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Ricorso presentato il 30 maggio 2007 - Tiralongo / Commissione

(Causa F-55/07)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Giuseppe Tiralongo (Ladispoli, Italia) (Rappresentanti: F. Sciaudone, R. Sciaudone e S. Frazzani, avvocati)

Convenuta: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

dichiarare ricevibile il presente ricorso;

ordinare alla Commissione di fornire le informazioni e produrre i documenti relativi all'assunzione e ai successivi prolungamenti del contratto il seno all'ufficio europeo per la lotta antifrode (in prosieguo: l'OLAF) della sig.ra X, nonché citare la stessa in qualità di testimone;

adottare tutte le misure di organizzazione del procedimento e di istruzione necessarie al fine di apprezzare la violazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione commessa dalla Commissione;

condannare la Commissione al pagamento di 460 000 euro, o della diversa somma che il Tribunale consideri equa, a titolo di risarcimento del pregiudizio materiale causato al ricorrente;

condannare la Commissione al pagamento di 100 000 euro, o della diversa somma che il Tribunale consideri equa, a titolo di risarcimento del pregiudizio morale causato al ricorrente;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il ricorrente, agente temporaneo presso l'OLAF fino al 30 aprile 2005, chiede il risarcimento del pregiudizio a suo dire derivantegli da una serie di comportamenti illeciti che la Commissione avrebbe commesso nell'ambito del prolungamento del suo contratto. Detti illeciti riguarderebbero in particolare: i) la violazione della normativa applicabile e della rilevante giurisprudenza in materia di pubblico impiego; ii) la violazione del principio del legittimo affidamento; iii) la violazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione.

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