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Ricorso proposto il 20 giugno 2011 - TM.E./Commissione

(Causa T-329/11)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente : TM.E. S.p.A. - Termomeccanica Ecologia (Milano, Italia) (rappresentanti : C. Malinconico, S. Fidanzia e A. Gigliola, avvocati)

Convenuta : Commissione europea

Conclusioni

La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

-    annullare la decisione della Commissione europea del 20 aprile 2011 con cui viene esclusa la necessità di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Romania per violazione dei principi e delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti, nonché delle "Pratical Guide to contract procedures financed from the General Budget of the European Communities in the context of external actions";

-    condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni, pari a 18.955.106 euro, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, subiti da TME a causa della violazione del diritto comunitario perpetrata dalla Commissione europea stessa;

-    in subordine, condannare la Commissione europea al risarcimento dei danni da perdita di chance subiti da TME, pari a 3.791.021 euro, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

-    in ulteriore subordine, condannare la Commissione europea al risarcimento del danno da ritardo addebitabile alla Commissione europea nell'esercizio delle sue funzioni, quantificabile nell'ammontare complessivo delle spese legali sostenute da TME pari a 73.044,32 euro, o nella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia;

-    condannare la Commissione europea al pagamento delle spese di giudizio.

Motivi e principali argomenti

Il presente ricorso è volto ad ottenere l'annullamento della lettera della Commissione europea del 20 aprile 2011, con cui viene esclusa la necessità di avviare una procedura di infrazione nei confronti della Romania per violazione dei principi e delle direttive comunitarie in materia di aggiudicazione degli appalti, delle "Practical Guide to contract procedures for UE external actions" (d'ora in avanti PRAG) redatte dalla Commissione stessa, nonché ad ottenere il risarcimento dei danni cagionati dall'istituzione comunarda nell'esercizio delle sue funzioni.

A sostegno delle proprie conclusioni, la ricorrente fa valere i seguenti motivi:

Primo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali della PRAG, nonché la violazione dei Trattati o di qualsiasi regola di diritto relativo alla loro applicazione.

La ricorrente ritiene che la Commissione europea, con la decisione impugnata, abbia omesso di rendere un parere motivato sulle evidenti e gravi irregolarità denunciate nella procedura di gara concernente il progetto "Bucharest Wastewater Treatment Plant Rehabilitation: Stage I ISPA 2004/RO/16/P/PE/003-03" e omesso di avviare, in conseguenza, una procedura di infrazione nei confronti della Romania revocando, inoltre, i finanziamenti comunitari erogati della gara in oggetto.

Secondo motivo, vertente sulla violazione delle forme sostanziali e delle PRAG, nonché un travisamento dei fatti.

La ricorrente ritiene altresì che l'atto impugnato sia viziato, poiché la Commissione, travisando il fatto oggetto di denuncia, non ha rilevato gli evidenti vizi procedurali posti in essere dalla Primaria Municipiului Bucaresti. In concreto, quest'ultima dapprima ha escluso l'offerta della ricorrente per pretesa anomalia dell'offerta economica e poi, accortasi della grave illegittimità commessa, ha tentato di giustificare la decisione già assunta con pretesi vizi dell'offerta tecnica. Inoltre, la Commissione non ha tenuto conto del fatto che dinanzi all'Autorità giudiziaria rumena la domanda di annullamento del contratto non è stata esaminata per un preteso mancato pagamento di una tassa di timbro pari a 7,3 milioni di euro, in conclamata violazione del diritto alla difesa e dei principi comunitari.

Terzo motivo, vertente sull'omessa pronuncia della Commissione su ulteriore violazione denunciata.

La ricorrente afferma altresì che la Commissione europea, nella lettera impugnata, ha omesso di considerare gli altri aspetti sottoposti alla sua attenzione. In particolare, non è stato in alcun modo valutato che la ricorrente è stata giudicata in primo grado dallo stesso Giudice che aveva dichiarato inammissibile la domanda, con sentenza poi riformata in sede d'appello, e quindi da un giudice non imparziale che avrebbe dovuto astenersi, ciò determinando un'indubbia e palese contravvenzione del diritto di difesa, dei principi comunitari e dell'articolo 6, comma 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo. Per quanto riguarda, in fine, la richiesta di risarcimento danni, la ricorrente fa valere che l'inerzia addebitabile alla Commissione, così come la mancata revoca dei finanziamenti comunitari erogati in favore della Romania nell'ambito del progetto in oggetto, ha determinato un ingente danno economico in ragione della mancata esecuzione del contratto d'appalto, ovvero della perdita di chance di aggiudicazione dello stesso e, comunque, un danno da ritardo che ha costretto la parte ricorrente ad esperire un costoso contenzioso dinanzi alle Autorità giudiziarie rumene.

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