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Sentenza del Tribunale del 29 febbraio 2016 – Kühne + Nagel International e a. / Commissione

(Causa T-254/12)1

(«Concorrenza – Intese – Servizi di trasporto aereo di merci internazionale – Decisione che accerta l’infrazione dell’articolo 101 TFUE – Maggiorazioni e meccanismi di fissazione dei prezzi che incidono sul prezzo finale – Pregiudizio per il commercio fra Stati membri – Errori di valutazione – Durata dell’infrazione – Importo dell’ammenda – Punto 13 degli orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006 – Valore delle vendite – Circostanze attenuanti – Proporzionalità – Diritti della difesa»)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Kühne + Nagel International AG (Feusisberg, Svizzera), Kühne + Nagel Management AG (Feusisberg), Kühne + Nagel Ltd (Uxbridge, Regno Unito), Kühne + Nagel Ltd (Shanghai, Cina), e Kühne + Nagel Ltd (Hong Kong, Cina) (rappresentanti: U. Denzel, C. Klöppner e C. von Köckritz, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: inizialmente C. Hödlmayr, N. von Lingen e G. Meessen, successivamente C. Hödlmayr, G. Meessen e A. Dawes, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione C (2012) 1959 final della Commissione, del 28 marzo 2012, relativa a un procedimento a norma dell’articolo 101 [TFUE] e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (caso COMP/39462 – Trasporto merci), per quanto riguarda le ricorrenti, e, in subordine, domanda di riforma delle ammende loro inflitte nell’ambito di tale decisione.

Dispositivo

Il ricorso è respinto.

La Kühne + Nagel International AG, la Kühne + Nagel Management AG, la Kühne + Nagel Ltd (con sede a Uxbridge), la Kühne + Nagel Ltd (con sede a Shanghai) e la Kühne + Nagel Ltd (con sede a Hong Kong) sono condannate alle spese.

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1 GU C 227 del 28.7.2012.