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Impugnazione proposta il 22 settembre 2022 dalla Illumina, Inc. avverso la sentenza del Tribunale (Terza Sezione ampliata) del 13 luglio 2022, causa T-227/21, Illumina / Commissione

(Causa C-611/22 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrente: Illumina, Inc. (rappresentanti: D. Beard, BL, J. Holmes, Barrister, P. Chappatte, avocat, E. Wright, avocate, F. González Díaz, abogado, M. Siragusa, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Grail LLC, Repubblica ellenica, Repubblica francese, Regno dei Paesi Bassi, Repubblica francese, Autorità di vigilanza EFTA

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

annullare, in primo luogo, la decisione C(2021) 2847 final della Commissione, del 19 aprile 2021, che accoglie la richiesta dell’autorità francese garante della concorrenza di esaminare l’operazione di concentrazione intesa all’acquisizione, da parte della Illumina, Inc., del controllo esclusivo della Grail, Inc. (caso COMP/M.10188 — Illumina/Grail); in secondo luogo, le decisioni C(2021) 2848 final, C(2021) 2849 final, C(2021) 2851 final, C(2021) 2854 final e C(2021) 2855 final della Commissione, del 19 aprile 2021, che accolgono le richieste delle autorità garanti della concorrenza greca, belga, norvegese, islandese e neerlandese di aderire a tale richiesta di rinvio; in terzo luogo, la lettera della Commissione dell’11 marzo 2021, con la quale la Illumina e la Grail sono state informate di detta richiesta di rinvio e, in quarto luogo, la decisione della Commissione datata 11 marzo 2021 con la quale la Illumina è stata informata del fatto che era proibito realizzare la concentrazione ai sensi dell’articolo 7 del regolamento comunitario sulle concentrazioni 1 .

condannare la Commissione alle spese del presente procedimento (il ricorso dinanzi al Tribunale e la presente impugnazione avverso la sentenza).

Motivi e principali argomenti

In primo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto interpretando l’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, in modo da autorizzare uno Stato membro avente una normativa nazionale sul controllo delle concentrazioni a chiedere un rinvio alla Commissione in ordine ad una concentrazione che non soddisfa le condizioni per essere esaminata ai sensi della stessa sua normativa nazionale sul controllo delle concentrazioni.

In secondo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto rigettando la conclusione della Illumina relativa al carattere tardivo della richiesta di rinvio, interpretando erroneamente il significato delle parole «resa nota» dell’articolo 22 del regolamento comunitario sulle concentrazioni. Il Tribunale avrebbe errato nelle sue conclusioni dichiarando che il termine per la presentazione di una richiesta di rinvio alla Commissione da parte di uno Stato membro decorra soltanto a partire dal momento in cui le parti procurano specificamente alle autorità dello Stato membro il materiale sufficiente per permettere loro di valutare preliminarmente se la concentrazione possa essere l’oggetto di un rinvio.

Avendo constatato che il ritardo della Commissione nell’invio della lettera di invito era irragionevole e violava il principio della certezza del diritto, l’obbligo di agire entro un termine ragionevole e il principio di buona amministrazione: (i) il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto concludendo che, nel caso in oggetto, la Illumina necessitava di provare un pregiudizio ai diritti della difesa; (ii) e avrebbe commesso un errore di diritto concludendo che non sussisteva tale pregiudizio.

In terzo luogo, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto rigettando l’allegazione della Illumina secondo la quale la stessa avrebbe riposto un legittimo affidamento nel fatto che nessun cambiamento nella politica della Commissione sarebbe stato applicato prima dell’emanazione di orientamenti e/o che l’attivo incoraggiamento della Commissione nei confronti degli Stati membri a richiedere un rinvio era contrario al principio della certezza del diritto: (i) nel concludere che un legittimo affidamento potesse sorgere solo fondandosi su assicurazioni riguardanti specificamente la concentrazione in questione; (ii) nel disconoscere la portata del legittimo affidamento; (iii) nel concludere che un discorso attentamente preso in considerazione dalla vice presidente della Commissione, in materia di concorrenza, non era stato emanato da una amministrazione europea; e/o (iv) nel concludere che le rassicurazioni fornite dalla vicepresidente nel senso che la Commissione avrebbe continuato la sua politica volta a disincentivare gli Stati membri dal richiedere rinvii (in pendenza dell’emanazione di orientamenti) era coerente con il fatto che la Commissione incoraggiasse le richieste di rinvii.

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1 Regolamento (CE) n. 139/2004 del 20 gennaio 2004 concernente il controllo delle concentrazioni tra imprese («Regolamento comunitario sulle concentrazioni») (GU 2004, L 24, pag. 1).