Ricorso proposto il 21 dicembre 2007 - Olive Line International / UAMI Knopf (o-live)
(Causa T-485/07)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Olive Line International, SL (Madrid, Spagna) (rappresentante: avv. P. Koch Moreno)
Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Controinteressato dinanzi alla commissione di ricorso: Reinhard Knopf (Malsch, Germania)
Conclusioni della ricorrente
Dichiarare che la decisione della decisione della seconda commissione di ricorso UAMI 26 settembre 2007, che respinge il ricorso avverso la registrazione del marchio comunitario n. 3 219 193 è in contrasto con il regolamento CE n. 40/94;
Ordinare che i costi del procedimento saranno sostenuti dal convenuto e, eventualmente, dall'altra parte.
Motivi e principali argomenti
Richiedente il marchio comunitario: Reinhard Knopf
Marchio comunitario di cui trattasi: Marchio figurativo "o-live" per prodotti delle classi 29, 30, 31 e 33 - domanda n. 3 219 193
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione: La ricorrente.
Marchio o segno sui cui si fonda l'opposizione: Marchio nazionale "Olive lines" per attività commerciali relative alla natura di intermediario
Decisione della divisione di opposizione: Rigetto integrale dell'opposizione
Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso
Motivi dedotti: Violazione dell'art. 8, n. 1, lett. b), e n. 4, del regolamento del Consiglio n. 40/94, in quanto vi è un rischio di confusione tra il marchio precedente non registrato, in possesso di una rilevanza non solo locale, ed il marchio richiesto.
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