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Impugnazione proposta il 29 aprile 2024 da Papouis Dairies LTD e a. avverso la sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 21 febbraio 2024, causa T-361/21, Papouis Dairies LTD e a. / Commissione

(Causa C314/24 P)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: Papouis Dairies LTD, Pagkyprios organismos ageladotrofon (POA) Dimosia LTD, Pagkypria Organosi Ageladotrofon, E. Gavrielides Oy, Neomax Sales SRL e FFF Fine Foods Pty Ltd (rappresentanti: A. Pomares Caballero, M. Pomares Caballero, abogados e N. Korogiannakis, dikigoros)

Altre parti nel procedimento: Commissione europea, Repubblica di Cipro

Conclusioni delle ricorrenti

Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia:

annullare la sentenza impugnata;

decidere sui motivi di annullamento;

annullare il regolamento di esecuzione (UE) 2021/591  della Commissione, del 12 aprile 2021, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [“Χαλλούμι” (Halloumi)/ “Hellim” (DOP)] come modificato nei tre successivi emendamenti;1

condannare la Commissione a farsi carico delle spese delle ricorrenti;

in subordine, rinviare la causa al Tribunale.

Motivi e principali argomenti

Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 86 del regolamento di procedura del Tribunale, l’articolo 263 TFUE, nonché l’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012  sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, in combinato disposto con l’articolo 6 ter del regolamento delegato (UE) n. 664/2014  e l’articolo 10 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 , dichiarando irricevibile la richiesta dei ricorrenti di adattare i motivi e dichiarando che la Commissione non è tenuta al riesame del contenuto delle modifiche ordinarie di una denominazione di origine protetta (DOP) che le sono comunicate da uno Stato membro e che essa non esercita alcun potere decisionale quando procede alla pubblicazione di tali modifiche e, pertanto, che la pubblicazione delle modifiche ordinarie non è un atto della Commissione impugnabile dinanzi ai giudici dell’Unione.1

Il Tribunale avrebbe violato l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea non avendo ritenuto che, in termini assoluti, un periodo di dieci anni per la registrazione di una DOP sia eccessivo e avendo dichiarato che solo quando il decorso di tempo eccessivo può incidere sul contenuto stesso della decisione adottata in esito al procedimento amministrativo, l’inosservanza del principio del termine ragionevole pregiudica la validità di tale procedimento.

Il Tribunale avrebbe violato gli articoli 50, paragrafo 1, 51 e 52, paragrafo 3, lettera b), del regolamento n. 1151/2012 nonché l’articolo 296 TFUE e l’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, dichiarando che la Commissione non è obbligata a pronunciarsi espressamente su tutti gli argomenti dedotti dalle persone che hanno presentato una dichiarazione di opposizione motivata avverso la registrazione di una DOP e concludendo che la Commissione, nella valutazione susseguente alle opposizioni depositate nella fase del procedimento a livello dell’Unione, avesse una discrezionalità limitata, consistente cioè nel controllare che le informazioni fattuali contenute nella domanda di registrazione della DOP non fossero viziate da errori manifesti.

Il Tribunale avrebbe violato gli articoli 50, paragrafo 1, e 52, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con gli articoli 5, paragrafo 1, e 7, del regolamento n. 1151/2012 nonché l’articolo 263 TFUE, dichiarando che un errore riconosciuto, oltre ad altri quattro possibili errori i quali, in ogni caso, non sarebbero stati considerati manifesti, tutti collegati alla sezione “legame” del disciplinare di una DOP, non siano sufficienti ad accertare che la Commissione abbia omesso di procedere ad un corretto esame della domanda di registrazione di una DOP.

Il Tribunale avrebbe violato gli articoli 5, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, 7, paragrafo 1, 10 e 50 del regolamento n. 1151/2012 dichiarando che la circostanza per cui, alla data in cui la Commissione adotta la decisione di registrare una DOP, soltanto una percentuale limitata dei prodotti inclusi nella denominazione proposta per la registrazione sia fabbricata in conformità al disciplinare, non giustifica, di per sé, il rifiuto di registrare tale denominazione.

Il Tribunale avrebbe violato il principio di buona amministrazione concludendo che la Commissione non avesse l’obbligo di attendere l’esito del procedimento pendente dinanzi al giudice nazionale prima di registrare una DOP e concludendo che l’annullamento da parte del giudice nazionale della decisione amministrativa favorevole alla registrazione della DOP non comporti ipso iure l’annullamento del successivo regolamento di esecuzione della Commissione che dispone la registrazione di tale DOP.

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1 GU 2021, L 125, pag. 42.

1 Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).

1 Regolamento delegato (UE) n. 664/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2013, che integra il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo alla definizione dei simboli dell'Unione per le denominazioni di origine protette, le indicazioni geografiche protette e le specialità tradizionali garantite e con riguardo ad alcune norme sulla provenienza, ad alcune norme procedurali e ad alcune norme transitorie supplementari (GU 2014, L 179, pag. 17).

1 Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2014, L 179, pag. 36).