineken»), guidato dalla società Heineken NV e in cui la produzione è affidata alla società controllata Heineken Nederland BV, in secondo luogo, il gruppo InBev (in prosieguo: la «InBev») che, prima del 2004, era conosciuta con il nome Interbrew, diretto dalla società InBev SA e in cui la produzione è affidata alla società controllata InBev Nederland NV, e, in terzo luogo, la società Bavaria NV.

3        Il gruppo Grolsch e gli altri tre birrifici principali di questo mercato vendono la loro birra al cliente finale, segnatamente mediante due canali di distribuzione. In tal senso, occorre distinguere, da una parte, il circuito di stabilimenti «horeca», vale a dire gli alberghi, i ristoranti e i bar, in cui la consumazione si effettua in loco e, dall’altra, il circuito «food» dei supermercati e dei negozi di vino e di alcolici, in cui l’acquisto della birra è destinato al consumo a domicilio. Quest’ultimo segmento comprende, del pari, il segmento della birra venduta con il marchio del distributore. Tra i quattro birrifici interessati, solo l’InBev e la Bavaria sono attivi in quest’ultimo segmento.

4        Questi quattro birrifici sono membri della Centraal Brouwerij Kantoor (in prosieguo: la «CBK»), un’organizzazione federatrice che, a termini del suo statuto, rappresenta gli interessi dei suoi membri ed è composta da un’assemblea generale e da varie commissioni, come quella incaricata delle questioni «horeca» e la commissione finanziaria, divenuta il comitato dirigente. Per le riunioni che si svolgono nell’ambito della CBK, la sua segreteria redige le convocazioni e i verbali ufficiali numerati progressivamente e inviati ai membri partecipanti.

 Fase amministrativa del procedimento

5        Con lettere del 28 gennaio 2000 nonché del 3, 25 e 29 febbraio 2000, la InBev forniva una serie di dichiarazioni, completata dalle dichiarazioni allegate di cinque dei suoi direttori (in prosieguo, congiuntamente considerate, la «dichiarazione dell’InBev»), relative a informazioni su talune prassi commerciali restrittive sul mercato olandese della birra. La dichiarazione dell’InBev veniva effettuata durante un’indagine svolta dalla Commissione delle Comunità europee, in particolare nel 1999, su talune prassi di intese e su un eventuale abuso di posizione dominante nel mercato belga della birra. Unitamente a tale sua dichiarazione, l’InBev presentava una domanda di trattamento favorevole conformemente alla comunicazione della Commissione sulla non imposizione di ammende o sulla riduzione del loro importo nei casi d’intesa tra imprese (GU 1996, C 207, pag. 4).

6        Il 17 marzo 2000, in esito alla dichiarazione dell’InBev, la Commissione emanava una decisione di accertamento, sulla base dell’art. 14, n. 3, del regolamento del Consiglio 6 febbraio 1962, n. 17: primo regolamento di applicazione degli articoli [81 CE] e [82 CE] (GU 1962, 13, pag. 204), come modificato, da ultimo, dal regolamento (CE) del Consiglio 10 giugno 1999, n. 1216 (GU L 148, pag. 5).

7        Ai sensi dei primi due punti di tale decisione:

«La Koninklijke Grolsch NV è un’impresa produttrice di birra.

La Commissione dispone di informazioni secondo le quali la Koninklijke Grolsch NV, le società che essa controlla direttamente o indirettamente, tra cui la Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV, e i suoi principali concorrenti partecipano o hanno partecipato a accordi e/o pratiche concertate e/o contribuiscono o hanno contribuito all’adozione, da parte della [CBK], di decisioni concernenti la fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e/o lo scambio di informazioni sul mercato olandese della birra, sia nel [segmento] della vendita al dettaglio sia in quello horeca (…) »

8        L’art. 1 di tale decisione dispone quanto segue:

«La Koninklijke Grolsch NV e le sue controllate, dirette o indirette, tra cui la Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV, sono tenute a sottoporsi a un accertamento relativo a accordi e/o pratiche concertate presunte, che abbiano per oggetto o per effetto di restringere la concorrenza tra i birrifici nei Paesi Bassi. Gli accordi e/o pratiche concertate vertono sulla fissazione dei prezzi, la ripartizione dei mercati e/o lo scambio di informazioni nel mercato olandese della birra, sia nel [segmento] del commercio al dettaglio sia in quello dell’horeca (…) Tali comportamenti possono parimenti presentarsi nella forma di decisioni [della CBK], gruppo di società di cui fa parte la Grolsch».

9        A termini dell’art. 3, primo comma, della decisione di accertamento:

«Sono destinatari della presente decisione:

Koninklijke Grolsch NV

Brouwerijstraat 1

7523 XC Enschede

Nederland

e le società che esse controllano direttamente o indirettamente, ivi comprese:

Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV

Brouwerijstraat 1

7523 XC Enschede

Nederland».

10      Secondo la Commissione, il 22 e il 23 marzo 2000 sono state svolte ispezioni presso la «Koninklijke Grolsch NV», presso altri tre birrifici olandesi interessati nonché nei locali della CBK.

11      La Commissione ha peraltro inviato alla «Grolsch» diverse richieste di informazioni.

12      Il 30 agosto 2005 la Commissione ha proceduto alla comunicazione degli addebiti, che è stata inviata alla ricorrente il 31 agosto 2005. Con lettera 25 novembre 2005, la ricorrente ha presentato osservazioni scritte in merito a detta comunicazione. Nessuna delle società interessate ha chiesto di essere sentita.

13      Il 18 aprile 2007, la Commissione ha adottato la decisione C (2007) 1697 relativa a un procedimento ai sensi dell’art. 81 CE (procedimento COMP/B-2/37.766 – Mercato olandese della birra) (in prosieguo: la «decisione impugnata»), notificata alla ricorrente con lettera del 24 aprile 2007.

 Decisione impugnata

14      Ai sensi dell’art. 1 della decisione impugnata, la «Grolsch: Koninklijke Grolsch NV» e gli altri birrifici interessati hanno partecipato, nel periodo intercorrente dal 27 febbraio 1996 al 3 novembre 1999, a un’infrazione unica e continuata all’art. 81, n. 1, CE, consistita in un complesso di accordi e/o pratiche concordate aventi per oggetto di restringere la concorrenza nel mercato comune.

15      L’infrazione è consistita, in primo luogo, nel coordinamento dei prezzi e degli aumenti di prezzi della birra nei Paesi Bassi, sia nel segmento «horeca» sia in quello del consumo a domicilio, ivi incluso quello riguardante la birra venduta con marchi dei distributori, in secondo luogo, nel coordinamento occasionale di condizioni commerciali diverse dai prezzi offerte ai singoli clienti nel segmento «horeca» nei Paesi Bassi, come i prestiti agli stabilimenti e, in terzo luogo, nella concertazione occasionale della ripartizione della clientela sia nel segmento «horeca», sia in quello del consumo a domicilio nei Paesi Bassi (art. 1 e punti 257 e 258 della decisione impugnata).

16      I comportamenti anticoncorrenziali dei birrifici hanno avuto luogo, secondo la decisione impugnata, nel corso di un ciclo di riunioni multilaterali ufficiose nelle quali si incontravano regolarmente i quattro principali attori del mercato olandese della birra, nonché durante incontri bilaterali complementari con i medesimi birrifici riuniti nelle varie combinazioni. Tali incontri si sarebbero svolti in segreto, deliberatamente, ove i partecipanti sapevano di non essere autorizzati (punti 257–260 della decisione impugnata).

17      In tal senso, in primo luogo, una serie di riunioni multilaterali chiamate «accordo Catherijne» o «commissione dell’ordine del giorno» si è svolta tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999. Secondo la decisione impugnata, tali riunioni, incentrate sul segmento «horeca», ma che potevano anche vertere sul segmento del consumo a domicilio, hanno avuto ad oggetto, essenzialmente, il coordinamento dei prezzi e l’aumento dei prezzi della birra, la discussione del limite dell’importo degli sconti e della ripartizione della clientela, nonché l’accordo relativo ad altre condizioni commerciali. I prezzi della birra venduta con marchio del distributore sarebbero stati parimenti discussi nel corso di tali riunioni (punti 85, 90, 98, 115–127 e 247–252 della decisione impugnata).

18      In secondo luogo, per quanto riguarda i contatti bilaterali tra birrifici, la decisione impugnata rileva che, il 12 maggio 1997, l’InBev e la ricorrente si sono riunite e hanno discusso l’aumento dei prezzi della birra venduta con marchio del distributore (punto 104 della decisione impugnata). Peraltro, secondo la Commissione, la Heineken e la ricorrente si sono incontrate nel 1998 per discutere in ordine alle restrizioni relative ai punti di vendita nel segmento «horeca» (punto 189 della decisione impugnata). La Commissione fa presente che intorno al 5 luglio 1999 si sono parimenti svolti contatti bilaterali tra la Heineken e la «Grolsch» a proposito delle compensazioni concesse a taluni clienti nel segmento del consumo a domicilio che effettuavano riduzioni temporanee dei prezzi (punti 212 e 213 della decisione impugnata).

19      Infine, secondo la decisione impugnata, nel 1997 si sono svolti tra l’InBev e la Bavaria contatti bilaterali e scambi di informazioni dedicati a discussioni generali relative al prezzo della birra nonché discussioni attinenti soprattutto ai marchi dei distributori. I contatti bilaterali, in forma di scambi di informazioni, dedicati ai marchi dei distributori, avrebbero parimenti interessato birrifici belgi nei mesi di giugno e luglio 1998. La Commissione precisa che tali discussioni si sono svolte in presenza della Heineken e della «Grolsch» (punti 105, 222–229 e 231–236 della decisione impugnata).

20      L’accertamento di tali comportamenti si fonda, in larga misura, sulle indicazioni fornite nella dichiarazione della InBev (punti 40–62 della decisione impugnata).

21      La Commissione ritiene peraltro che la dichiarazione della InBev sia corroborata da una serie di documenti interni provenienti dal gruppo Grolsch e dagli altri tre birrifici olandesi, appunti manoscritti di riunioni, note di onorari e copie di agende ottenuti in esito a indagini e domande di informazioni (punti 63–255 della decisione impugnata).

22      Il dispositivo della decisione impugnata è così redatto:

«Articolo 1

Le seguenti società hanno partecipato, nel periodo tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999, a un’infrazione unica e continuata all’art. 81 [CE], consistita in un insieme di accordi e/o pratiche concordate aventi per oggetto di restringere la concorrenza nel mercato comune, in particolare i) mediante il coordinamento dei prezzi e l’aumento di prezzi della birra nei Paesi Bassi, sia nel [segmento] “horeca” sia in quello del consumo a domicilio, ivi incluso quello riguardante la birra venduta con marchi dei distributori; ii) nel coordinamento occasionale di altre condizioni commerciali offerte ai singoli clienti nel [segmento] «horeca» nei Paesi Bassi; e, iii) nella concertazione occasionale della ripartizione della clientela sia nel [segmento] «horeca» che in quello del consumo a domicilio nei Paesi Bassi:

InBev: InBev NV e InBev Nederland NV

Heineken: Heineken NV e Heineken Nederland BV

Grolsch: Koninklijke Grolsch NV

Bavaria: Bavaria NV

Articolo 2

Le società di cui all’art. 1 sono tenute a porre immediatamente termine alle infrazioni indicate in tale articolo qualora non vi abbiano già proceduto.

Esse sono tenute ad astenersi da qualsiasi atto o comportamento previsto dall’art. 1, nonché da qualsivoglia misura avente oggetto o effetto identico o equivalente.

Articolo 3

Per le infrazioni di cui all’art. 1, sono inflitte le seguenti ammende:

a)       Heineken NV e Heineken Nederland BV, congiuntamente e in solido: EUR 219 275 000;

b)      Koninklijke Grolsch NV: EUR 31 658 000;

c)      Bavaria NV: EUR 22 850 000.

(…)

Articolo 4

Le società

InBev NV, Brouwerijplein 1, B 3000 Louvain, Belgio

InBev Nederland NV, Ceresstraat 1, 4811 CA Breda, Paesi Bassi

Heineken NV, Vijzelstraat 72, 1017 HL Amsterdam, Paesi Bassi

Heineken Nederland BV, Burgemeester Smeetsweg 1, 2382 PH Zoeterwoude, Paesi Bassi

Koninklijke Grolsch NV, Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede, Paesi Bassi

Bavaria NV, De Slater 1, 5737 RV Lieshout, Paesi Bassi

sono destinatarie della presente decisione.

(…)».

 Procedimento e conclusioni delle parti

23      Con atto introduttivo depositato presso la cancelleria del Tribunale il 3 luglio 2007, la ricorrente ha proposto il presente ricorso.

24      Con decisione 10 febbraio 2010, il Tribunale ha rinviato la causa dinanzi alla Sesta Sezione ampliata ai sensi degli artt. 14, n. 1, e 51, n. 1, del suo regolamento di procedura.

25      Nel contesto delle misure di organizzazione del procedimento del 12 febbraio 2010, il Tribunale ha formulato quesiti scritti alle parti, ai quali esse hanno risposto entro il termine impartito.

26      Le difese svolte dalle parti e le risposte ai quesiti loro rivolti dal Tribunale sono state sentite nel corso dell’udienza del 24 marzo 2010.

27      A causa di un impedimento del giudice relatore verificatosi successivamente alla chiusura della fase orale del procedimento, la causa è stata riassegnata a un nuovo giudice relatore, e la presente sentenza è stata deliberata dai tre giudici che l’hanno sottoscritta, conformemente al disposto dell’art. 32, n. 1, del regolamento di procedura.

28      La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

–        annullare in toto o in parte la decisione impugnata, quantomeno nella parte in cui essa ne è destinataria;

–        annullare o, in subordine, ridurre l’importo dell’ammenda inflittale;

–        condannare la Commissione alle spese.

29      La Commissione conclude che il Tribunale voglia:

–         respingere il ricorso;

–        condannare la ricorrente alle spese.

 In diritto

30      A sostegno del suo ricorso, la ricorrente deduce, in sostanza, sei motivi attinenti, in primo luogo, alle irregolarità che viziano la fase amministrativa del procedimento, in secondo luogo, alla violazione dell’obbligo di motivazione quanto alla partecipazione diretta della ricorrente all’infrazione accertata, in terzo luogo, all’insufficienza della prova del comportamento illecito imputatole, in quarto luogo, all’erronea qualificazione di tale comportamento come partecipazione a un insieme di accordi e/o pratiche concertate ai sensi dell’art. 81, n. 1, CE, in quinto luogo, all’assenza di partecipazione diretta della ricorrente all’infrazione unica e continuata accertata e, in sesto luogo, all’inadeguatezza dell’importo dell’ammenda.

31      Occorre esaminare, anzitutto, il quinto motivo, attinente all’assenza di partecipazione diretta della ricorrente all’infrazione unica e continuata accertata.

 Sul quinto motivo, attinente all’assenza di partecipazione diretta della ricorrente all’infrazione unica e continuata accertata

32      La ricorrente contesta di aver partecipato direttamente all’infrazione accertata. Essa, infatti, sarebbe stata presente, in persona del sig. J. T., presidente del suo consiglio di amministrazione dal 1997, solo alla riunione della commissione finanziaria dell’8 gennaio 1999. Gli altri «direttori di Grolsch», indicati al punto 19 della decisione impugnata, che hanno partecipato a tutte le altre riunioni controverse, sarebbero i dipendenti della sua controllata Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV.

 Sulla ricevibilità del motivo

–       Argomenti delle parti

33      La Commissione contesta la ricevibilità del motivo argomentando che la ricorrente non ha contestato l’accertamento della sua partecipazione all’infrazione né nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti né nella sua risposta del 21 dicembre 2001 a una richiesta di informazioni. La ricorrente, al contrario, avrebbe fornito indicazioni che lasciavano intendere che i partecipanti alle riunioni censurate, quali enumerate al punto 19 della decisione impugnata, erano suoi dipendenti.

34      Non avendo mai fatto valere il presente motivo in termini sufficientemente chiari nel corso della fase amministrativa del procedimento, la ricorrente non sarebbe più legittimata a invocarlo per la prima volta dinanzi al Tribunale. Una società, una volta riconosciuta, nel contesto della fase amministrativa del procedimento, la materialità dei fatti contestatile dalla Commissione nella comunicazione degli addebiti, non potrebbe più, in linea di principio, contestarli dinanzi al Tribunale.

35      La ricorrente riconosce di non aver sollevato il presente motivo durante la fase amministrativa, ma osserva di aver negato di aver commesso l’infrazione nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti. Essa ritiene, infine, di poter dedurre tale motivo procedurale per la prima volta dinanzi al Tribunale.

36      A suo avviso, solo quando una società abbia espressamente riconosciuto durante la fase amministrativa del procedimento i fatti che le siano censurati essa non potrebbe più contestarli, in linea di principio, dinanzi al Tribunale. Orbene, essa non avrebbe riconosciuto di aver commesso l’infrazione dedotta, tanto meno direttamente.

–       Giudizio del Tribunale

37      Occorre ricordare che nessuna disposizione del diritto dell’Unione europea impone al destinatario della comunicazione degli addebiti di contestare i suoi singoli elementi di fatto o di diritto nel corso della fase amministrativa del procedimento, a pena di non poterlo più fare successivamente in sede giurisdizionale.

38      Infatti, pur se il riconoscimento esplicito o implicito di elementi di fatto o di diritto da parte di una società durante la fase amministrativa del procedimento dinanzi alla Commissione può costituire un elemento di prova integrativo ai fini dell’esame della fondatezza di un ricorso giurisdizionale, esso non può limitare l’esercizio stesso del diritto di proporre ricorso dinanzi al Tribunale, diritto attribuito ad una persona fisica o giuridica dal Trattato.

39      L’argomento della Commissione secondo il quale la ricorrente non sarebbe legittimata a contestare dinanzi al Tribunale l’accertamento della sua partecipazione all’intesa censurata, non avendolo fatto in termini chiari e precisi nel corso della fase amministrativa, si risolve, infatti, nel limitare l’accesso della ricorrete alla giustizia e, in particolare, il suo diritto ad essere sentita dinanzi a un giudice.

40      In assenza di fondamento normativo espressamente previsto al riguardo, una limitazione del genere risulterebbe in contrasto con i principi fondamentali di legalità e di rispetto dei diritti della difesa. Si deve rilevare, d’altronde, che il diritto ad un ricorso effettivo e all’accesso ad un giudice imparziale è garantito dall’art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, proclamata il 7 dicembre 2000 a Nizza (GU C 364, pag. 1).

41      Ne consegue che il presente motivo è ricevibile.

 Sulla fondatezza del motivo

–       Argomenti delle parti

42      La ricorrente ritiene che, dal momento che essa è stata rappresentata solo nella riunione della commissione finanziaria dell’8 gennaio 1999, in persona del sig. J. T., la Commissione non avrebbe dovuto riconoscere la sua partecipazione all’infrazione accertata, bensì piuttosto imputarle, eventualmente, la responsabilità dell’infrazione commessa dalla sua controllata Grolsche Bierbrouwerij Nederland, i dipendenti della quale hanno partecipato a tutte le altre riunioni collusive.

43      La Commissione, inoltre, non poteva ignorare l’esistenza di tale controllata, atteso che essa è stata parimenti destinataria della decisione di ispezione.

44      La Commissione ritiene, in sostanza, di aver avuto ragioni sufficienti per presumere che i partecipanti alle riunioni anticoncorrenziali lavorassero per la ricorrente e che essa fosse, pertanto, implicata nell’infrazione.

45      La Commissione fa parimenti osservare che la ricorrente ha fornito, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti, indicazioni che lasciavano intendere che i «direttori di Grolsch», identificati al punto 19 della decisione impugnata come partecipanti alle riunioni censurate, erano suoi dipendenti.

–       Giudizio del Tribunale

46      La decisione impugnata, al punto 19, precisa quanto segue:

«I direttori di Grolsch implicati nella prova del presente procedimento sono:

–        il sig. [P. P. S.] (presidente del consiglio di amministrazione dal 1987 al 1996),

–        il sig. [J. T.] (direttore commerciale dal 1990 al 1996, direttore generale dal 1996 al 1997, presidente del consiglio di amministrazione dal 1997),

–        il sig. [R. S.] (direttore horeca Paesi Bassi dal 1992 al 1995, direttore commerciale Paesi Bassi dal 1996 al 1999),

–        il sig.[H. O. B.] (direttore horeca dal 1996 al 2000),

–        il sig. [P. M.] (direttore delle vendite Consumo a domicilio sino al 1999, poi direttore commerciale),

–        il sig. [K. H.] (direttore delle vendite Consumo a domicilio dal 2000 e, precedentemente, Market Research Manager),

–        il sig. [L. S.] (direttore della produzione sino al 1996, poi direttore del Controllo tecnologico e dei servizi)».

47      La Commissione non rimette in questione l’affermazione della ricorrente secondo la quale, ad eccezione del sig. J. T., presidente del suo consiglio di amministrazione dal 1997, nessuna delle persone indicate al punto 19 della decisione impugnata come i «direttori di Grolsch implicati nella prova del presente procedimento» e la cui partecipazione alle riunioni censurate le è contestata non sarebbero dipendenti della ricorrente. La Commissione non contesta nemmeno che i direttori in questione fossero quelli della controllata della ricorrente, Grolsche Bierbrouwerij Nederland, come confermato dai contratti di lavoro degli interessati e da altri documenti allegati alle risposte dalla ricorrente ai quesiti scritti del Tribunale.

48      Peraltro, nelle sue memorie e nelle sue risposte ai quesiti scritti del Tribunale, la Commissione ha affermato di essersi essenzialmente fondata sulla risposta della ricorrente del 21 dicembre 2001 a una richiesta di informazioni che le era stata inviata il 10 ottobre 2001, per considerare che le persone identificate dal punto 19 della decisione impugnata come «direttori della Grolsch» esercitassero le loro funzioni presso la ricorrente.

49      Orbene, dal tenore di tale risposta risulta, da una parte, che il sig. R. S. era direttore commerciale per i Paesi Bassi della Grolsche Bierbrouwerij Nederland da gennaio 1996 a novembre 1999 e che è attualmente direttore della Grolsch International BV e, dall’altra, che il sig. P. M. «garantisce dal novembre 1999 le funzioni di direttore commerciale della Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV [e che] era precedentemente responsabile del consumo detto a domicilio (commercio al dettaglio, segmento non ‘horeca’) in quanto direttore delle vendite consumo a domicilio».

50      Inoltre, la ricorrente ha indicato al punto 47 della sua risposta alla comunicazione degli addebiti che «l’elenco dei nomi in codice era utilizzato dal sig. [J. T.], non nella sua qualità di direttore commerciale della Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV, ma in quanto presidente del consiglio di amministrazione della Grolsch NV (funzione che ha esercitato dal 1997 al 2004) [e che t]ale elenco non era utilizzato da altre persone presso la Grolsch NV né presso la Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV (ove erano impiegate le persone presenti alle riunioni plenarie)».

51      Infine, nella dichiarazione resa durante l’ispezione della Commissione il 23 marzo 2000 dal sig. J. T. (direttore generale della Grolsche Bierbrouwerij Nederland dal 1996 al 1997 e presidente del consiglio di amministrazione della ricorrente dal 1997) e invocata come elemento di prova ai punti 249 e 308 della decisione impugnata, si afferma che il dichiarante occupa il posto di «[d]irettore generale della Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV».

52      Certamente, dalla decisione impugnata emerge che il sig. J. T. ha partecipato, il 21 ottobre 1996, unitamente al direttore generale di Interbrew Nederland, a una riunione bilaterale relativa ai marchi dei distributori (punto 250 della decisione impugnata). Si deve tuttavia osservare che l’interessato, in tale data, era ancora dipendente della controllata della ricorrente Grolsche Bierbrouwerij Nederland e che, pertanto, non lavorava ancora per la ricorrente, come risulta dalle risposte scritte della ricorrente ai quesiti del Tribunale e dalla copia del contratto di lavoro che essa ha concluso con il sig. J. T. il 2 settembre 1997 e prodotto dinanzi al Tribunale.

53      Del pari, se è pur vero che, nella decisione impugnata, è menzionato che il sig. J. T. ha partecipato, il 10 novembre 1999, unitamente ad alcuni rappresentanti della Heineken, a una riunione relativa all’evoluzione generale del mercato europeo e/o mondiale della birra (punti 405 e 412 della decisione impugnata), occorre rilevare che tale riunione si è svolta successivamente al 3 novembre 1999, termine del periodo di infrazione assunto dalla Commissione.

54      Secondo la decisione impugnata, il sig. J. T. ha sempre sottoposto alle riunioni della commissione finanziaria della CBK un documento inteso a richiamare l’attenzione della Interbrew e della Bavaria sulla fissazione dei prezzi della birra venduta con il marchio del distributore (punti 249 e 308 della decisione impugnata). Tuttavia, non risulta dalla decisione impugnata che l’interessato abbia partecipato ad altre riunioni oltre a quelle dell’8 gennaio 1999, nel corso della quale, secondo quanto annotato dal medesimo sull’invito a detta riunione, è stato evocato il tema dei prezzi della birra (punto 193 della decisione impugnata).

55      Infatti, gli elementi di prova menzionati dalla decisione impugnata tali da dimostrare la partecipazione della ricorrente ai comportamenti censurati si limitano a tre: la dichiarazione della InBev, le annotazioni del sig. J. T. sull’invito alla summenzionata riunione dell’8 gennaio 1999 (punto 193 della decisione impugnata) e taluni documenti rinvenuti presso la Heineken facenti riferimento a due contatti telefonici del sig. J. T. con la direzione della Heineken intorno al 5 luglio 1999 riguardo le riduzioni applicate da una catena di negozi (nota a piè di pagina n. 473 della decisione impugnata).

56      In primo luogo, nella dichiarazione della InBev, che costituisce l’unico elemento di prova relativo a tutte le componenti dell’infrazione accertata, la InBev si riferisce in termini generali alla partecipazione del gruppo Grolsch, senza prendere specificamente in considerazione la partecipazione individuale della ricorrente, Koninklijke Grolsch. Le persone del gruppo Grolsch, i cui nomi sono menzionati nella dichiarazione della InBev, sono tutte, ad eccezione del sig. J. T., dipendenti della controllata Grolsche Bierbrouwerij Nederland.

57      Il nome del sig. J. T., da parte sua, figura solo su un elenco delle date di riunioni della commissione finanziaria della CBK allegato alla dichiarazione della InBev e delle persone che hanno rappresentato i principali birrifici olandesi in tali riunioni. Da tale elenco risulta che, durante il periodo censurato, il sig. J. T. ha partecipato a quattro riunioni della commissione finanziaria. Tuttavia, la riunione dell’8 gennaio 1999 è l’unica riunione dell’elenco menzionata nella decisione impugnata. Inoltre, dalla dichiarazione della InBev risulta che i nomi dei partecipanti a tale riunione sono «niet bekend» (ignoti).

58      In secondo luogo, i summenzionati appunti manoscritti del sig. J. T., quali riprodotti al punto 193 della decisione impugnata, sono i seguenti:

« – vendita 98

–        prezzo della birra →

–        cassa del tipo “pinool”                    azioni/cat II

–        casse                                              basso

                                                      barile

                                                      NMA».

59      Secondo la Commissione, risulta da tali appunti che le discussioni sui prezzi della birra si sono concentrate su quattro elementi: in primo luogo, le azioni promozionali sul mercato del consumo a domicilio, in secondo luogo, i prezzi delle birre meno care e vendute col marchio del distributore, in terzo luogo, il prezzo della birra in barili, i grandi contenitori utilizzati nel segmento «horeca» del mercato olandese della birra e, in quarto luogo, l’autorità olandese della concorrenza «NMA» (punto 194 della decisione impugnata).

60      In terzo luogo, la Commissione deduce dai documenti rinvenuti presso la Heineken contenenti un riferimento ai due contatti telefonici del sig. J. T. con la direzione della Heineken intorno al 5 luglio 1999 che la Heineken ha avviato contatti direttamente con il gruppo Grolsch con riguardo alla riduzione dei prezzi, e questo un mese e mezzo prima che le riduzioni temporanee, applicate da una catena di negozi alla quale il gruppo Grolsch si era rifiutato di concedere una compensazione, non fossero effettivamente applicate (punto 213 della decisione impugnata).

61      Si deve rilevare che le annotazioni del sig. J. T. sull’invito alla riunione dell’8 gennaio 1999 e i documenti trovati presso la Heineken contenenti un riferimento ai due contatti telefonici del sig. J. T. con la direzione della Heineken intorno al 5 luglio 1999 sono gli unici elementi specificamente relativi all’eventuale partecipazione individuale della ricorrente all’infrazione unica e continuata accertata dall’art. 1 della decisione impugnata per il periodo compreso tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999.

62      In primo luogo, occorre rilevare che tali documenti non contengono alcun indizio nel senso di una partecipazione della ricorrente alla seconda e alla terza componente di tale infrazione, vale a dire, da una parte, «il coordinamento occasionale di condizioni commerciali [diverse dai prezzi] offerte ai singoli clienti nel [segmento] “horeca” nei Paesi Bassi» e, dall’altra, «[il] coordinamento occasionale della ripartizione della clientela sia nel segmento “horeca” sia in quello del consumo a domicilio nei Paesi Bassi».

63      In secondo luogo, quanto alla prima componente dell’infrazione unica e continuata accertata, vale a dire «il coordinamento dei prezzi e degli aumenti di prezzi della birra nei Paesi Bassi, sia nel segmento “horeca” sia in quello del consumo a domicilio», le annotazioni del sig. J. T. relative alla riunione dell’8 gennaio 1999 costituiscono l’unico indizio menzionato nella decisione impugnata facente riferimento alla partecipazione della ricorrente al coordinamento dei prezzi e degli aumenti dei prezzi nel settore della birra venduta con il marchio del distributore ricompresso nel solo settore del consumo a domicilio.

64      Inoltre, i due contatti telefonici intercorsi intorno al 5 luglio 1999 tra la Heineken e il sig. J. T. non possono essere considerati come relativi a tale segmento del settore del consumo a domicilio, dal momento che né la Heineken né il gruppo Grolsch producono birre col marchio dei distributori (punti 7 e 18 della decisione impugnata).

65      Orbene, il complesso degli accordi e/o delle pratiche concordate ai sensi dell’art. 81 CE accertati, così qualificati al punto 337 della decisione impugnata, risulta, come emerge dall’esposizione dei fatti della presente controversia richiamata supra, da un sistema complesso di concertazione attuato dai quattro birrifici interessati e richiedeva pertanto contatti regolari che si estendono sul lungo periodo (v., in tal senso, sentenza della Corte 4 giugno 2009, causa C‑8/08, causa T‑Mobile Netherlands e a., Racc. pag. I‑4529, punto 60).

66      Ciò premesso, le annotazioni del sig. J. T. non sembrano, di per sé, tali da dimostrare la partecipazione della ricorrente alla concertazione continuata dei quattro birrifici accertata dalla decisione impugnata su tale settore del mercato olandese della birra.

67      In considerazione di tale indizio isolato della partecipazione della ricorrente alla concertazione con gli altri tre birrifici interessati, non può ritenersi provato che la ricorrente abbia partecipato alla concertazione continuata, accertata dall’art. 1 della decisione impugnata, dei prezzi e degli aumenti dei prezzi della birra nei Paesi Bassi, per quanto riguarda la birra venduta con il marchio dei distributori sul settore del consumo a domicilio della birra nei Paesi Bassi.

68      In terzo luogo, in considerazione dell’assenza della ricorrente a tutte le riunioni tra birrifici menzionate nella decisione impugnata, ad eccezione di quella dell’8 gennaio 1999, non risulta dimostrato nemmeno che la ricorrente abbia partecipato alla concertazione multilaterale continuata con gli altri tre birrifici interessati sui prezzi e gli aumenti dei prezzi della birra nei Paesi Bassi sia nel segmento «horeca» sia in quello della birra non commercializzata con il marchio del distributore nel segmento del consumo a domicilio.

69      Tenuto conto del carattere bilaterale dei contatti intervenuti tra la Heineken e il sig. J. T. intorno al 5 luglio 1999, le annotazioni del sig. J. T. relative alla riunione dell’8 gennaio 1999 non sono tali, di per sé, da dimostrare la partecipazione della ricorrente a detto coordinamento dei prezzi multilaterale continuato tra i quattro birrifici destinatari della decisione impugnata.

70      Ciò premesso, le annotazioni manoscritte del sig. J. T. relative alla riunione dell’8 gennaio 1999 e i due contatti telefonici dell’interessato con la direzione della Heineken intorno al 5 luglio 1999 non sono sufficienti per dimostrare la partecipazione della ricorrente all’infrazione unica e continuata, quale assunta dalla Commissione.

71      Dalle suesposte considerazioni risulta che la Commissione erroneamente ha concluso, al punto 399 della decisione impugnata, che «le prove descritte [al suo punto] 4 dimostrano che [la ricorrente] Koninklijke Grolsch NV ha partecipato direttamente all’intesa dal 27 febbraio 1996 al 3 novembre 1999».

72      Ciò premesso, dev’essere accolto il motivo attinente all’assenza di partecipazione diretta della ricorrente all’infrazione unica e continuata dal 27 febbraio 1996 al 3 novembre 1999, quale accertata all’art. 1 della decisione impugnata.

 Sul secondo motivo, attinente alla violazione dell’obbligo di motivazione quanto alla partecipazione diretta della ricorrente all’infrazione accertata

 Argomenti delle parti

73      La ricorrente contesta alla Commissione di aver violato l’obbligo di motivazione con le sue affermazioni relative alla propria asserita partecipazione diretta all’infrazione accertata dalla decisione impugnata.

74      Nelle sue risposte scritte del 27 febbraio 2010 ai quesiti del Tribunale, la Commissione ha rilevato che non si è operata una distinzione tra le persone giuridiche quali la Koninklijke Grolsch e la sua controllata (al 100%) Grolsche Bierbrouwerij Nederland e che i partecipanti alle riunioni dell’intesa agivano in quanto direttore commerciale, responsabile del consumo a domicilio, direttore generale, ecc. dell’impresa Grolsch, posti sotto il controllo della persona giuridica Koninklijke Grolsch.

75      All’udienza, la Commissione ha aggiunto che tali due società costituivano un’entità economica e che detta entità economica aveva partecipato all’infrazione.

 Giudizio del Tribunale

76      Secondo costante giurisprudenza, la motivazione richiesta dall’art. 253 CE dev’essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve fare apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e permettere al giudice competente di esercitare il proprio controllo. L’obbligo di motivazione dev’essere valutato in funzione delle circostanze del caso, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi esposti e dell’interesse che i destinatari dell’atto o altre persone, che detto atto riguardi direttamente e individualmente, possano avere a ricevere spiegazioni (v. sentenza della Corte 2 aprile 1998, causa C–367/95 P, Commissione/Sytraval e Brink’s France, Racc. pag. I‑1719, punto 63, e la giurisprudenza ivi menzionata).

77      Allorché, come nel caso di specie, una decisione che applica l’art. 81 CE riguardi più destinatari e ponga un problema di imputabilità dell’infrazione accertata, essa deve contenere una motivazione sufficiente nei confronti di ciascuno dei destinatari, specie di quelli che, secondo il tenore della stessa decisione, dovranno sopportare l’onere conseguente all’infrazione.

78      Così, nei confronti di una società controllante ritenuta responsabile del comportamento della sua controllata, una decisione di tal genere deve contenere un’esposizione esauriente dei motivi atti a giustificare l’imputabilità dell’infrazione ascritta a tale società (v., in tal senso, sentenza del Tribunale 14 maggio 1998, causa T–327/94, SCA Holding/Commissione, Racc. pag. II‑1373, punti 78–80).

79      Con il suo motivo, la ricorrente contesta alla Commissione, in sostanza, di averle imputato, in realtà senza indicare gli elementi di fatto e di diritto a sostegno di tale imputazione, la partecipazione all’intesa della sua controllata Grolsche Bierbrouwerij Nederland che deriverebbe dalla partecipazione dei suoi dipendenti alle riunioni controverse.

80      È pur vero che, secondo costante giurisprudenza, il comportamento di una controllata può essere imputato alla società controllante, in particolare qualora, pur avendo personalità giuridica distinta, tale controllata non determini in modo autonomo la sua linea di condotta sul mercato, ma si attenga, in sostanza, alle istruzioni che le vengono impartite dalla società controllante, in considerazione, in particolare, dei vincoli economici, organizzativi e giuridici che intercorrono tra le due entità giuridiche (sentenza della Corte 10 settembre 2009, causa C‑97/08 P, Akzo Nobel e a./Commissione, Racc. pag. I‑8237, punto 58).

81      Infatti, in tale situazione, la società controllante e la propria controllata fanno parte di una stessa unità economica e, pertanto, formano una sola impresa. Così, il fatto che una società controllante e la propria controllata costituiscano una sola impresa ai sensi dell’art. 81 CE consente alla Commissione di emanare una decisione che infligge ammende nei confronti della società controllante, senza necessità di dimostrare l’implicazione personale di quest’ultima nell’infrazione (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 59).

82      Riguardo al caso particolare in cui una società controllante detenga il 100% del capitale della propria controllata che abbia violato le norme comunitarie in materia di concorrenza, da un lato tale società controllante può esercitare un’influenza determinante sul comportamento di detta controllata e, dall’altro, esiste una presunzione semplice secondo cui la suddetta società controllante esercita effettivamente un’influenza determinante sul comportamento della propria controllata (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 60).

83      Alla luce di tali considerazioni è sufficiente che la Commissione provi che l’intero capitale di una controllata sia detenuto dalla controllante per poter presumere che quest’ultima eserciti un’influenza determinante sulla politica commerciale di tale controllata. La Commissione potrà poi ritenere la società controllante solidalmente responsabile per il pagamento dell’ammenda inflitta alla propria controllata, a meno che tale società controllante, cui incombe l’onere di confutare tale presunzione, non fornisca sufficienti elementi di prova idonei a dimostrare che la propria controllata si comporta in maniera autonoma sul mercato (sentenza Akzo Nobel e a./Commissione, cit., punto 61).

84      Nel caso di specie, si deve tuttavia rilevare che, dopo aver menzionato, al punto 3 della decisione impugnata, il gruppo Grolsch tra i quattro birrifici aderenti all’intesa controversa, la Commissione assimila, al punto 18, la ricorrente al gruppo Grolsch, al quale appartiene la controllata della ricorrente Grolsche Bierbrouwerij Nederland.

85      Nell’elencare quindi, al punto 19 della decisione impugnata, i nomi dei direttori della «Grolsch» che hanno partecipato alle riunioni tra birrifici, senza indicare la loro appartenenza alla ricorrente o alla sua controllata Grolsche Bierbrouwerij Nederland, la Commissione ha assimilato tutti gli interessati a direttori della ricorrente, mentre erano tutti, nel corso del periodo dell’infrazione imputata, dipendenti della controllata Grolsche Bierbrouwerij, ad eccezione del sig. J. T.

86      Dopo aver assimilato la ricorrente al gruppo Grolsch, la Commissione omette tuttavia di chiarire le ragioni per le quali essa imputa alla ricorrente la partecipazione all’intesa della sua controllata Groslche Bierbrouwerij Nederland che risulterebbe dalla partecipazione dei suoi dipendenti alle riunioni controverse, conformemente alla giurisprudenza citata supra.

87      La Commissione, infatti, ritiene la responsabilità della ricorrente per l’infrazione accertata, all’art. 1 della decisione impugnata, nei seguenti termini:

« 8.2. Responsabilità nel presente procedimento

(…)

8.2.2.  Grolsch

(399)  Le prove descritte [al punto] 4 dimostrano che la Koninklijke Grolsch NV ha partecipato direttamente all’intesa dal 27 febbraio 1996 al 3 novembre 1999».

88      La decisione impugnata tace in tal modo quanto ai collegamenti economici, organizzativi o giuridici esistenti tra la ricorrente e la sua controllata e la sua motivazione non reca menzione alcuna del nome di quest’ultima.

89      Emerge, pertanto, che la Commissione non ha indicato le ragioni che l’hanno indotta, conformemente al principio che tuttavia essa fissa al punto 397 della decisione impugnata, «a determinare la persona giuridica responsabile della gestione dell’impresa all’epoca in cui l’infrazione è stata commessa, in modo tale che tale persona giuridica possa risponderne», o, eventualmente, che tale persona possa confutare la presunzione semplice dell’esercizio effettivo, da parte della società controllante, di un’influenza determinante sul comportamento della sua controllata.

90      Ne consegue che la Commissione ha omesso di esporre, nella decisione impugnata, la motivazione sottesa all’imputazione alla ricorrente del comportamento della sua controllata Grolsche Bierbrouwerij Nederland che deriverebbe dalla partecipazione dei dipendenti di quest’ultima alle riunioni controverse.

91      La Commissione ha privato, in tal modo, la ricorrente della possibilità di contestare eventualmente la fondatezza di tale imputazione dinanzi al Tribunale confutando la presunzione e non ha consentito al Tribunale di esercitare il suo sindacato al riguardo.

92      Il secondo motivo dev’essere pertanto accolto nella parte attinente la violazione dell’obbligo di motivazione quanto all’imputazione alla ricorrente, in ragione dell’implicazione della sua controllata Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV, dell’infrazione unica e continuata dal 27 febbraio 1996 al 3 novembre 1999, quale accertata dall’art. 1 della decisione impugnata.

93      Ne deriva che tale disposizione, al pari, conseguentemente, del dispositivo della decisione impugnata devono essere annullati in toto, nella parte in cui riguardano la ricorrente, senza necessità di statuire sugli altri motivi sollevati dalla stessa.

94      Risulta da tutte le suesposte considerazioni che, nella parte in cui accerta che la ricorrente ha «partecipato, nel periodo tra il 27 febbraio 1996 e il 3 novembre 1999, a un’infrazione unica e continuata all’art. 81 [CE], consistita in un insieme di accordi e/o pratiche concordate aventi per oggetto di restringere la concorrenza nel mercato comune, in particolare i) mediante il coordinamento dei prezzi e l’aumento di prezzi della birra nei Paesi Bassi, sia nel [segmento] horeca sia in quello del consumo a domicilio, ivi incluso quello riguardante la birra venduta con marchi dei distributori; ii) nel coordinamento occasionale di altre condizioni commerciali offerte ai singoli clienti nel [segmento] horeca nei Paesi Bassi e, iii) nella concertazione occasionale della ripartizione della clientela sia nel [segmento] horeca che in quello del consumo a domicilio nei Paesi Bassi», l’art. 1 e, conseguentemente, il dispositivo della decisione impugnata in toto devono essere annullati nella parte riguardante la ricorrente.

 Sulle spese

95      Ai sensi dell’art. 87, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché la ricorrente ne ha fatto domanda, la Commissione, rimasta soccombente, deve essere condannata alle spese.

Per questi motivi,

IL TRIBUNALE (Sesta Sezione ampliata)

dichiara e statuisce:

1)      La decisione della Commissione 18 aprile 2007, C (2007) 1697 relativa a una procedura di applicazione dell’art. 81 CE (procedimento COMP/B-2/37.766 – Mercato olandese della birra) è annullata nella parte riguardante la Koninklijke Grolsch NV.

2)      La Commissione europea è condannata alle spese.

Vadapalas

Dittrich

Truchot

Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 15 settembre 2011.

Firme


* Lingua processuale: l’olandese.