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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (Polonia) il 17 novembre 2022 – Syndyk Masy Upadłości A /Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

(Causa C-709/22, Syndyk Masy Upadłości A)

Lingua processuale: il polacco

Giudice del rinvio

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu

Parti

Ricorrente: Syndyk Masy Upadłości A

Resistente: Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

Questioni pregiudiziali

Se le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/310 1 del Consiglio, del 18 febbraio 2019, che autorizza la Polonia a introdurre una misura speciale di deroga all'articolo 226 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, le disposizioni della direttiva 2006/112/CE 2 del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, e in particolare gli articoli 395 e 273, nonché i principi di proporzionalità e neutralità, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione e a una prassi nazionali che, nelle circostanze del caso di specie, vietano di autorizzare il curatore fallimentare al trasferimento dei fondi depositati sul conto IVA del soggetto passivo (meccanismo del pagamento frazionato) su un conto bancario da esso indicato.

Se l’articolo 17, paragrafo 1 (diritto di proprietà), della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in combinato disposto con gli articoli 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, della Carta, debba essere interpretato nel senso che osta a una disposizione e a una prassi nazionali le quali, nelle circostanze del caso di specie, vietando di autorizzare il curatore fallimentare al trasferimento dei fondi depositati sul conto IVA del soggetto passivo (meccanismo del pagamento frazionato), producono, in questo modo, l’effetto di congelare i fondi di proprietà del soggetto passivo insolvente su tale conto IVA e, di conseguenza, rendono impossibile al curatore fallimentare l'esercizio delle sue funzioni nel corso della procedura di insolvenza.

3)    Se il principio dello Stato di diritto risultante dall'articolo 2 del Trattato sull’Unione europea nonché il principio della certezza del diritto che ne costituisce l'attuazione, il principio di leale cooperazione risultante dall’articolo 4, paragrafo 3, TUE e il principio di buona amministrazione risultante dall'articolo 41, paragrafo 1, della Carta, in considerazione del contesto e degli obiettivi della decisione 2019/310 del Consiglio, nonché delle disposizioni della direttiva 2006/112, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una prassi nazionale, la quale, vietando di autorizzare il curatore fallimentare al trasferimento dei fondi depositati sul conto IVA del soggetto passivo (meccanismo del pagamento frazionato), rischia di vanificare gli obiettivi della procedura di insolvenza, che il giudice fallimentare dichiara rientrante nella competenza giurisdizionale polacca ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione), e, di conseguenza, conduce ad una situazione in cui, a seguito dell’applicazione di una misura nazionale inadeguata, l’Erario viene previlegiato quale creditore a danno della massa dei creditori.

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1 GU 2019, L 51. pag. 19.

1 GU 2006, L 347, pag. 1.

1 GU 2015, L 141, pag. 19