SENTENZA DELLA CORTE (Sesta Sezione)
8 luglio 1999 (1)
«Ricorso contro una pronuncia del Tribunale di primo grado
Regolamento interno della Commissione Procedimento per l'adozione
di una decisione da parte del collegio dei membri della Commissione
Norme in materia di concorrenza applicabili alle imprese
Nozioni di accordo e di pratica concordata Responsabilità collettiva
Imputabilità di un'infrazione Ammenda»
Nel procedimento C-49/92 P,
Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal signor G. Marenco,
consigliere giuridico principale, in qualità di agente, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso il signor C. Gómez de la Cruz, membro del servizio giuridico,
Centre Wagner, Kirchberg,
avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della sentenza pronunciata dal
Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Prima Sezione) il 17 dicembre
1991 nella causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione (Racc. pag. II-1623),
procedimento in cui l'altra parte è:
Anic Partecipazioni SpA, già Anic SpA, poi Enichem Anic SpA, con sede in
Palermo, con gli avv.ti M. Siragusa e G. Guarino, del foro di Roma, e G. Scassellati
Sforzolini e F. M. Moretti, del foro di Bologna, con domicilio eletto in
Lussemburgo presso lo studio degli avv.ti Arendt e Medernach, 8-10, rue Mathias
Hardt,
ricorrente in primo grado,
LA CORTE (Sesta Sezione),
composta dai signori P.J.G. Kapteyn, presidente di sezione, G. Hirsch, G.F. Mancini
(relatore), J.L. Murray e H. Ragnemalm, giudici,
avvocato generale: G. Cosmas
cancellieri: H. von Holstein, cancelliere aggiunto, e signora D. Louterman-Hubeau,
amministratore principale
vista la relazione d'udienza,
sentite le difese orali svolte dalle parti all'udienza del 12 marzo 1997,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 15 luglio
1997,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
- 1.
- Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 19 febbraio 1992 la
Commissione delle Comunità europee ha presentato, in forza dell'art. 49 dello
Statuto CE della Corte di giustizia, un ricorso avverso la sentenza del Tribunale di
primo grado 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem Anic/Commissione (Racc.
pag. II-1623; in prosieguo: la «sentenza impugnata»), con la quale quest'ultimo ha
parzialmente annullato l'art. 1 della decisione della Commissione 23 aprile 1986,
86/398/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del Trattato CEE
(IV/31.149 Polipropilene; GU L 230, pag. 1; in prosieguo: la «decisione
polipropilene»), fissando l'importo dell'ammenda inflitta alla convenuta nell'art. 3
di tale decisione a 450 000 ECU, pari a LIT 662 215 500.
- 2.
- Nel controricorso depositato il 28 maggio 1992 l'Anic Partecipazioni SpA (già Anic
SpA, poi Enichem Anic SpA; in prosieguo: l'«Anic»), dopo aver concluso per il
rigetto dell'impugnazione, ha chiesto, a norma dell'art. 116 del regolamento di
procedura della Corte, l'annullamento totale o parziale della sentenza impugnata,
l'annullamento totale o parziale della decisione polipropilene, o la dichiarazione
della sua inesistenza, nonché un'ulteriore riduzione dell'ammenda ad essa inflitta
dalla suddetta decisione, già ridotta dalla sentenza impugnata, ovvero il rinvio
dinanzi al Tribunale a tale scopo.
Fatti e procedimento dinanzi al Tribunale
- 3.
- I fatti all'origine della controversia, quali risultano dalla sentenza impugnata, sono
i seguenti.
- 4.
- Diverse imprese operanti nell'industria europea dei prodotti petrolchimici hanno
proposto dinanzi al Tribunale un ricorso diretto all'annullamento della decisione
polipropilene.
- 5.
- Secondo quanto constatato dalla Commissione, e successivamente confermato dal
Tribunale, il mercato del polipropilene era rifornito, prima del 1977, da dieci
produttori, di cui quattro [Montedison SpA (in prosieguo: la «Monte»), Hoechst
AG, Imperial Chemical Industries plc (in prosieguo: l'«ICI») e Shell International
Chemical Company Ltd (in prosieguo: la «Shell»), in prosieguo: le «quattro
grandi»] rappresentavano insieme il 64% del mercato. A seguito della scadenza dei
brevetti di controllo detenuti dalla Monte, nuovi produttori si sono affacciati sul
mercato nel 1977, dando luogo ad un incremento sostanziale della capacità
produttiva reale alla quale tuttavia non ha fatto riscontro un corrispondente
aumento della domanda. Ciò ha avuto come conseguenza un'utilizzazione delle
capacità di produzione compresa tra il 60% nel 1977 e il 90% nel 1983. Ciascuno
dei produttori all'epoca stabiliti nella Comunità vendeva in tutti o quasi tutti gli
Stati membri.
- 6.
- L'Anic era una delle imprese che rifornivano il mercato nel 1977. La sua posizione
sul mercato dell'Europa occidentale era quella di un produttore di medie
dimensioni, che disponeva di una quota di mercato compresa all'incirca tra il 2,7
e il 4,2%. Essa si è ritirata dal mercato nella primavera del 1983 dopo aver ceduto
la sua attività nel settore del polipropilene alla Monte alla fine dell'ottobre 1982.
A questo proposito, l'Anic ha dedotto dinanzi al Tribunale che gli impianti di un
altro produttore italiano, la SIR, erano stati in un primo momento trasferiti, in data
9 dicembre 1981, ad una società controllata interamente dall'Anic, la SIL;
successivamente, nel giugno 1982, le azioni della SIL erano state «girate per
procura» alla Enoxy Chimica; infine, il 31 dicembre 1982, le azioni erano state
trasferite a quest'ultima società, cosicché l'intero settore del polipropilene in Italia
era passato sotto il controllo della Monte.
- 7.
- In seguito ad accertamenti effettuati simultaneamente presso diverse imprese del
settore, la Commissione ha indirizzato a numerosi produttori di polipropilene
richieste di informazioni ai sensi dell'art. 11 del regolamento del Consiglio 6
febbraio 1962, n. 17, primo regolamento di applicazione degli articoli 85 e 86 del
Trattato (GU 1962, n. 13, pag. 204). Dal punto 6 della sentenza impugnata risulta
che le informazioni raccolte hanno indotto la Commissione a concludere che tra il
1977 e il 1983 i produttori interessati, contravvenendo all'art. 81 CE (ex art. 85),
avevano, con una serie di iniziative in materia di prezzi, fissato regolarmente prezzi-obiettivo ed avevano elaborato un sistema di controllo annuale delle vendite allo
scopo di ripartirsi il mercato disponibile sulla base di quantitativi o di percentuali
concordati. Ciò ha condotto la Commissione ad avviare il procedimento previsto
dall'art. 3, n. 1, del regolamento n. 17 e ad inviare una comunicazione scritta degli
addebiti a numerose imprese, di cui l'Anic non faceva parte. Secondo il punto 8
della sentenza impugnata, sulla base delle informazioni fornite da tali imprese nelle
risposte scritte alla comunicazione degli addebiti, la Commissione ha deciso di
estendere il procedimento all'Anic e alla Rhône-Poulenc SA, inviando loro, a
questo scopo, una comunicazione degli addebiti analoga a quelle inviate alle altre
imprese.
- 8.
- A conclusione del procedimento la Commissione ha adottato la decisione
polipropilene, in cui ha constatato che l'Anic aveva violato l'art. 81, n. 1, CE
partecipando con altre imprese, per quanto la riguardava all'incirca dal novembre
1977 sino alla fine del 1982 o all'inizio del 1983, ad un accordo e ad una pratica
concordata risalenti alla metà del 1977, in base ai quali i produttori fornitori di
polipropilene nel territorio del mercato comune:
si tenevano in contatto reciproco e si incontravano periodicamente
(dall'inizio del 1981, due volte al mese) in una serie di riunioni segrete per
discutere e definire le proprie politiche commerciali;
stabilivano periodicamente prezzi «obiettivo» (o minimi) per la vendita del
prodotto in ciascuno Stato membro della Comunità;
concordavano vari provvedimenti intesi a facilitare l'attuazione di tali prezzi-obiettivo, compresi (a titolo principale) riduzioni temporanee della
produzione, lo scambio di informazioni particolareggiate sulle proprie
forniture, l'organizzazione di riunioni locali e, dagli ultimi mesi del 1982, un
sistema di «direzione contabile» volto ad applicare gli aumenti di prezzi a
singoli clienti;
aumentavano simultaneamente i prezzi in applicazione di detti obiettivi;
si ripartivano il mercato assegnando a ciascun produttore un obiettivo o una
quota di vendite annue (1979, 1980 e almeno parte del 1983) o, in
mancanza di un accordo definitivo riguardante l'intero anno, chiedendo ai
produttori di limitare le proprie vendite di ciascun mese prendendo come
base un periodo precedente (1981 e 1982) (art. 1 della decisione
polipropilene).
- 9.
- La Commissione ha ingiunto, inoltre, alle varie imprese interessate di porre
immediatamente fine alle infrazioni e di astenersi per il futuro da qualsiasi accordo
o pratica concordata che potesse avere oggetto od effetto identico o analogo. Essa
ha ingiunto loro altresì di porre fine a qualunque sistema di scambio d'informazioni
normalmente coperte dal segreto commerciale, nonché di fare in modo che ogni
sistema di scambio di informazioni generali (ad esempio il sistema Fides) fosse
gestito in modo tale da escludere ogni informazione che consentisse di individuare
il comportamento dei singoli produttori (art. 2 della decisione polipropilene).
- 10.
- All'Anic è stata inflitta un'ammenda di 750 000 ECU, pari a LIT 1 103 692 500
(art. 3 della decisione polipropilene).
- 11.
- Il 31 luglio 1986 l'Anic ha proposto un ricorso d'annullamento avverso tale
decisione dinanzi alla Corte che, con ordinanza 15 novembre 1989, ha rinviato la
causa al Tribunale, ai sensi della decisione del Consiglio 24 ottobre 1988,
88/591/CECA, CEE, Euratom, che istituisce un Tribunale di primo grado delle
Comunità europee (GU L 319, pag. 1).
- 12.
- Dinanzi al Tribunale l'Anic ha chiesto l'annullamento, totale o parziale, della
decisione polipropilene, per quel che la concerneva; in subordine, la riduzione
dell'ammenda ad essa inflitta e, in ogni caso, la condanna della Commissione al
pagamento delle spese, competenze e onorari.
- 13.
- La Commissione ha chiesto il rigetto del ricorso e la condanna dell'Anic alle spese.
- 14.
- Con ordinanza della Corte 30 settembre 1992, la domanda di intervento presentata
dalla DSM NV è stata dichiarata irricevibile e quest'ultima condannata a
sopportare le proprie spese.
La sentenza impugnata
Sull'accertamento dell'infrazione: Ricostruzione dei fatti
Il sistema delle riunioni periodiche
- 15.
- Per quanto riguarda il sistema delle riunioni periodiche dei produttori di
polipropilene, il Tribunale, al punto 69 della sentenza impugnata, ha constatato
innanzitutto che, quanto al periodo che va dal novembre 1977 alla fine del 1978 o
all'inizio del 1979, il solo elemento di prova addotto dalla Commissione per
dimostrare la partecipazione dell'Anic alle riunioni era la risposta fornita
dall'interessata alla richiesta di informazioni, in cui l'Anic affermava di ritenere che
la data in cui era cominciata la sua partecipazione alle riunioni si collocava in un
momento prossimo all'inizio delle riunioni stesse. Al punto 70 il Tribunale ha
osservato che tale risposta non poteva essere considerata una chiara ammissione
della sua partecipazione alle riunioni dal novembre 1977. Ai punti 71 e 72 esso ha
rilevato che la Commissione stessa aveva espresso dei dubbi al riguardo nella
comunicazione specifica degli addebiti inviata all'Anic, nella comunicazione
generale degli addebiti e nella decisione polipropilene. Al punto 73 esso ha
concluso che la Commissione non aveva sufficientemente provato la partecipazione
dell'Anic all'infrazione prima della fine del 1978 o dell'inizio del 1979.
- 16.
- Per quanto riguarda il periodo che va dalla fine del 1978 o dall'inizio del 1979 alla
fine del 1982 o all'inizio del 1983, al punto 87 della sentenza impugnata il
Tribunale ha rilevato che, in base alle risposte dell'Anic e dell'ICI alla richiesta di
informazioni, la Commissione aveva sufficientemente provato che l'Anic aveva
partecipato regolarmente alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene a
partire dalla fine del 1978 o dall'inizio del 1979. Per quanto riguarda l'inizio di tale
partecipazione, dai punti 88 e 89 risulta che la risposta dell'ICI, confermata su
questo punto dalle memorie depositate dall'Anic dinanzi al Tribunale, indica l'Anic
fra le imprese che partecipavano assiduamente alle riunioni di «dirigenti» e di
«esperti» a partire da detto periodo. Circa la fine di questa partecipazione, al
punto 90 della motivazione il Tribunale ha osservato che la Commissione aveva
riconosciuto nella decisione polipropilene la sussistenza di un dubbio ammettendo,
nelle memorie depositate dinanzi al Tribunale, che la presenza dell'Anic alle
riunioni aveva perso il suo carattere di regolarità a partire dal maggio 1982. La
Commissione aveva del pari riconosciuto all'udienza che nel settembre 1982 non
risultava più una partecipazione effettiva dell'Anic alle riunioni. Secondo i punti 91
e 94 risultava inoltre, dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982, che in quella
riunione si era affermato che l'Anic non partecipava più, eccezion fatta, secondo
quanto risulta dal suo resoconto, per la riunione del 9 giugno 1982, mentre la
menzione fornita dall'Anic nella risposta alla richiesta di informazioni e relativa alla
sua partecipazione alla riunione del 6 ottobre 1982 era erronea.
- 17.
- Al punto 96 il Tribunale ha osservato peraltro che giustamente la Commissione
aveva ritenuto, in base agli elementi forniti dall'ICI nella risposta alla richiesta diinformazioni, confermata dai resoconti di varie riunioni, che lo scopo di tali riunioni
fosse segnatamente quello di fissare obiettivi in materia di prezzi e di quantitativi
di vendita. Secondo il punto 98 della sentenza impugnata, del pari a buon diritto
la Commissione aveva potuto dedurre dalla risposta dell'ICI relativa alla periodicità
delle riunioni di «dirigenti» e di «esperti», nonché dall'identità della natura e dello
scopo delle riunioni, che queste si inserivano in un sistema di riunioni periodiche.
Al punto 99 il Tribunale ha aggiunto che l'asserito carattere passivo della
partecipazione dell'Anic alle riunioni era smentito proprio dal fatto che essa aveva
fornito informazioni sui volumi mensili delle sue vendite.
- 18.
- Al punto 100 il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva sufficientemente
provato la regolare partecipazione dell'Anic alle riunioni periodiche di produttori
di polipropilene tra la fine del 1978 o l'inizio del 1979 e la metà del 1982, che tali
riunioni avevano come scopo, in particolare, la fissazione di obiettivi in materia di
prezzi e di quantitativi di vendita, che esse si inserivano in un sistema e che la
partecipazione dell'Anic alle dette riunioni non era stata puramente passiva.
Tuttavia, secondo il Tribunale, la Commissione non aveva provato sufficientemente
che tale partecipazione era continuata oltre la metà del 1982.
Le iniziative in materia di prezzi
- 19.
- Al punto 109 il Tribunale ha rilevato che i resoconti delle riunioni periodiche di
produttori di polipropilene mostravano come i produttori che vi avevano
partecipato avessero concordato in quella sede le iniziative in materia di prezzi
menzionate nella decisione polipropilene. Secondo il punto 110, poiché la sua
partecipazione alle dette riunioni era sufficientemente comprovata, l'Anic non
poteva sostenere, senza addurre indizi atti a corroborare questo assunto, di non
aver aderito alle iniziative in materia di prezzi che erano state decise, organizzate
e controllate in quella sede.
- 20.
- A questo riguardo il Tribunale, al punto 111, ha osservato che l'Anic aveva
sostenuto, da un lato, che la sua partecipazione alle riunioni era puramente passiva
e, dall'altro, che essa non aveva tenuto conto dei risultati delle riunioni per definire
il suo comportamento sul mercato in materia di prezzi. Al punto 112 esso ha
considerato che nessuno dei due argomenti era tale da corroborare la tesi
dell'estraneità dell'Anic alle iniziative concordate in materia di prezzi: alla luce
degli accertamenti del Tribunale sulla partecipazione dell'Anic alle riunioni, il
primo argomento era infondato in fatto. Il secondo, quand'anche avesse trovato
riscontro nei fatti, avrebbe dimostrato tutt'al più che l'Anic non aveva attuato
quanto era stato deciso nelle riunioni. Peraltro, secondo il punto 113, anche se la
Commissione non aveva potuto procurarsi istruzioni sui prezzi provenienti dall'Anic
e quindi non disponeva della prova dell'attuazione da parte di questa, delle
iniziative in materia di prezzi di cui trattasi o di un parallelismo di comportamento,
ciò non infirmava la constatazione della partecipazione dell'Anic alle dette
iniziative.
- 21.
- Al punto 114 il Tribunale ha aggiunto che la Commissione aveva giustamente
potuto desumere dalla risposta dell'ICI alla richiesta di informazioni che le
iniziative si inserivano in un sistema di fissazione di obiettivi in materia di prezzi.
- 22.
- Al punto 115 il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva sufficientemente
provato che l'Anic faceva parte dei produttori fra i quali si erano verificati concorsi
di volontà vertenti sulle iniziative in materia di prezzi menzionate nei punti 29-39
della decisione polipropilene e che tali iniziative si inserivano in un sistema.
Tuttavia, non avendo prodotto elementi sufficienti a comprovare la partecipazione
dell'Anic alle riunioni periodiche nella seconda metà del 1982, la Commissione non
aveva sufficientemente provato che quest'ultima aveva preso parte all'iniziativa in
materia di prezzi menzionata nei punti 40-46 della decisione suddetta.
Le misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi
- 23.
- Al punto 121 il Tribunale ha considerato che la decisione polipropilene doveva
essere interpretata nel senso che essa addebitava a ciascun produttore di avere, in
momenti diversi, in occasione delle riunioni, adottato con gli altri produttori un
insieme di misure dirette a creare condizioni favorevoli ad un aumento dei prezzi,
segnatamente riducendo artificiosamente l'offerta di polipropilene, insieme la cui
esecuzione era stata ripartita di comune accordo fra i vari produttori in funzione
della loro situazione specifica. Al punto 122 il Tribunale ha ricordato che la
Commissione non aveva potuto provare sufficientemente che l'Anic avesse
partecipato alle riunioni nelle quali il predetto insieme di misure era stato adottato
e quindi non aveva nemmeno provato sufficientemente che l'Anic avesse aderito
allo stesso.
- 24.
- Secondo il punto 123, da ciò deriva, in primo luogo, che la partecipazione dell'Anic
al sistema di «direzione contabile» non era stata sufficientemente provata. Anche
se la Commissione aveva dichiarato nel controricorso di non aver mai inteso
affermare la responsabilità dell'Anic su questo punto, il Tribunale ha rilevato che
una siffatta limitazione degli addebiti mossi all'Anic non risultava né dalla decisione
polipropilene né dalla comunicazione degli addebiti. In secondo luogo, secondo il
punto 124, non è stata provata sufficientemente neppure la partecipazione dell'Anic
a misure di limitazione della produzione.
- 25.
- Al punto 127 il Tribunale ne ha concluso che la Commissione non aveva
sufficientemente provato che l'Anic figurasse tra i produttori di polipropilene fra
i quali erano intervenuti concorsi di volontà vertenti sulle misure dirette ad
agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi, nei limiti in cui la
decisione le abbia fatto carico di avervi preso parte.
Gli obiettivi in termini di quantitativi e le quote
- 26.
- Il Tribunale ha innanzitutto ricordato, al punto 147, che l'Anic aveva partecipato
regolarmente, dalla fine del 1978 o dall'inizio del 1979 alla metà del 1982, alle
riunioni periodiche di produttori di polipropilene durante le quali si erano svolte
discussioni relative ai quantitativi di vendita dei vari produttori ed erano state
scambiate informazioni a questo proposito.
- 27.
- Al punto 148 il Tribunale ha osservato che, parallelamente a tale partecipazione,
il nome dell'Anic figurava in varie tabelle rinvenute presso produttori di
polipropilene, il contenuto delle quali indicava chiaramente che erano destinate a
definire obiettivi in materia di quantitativi di vendita. La Commissione poteva
quindi a buon diritto considerare che il contenuto di tali tabelle, necessariamente
realizzate sulla base di informazioni provenienti dai produttori e non in base alle
statistiche del sistema Fides, nella parte in cui riguardava l'Anic era stato fornito
dalla stessa nell'ambito delle riunioni.
- 28.
- Al punto 149 il Tribunale ha osservato che la terminologia usata nei vari documenti
relativi al 1979 e al 1980 prodotti dalla Commissione consentiva di concludere che
vi erano stati concorsi di volontà fra i produttori.
- 29.
- Per quanto riguarda più in particolare il 1979, al punto 150 il Tribunale ha rilevato
che il resoconto della riunione 26 e 27 settembre 1979 come pure la tabella
intitolata «Producer's Sales to West Europe», reperita presso l'ICI, dimostravano
che il regime inizialmente previsto per il 1979 doveva essere reso più rigoroso negli
ultimi tre mesi di quell'anno.
- 30.
- Al punto 151 il Tribunale ha osservato che la fissazione per il 1980 di obiettivi di
quantitativi di vendita per l'intero anno risultava dalla tabella datata 26 febbraio
1980, reperita presso l'Atochem SA, nonché dal resoconto delle riunioni del
gennaio 1981, confermate da una tabella datata 8 ottobre 1980 e che paragonava,
per i diversi produttori, la capacità nominale alla quota per il 1980.
- 31.
- Ai punti 152-157 il Tribunale ha rilevato che per il 1981 si faceva carico ai
produttori di aver partecipato alle trattative dirette ad un accordo in materia di
quote, di aver indicato le loro «aspirazioni» e di aver convenuto, come misura
temporanea, di ridurre, nel periodo febbraio-marzo 1981, le loro vendite mensili
a 1/12 dell'85% dell'«obiettivo» concordato per il 1980, di essersi assegnati per il
resto dell'anno la stessa quota teorica dell'anno precedente, di aver reso note ogni
mese, durante le riunioni, le rispettive vendite e, infine, di aver controllato se le
loro vendite rispettassero le quote teoriche assegnate. Secondo il Tribunale
l'esistenza di tali trattative e la comunicazione delle «aspirazioni» erano attestate
da vari elementi di prova, come tabelle e una nota interna dell'ICI; l'adozione di
misure temporanee per il periodo febbraio-marzo 1981 risultava dal resoconto delle
riunioni del gennaio 1981; il fatto che i produttori si fossero assegnati per il resto
dell'anno la stessa quota teorica dell'anno precedente ed avessero controllato,
scambiandosi mensilmente i dati relativi alle vendite, il rispetto di tale quota, era
provato dalla combinazione di una tabella datata 20 dicembre 1981, di una tabella
senza data intitolata «Scarti per società» trovata presso l'ICI e di una tabella senza
data, del pari rinvenuta presso l'ICI. La partecipazione dell'Anic a queste varie
attività, secondo il Tribunale, risultava sia dalla sua presenza alle riunioni nelle
quali si erano svolte le azioni di cui trattasi sia dalla menzione del suo nome nei
vari documenti citati.
- 32.
- Ai punti 158-160 il Tribunale ha osservato che, per quanto riguarda il 1982, si
rimproverava ai produttori di aver partecipato alle trattative miranti ad un accordo
in materia di quote, di aver espresso le proprie «aspirazioni» in materia di
quantitativi, di aver comunicato, in mancanza di un accordo definitivo, i dati relativi
alle vendite mensili durante il primo semestre, confrontandoli con la percentuale
realizzata nell'anno precedente, e di essersi adoperati, durante il secondo semestre,
per limitare le loro vendite mensili alla percentuale del mercato globale ottenuta
nel primo semestre di tale anno. Secondo il Tribunale l'esistenza di tali trattative
e la comunicazione delle «aspirazioni» erano attestate da un documento intitolato
«Scheme for discussions quota system 1982», da una nota dell'ICI intitolata
«Polypropylene 1982, Guidelines», da una tabella datata 17 febbraio 1982 e da una
tabella redatta in italiano che costituiva una proposta complessa; le misure adottate
per il primo semestre risultavano dal resoconto della riunione del 13 maggio 1982;
l'attuazione di tali misure era attestata dai resoconti delle riunioni del 9 giugno
1982, del 20 e 21 luglio e del 20 agosto 1982.
- 33.
- Al punto 161 il Tribunale ha rilevato altresì che, per quanto concerne il 1981 e il
primo semestre del 1982, la Commissione aveva giustamente desunto dal reciproco
controllo, nel corso delle riunioni periodiche, dell'attuazione di un sistema di
limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un periodo precedente che tale
sistema era stato adottato dai partecipanti alle riunioni.
- 34.
- Al punto 162 il Tribunale ha aggiunto che, data l'identità degli scopi delle varie
misure di limitazione dei quantitativi di vendita vale a dire la riduzione della
pressione esercitata sui prezzi dall'offerta esuberante , giustamente la
Commissione aveva concluso che tali misure si inserivano in un sistema di quote.
- 35.
- Ai punti 163-166 il Tribunale ha ritenuto che gli argomenti presentati dall'Anic non
fossero idonei ad infirmare la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione.
In primo luogo, i resoconti delle riunioni smentivano la tesi secondo cui i
documenti prodotti dalla Commissione erano opera di terzi e non costituivano il
risultato di discussioni fra produttori. In secondo luogo, anche se fosse stato
dimostrato che l'Anic aveva utilizzato al massimo le proprie capacità di vendita, ciò
avrebbe consentito tutt'al più di provare che essa non aveva rispettato l'accordo cui
aveva aderito. In terzo luogo, la menzione congiunta di Anic/SIR in numerosi
documenti non infirmava il valore probante di tali documenti, tutti successivi al
novembre 1980, epoca in cui l'ENI, gruppo cui apparteneva l'Anic, era stato
autorizzato ad assumere il mandato per la gestione della SIR, il che aveva posto
termine ad ogni concorrenza tra le due società.
- 36.
- Per contro, ai punti 167 e 168 il Tribunale ha osservato che la Commissione non
aveva sufficientemente provato che l'Anic avesse preso parte alle misure di
limitazione dei quantitativi di vendita relative al secondo semestre del 1982, poiché
aveva smesso di partecipare alle riunioni alla metà del 1982 e la limitazione delle
vendite mensili era indissociabile dal controllo effettuato a posteriori nel corso
delle riunioni della corrispondenza fra le cifre effettivamente realizzate e quelle
che avrebbero dovuto essere realizzate teoricamente. Il Tribunale ha ritenuto che
questa conclusione fosse corroborata dal fatto che dai resoconti delle riunioni del
6 ottobre e del 2 dicembre 1982, durante le quali era stata controllata l'attuazione
della limitazione delle vendite mensili, risultava che l'Anic non aveva partecipato
a tale controllo.
- 37.
- Infine, il Tribunale ha rilevato ai punti 169 e 170 che veniva fatto carico all'Anic
di aver partecipato nell'ultimo trimestre del 1982 alla conclusione di un accordo
vertente sulle quote per il 1983, e di aver continuato dunque ad essere coinvolta
quantomeno negli accordi vertenti sul primo trimestre del 1983, pur avendo essa
smesso di partecipare alle riunioni verso la metà o la fine del 1982. Risulta dai
punti 171-174 che, a questo proposito, l'Anic non poteva sostenere
l'inverosimiglianza della sua partecipazione a motivo del proprio abbandono, in
quell'epoca, del mercato del polipropilene, dal momento che la Commissione,
segnatamente, aveva potuto dedurre dalla risposta dell'Anic alla richiesta di
informazioni che quest'ultima era rimasta presente sul mercato del polipropilenefino all'aprile del 1983. Pertanto, secondo il Tribunale, non era inverosimile che
l'Anic avesse comunicato agli altri produttori alla fine del 1982 le sue aspirazioni
ai fini della fissazione di quote per il primo trimestre 1983, per cui occorreva
accertare se la Commissione avesse provato sufficientemente tale circostanza.
- 38.
- In proposito, ai punti 175-177 il Tribunale ha rilevato che la Commissione, dal
canto suo, si era potuta basare su una nota manoscritta, redatta da un dipendente
dell'ICI e datata 28 ottobre 1982, nella quale venivano espresse le aspirazioni
dell'Anic in materia di quantitativi di vendita e le proposte della stessa circa le
quote da assegnare agli altri produttori, il che, secondo il Tribunale, configurava
una partecipazione circoscritta alle trattative per la fissazione di quote per il primo
trimestre del 1983.
- 39.
- Il Tribunale ne ha concluso, al punto 178, che la Commissione aveva
sufficientemente provato, da un lato, che l'Anic faceva parte dei produttori di
polipropilene fra i quali si erano prodotti concorsi di volontà vertenti sugli obiettivi
di quantitativi di vendita per gli anni 1979 e 1980 e sulla limitazione delle loro
vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente, per il 1981 e per il
primo semestre 1982, menzionati nella decisione polipropilene e che si inserivano
in un sistema di quote, e, dall'altro, che alla fine dell'ottobre 1982 l'Anic aveva
comunicato all'ICI le sue aspirazioni in materia di quantitativi di vendita per il
primo trimestre del 1983. Per contro, secondo il Tribunale, la Commissione non
aveva sufficientemente provato che l'Anic facesse parte dei produttori di
polipropilene fra i quali si erano prodotti concorsi di volontà vertenti sulla
limitazione delle loro vendite mensili, con riferimento ad un periodo precedente,
per il secondo trimestre del 1982.
Sull'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE
La qualificazione giuridica
- 40.
- Ai punti 196 e 197 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato che la
Commissione aveva qualificato ciascun elemento di fatto, in via principale, come
accordo o, in subordine, come pratica concordata ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. Al
punto 198, riferendosi alle sentenze della Corte 15 luglio 1970, causa 41/69, ACF
Chemiefarma/Commissione (Racc. pag. 661), e 29 ottobre 1980, cause riunite
209/78-215/78 e 218/78, Van Landewyck e a./Commissione (Racc. pag. 3125), il
Tribunale ha rilevato che, perché sussista un accordo ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE,
è sufficiente che le imprese interessate abbiano espresso la comune volontà di
comportarsi sul mercato in un determinato modo. La Commissione pertanto poteva
qualificare come accordi i concorsi di volontà tra l'Anic e gli altri produttori,
vertenti su iniziative in materia di prezzi, su obiettivi in materia di quantitativi di
vendita per il 1979 e il 1980 e su misure di limitazione delle vendite mensili con
riferimento a un periodo precedente per il 1981 e per il primo semestre del 1982.
- 41.
- Per definire la nozione di pratica concordata, il Tribunale, al punto 199, si è
richiamato alla sentenza della Corte 16 dicembre 1975, cause riunite 40/73-48/73,
50/73, 54/73-56/73, 111/73, 113/73 e 114/73, Suiker Unie e a./Commissione (Racc.
pag. 1663). Quanto al caso di specie, al punto 200 esso ha osservato che l'Anic
aveva partecipato a riunioni aventi ad oggetto la fissazione di obiettivi in materia
di prezzi e di quantitativi di vendita e comportanti scambi di informazioni fra
imprese concorrenti a questo proposito e che aveva quindi preso parte ad una
concertazione avente lo scopo di influire sul comportamento dei produttori sul
mercato e di rendere manifesto il comportamento che ciascuno di loro si
proponeva di tenere sul mercato. Al punto 201 il Tribunale ha aggiunto che l'Anic
non aveva soltanto perseguito lo scopo di eliminare anticipatamente l'incertezza
quanto al comportamento futuro dei suoi concorrenti, ma aveva dovuto
necessariamente tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni
ottenute nel corso delle dette riunioni per definire la condotta che essa intendeva
seguire sul mercato. Del pari, secondo il Tribunale, i suoi concorrenti, per definire
la condotta che intendevano seguire sul mercato, avevano dovuto necessariamente
tener conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni loro rivelate
dall'Anic circa il comportamento che questa aveva deciso, o prevedeva, di tenere
sul mercato. Al punto 202 il Tribunale ha concluso che la Commissione,
considerato lo scopo, aveva giustamente qualificato in subordine come pratiche
concordate ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE le riunioni periodiche alle quali l'Anic
aveva partecipato tra la fine del 1978 o l'inizio del 1979 e la metà del 1982, nonché
la comunicazione dell'Anic all'ICI, a fine ottobre 1982, delle proprie aspirazioni in
materia di quantitativi di vendita per il primo trimestre del 1983.
- 42.
- In merito all'esistenza di un'infrazione unica, qualificata all'art. 1 della decisione
polipropilene come «accordo e pratica concordata», dopo aver ricordato, al punto
203, che le varie pratiche concordate e i vari accordi si inserivano nel caso di
specie, data l'identità dei loro scopi, in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione
di obiettivi in materia di prezzi e di quote, il Tribunale ha sottolineato, al punto
204, che tali sistemi facevano parte, a loro volta, di una serie di iniziative delle
imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico, quello di falsare il
normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Secondo il Tribunale
sarebbe quindi artificioso frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato
da un'unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte. Infatti, l'Anic aveva
partecipato per anni ad un insieme integrato di sistemi costituenti un'infrazione
unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche
concordate illeciti.
- 43.
- Al punto 205 il Tribunale ha rilevato, pertanto, che la Commissione poteva
qualificare tale infrazione unica come «accordo e pratica concordata», in quanto
essa era composta ad un tempo di elementi che andavano qualificati «accordi» e
di elementi da qualificare «pratiche concordate». A giudizio del Tribunale, di
fronte ad un'infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita dalla Commissione
nell'art. 1 della decisione polipropilene doveva essere intesa non come una qualifica
che richiedeva simultaneamente e cumulativamente la prova che ciascuno di tali
elementi di fatto possedeva gli elementi costitutivi di un accordo e di una pratica
concordata, ma nel senso che essa designava un insieme complesso di elementi di
fatto, taluni dei quali erano stati qualificati accordi ed altri pratiche concordate ai
sensi dell'art. 81, n. 1, CE, il quale non prevede qualificazioni specifiche per questo
tipo di infrazione complessa. Peraltro, secondo il punto 206, la Commissione aveva
provato la sussistenza, nel caso dell'Anic, di ciascuno degli elementi costitutivi di
tale infrazione durante il periodo della sua partecipazione al sistema delle riunioni
periodiche e non le aveva dunque attribuito la responsabilità del comportamento
di altri produttori.
L'effetto restrittivo sulla concorrenza
- 44.
- Quanto all'argomento dell'Anic volto a dimostrare che la sua partecipazione alle
riunioni periodiche di produttori di polipropilene non aveva né oggetto né effetto
anticoncorrenziale, il Tribunale ha ricordato, al punto 215, che queste riunioni
avevano avuto per oggetto di restringere la concorrenza all'interno del mercato
comune, segnatamente mediante la fissazione di obiettivi in materia di prezzi e di
quantitativi di vendita e che, di conseguenza, la sua partecipazione a tali riunioni
non era priva di oggetto anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. Al punto
216, peraltro, il Tribunale ha considerato che non si trattava di stabilire se la
partecipazione individuale dell'Anic all'infrazione avesse potuto restringere la
concorrenza, bensì se l'infrazione alla quale essa aveva partecipato assieme ad altri
avesse potuto sortire tale effetto. Il Tribunale ha osservato che le imprese
interessate detenevano la quasi totalità di tale mercato, cosa che indicava
manifestamente che l'infrazione da esse congiuntamente commessa aveva potuto
restringere la concorrenza.
Il pregiudizio del commercio fra Stati membri
- 45.
- Al punto 223 il Tribunale ha osservato che, alla luce dell'art. 81, n. 1, CE, la
Commissione non aveva l'obbligo di dimostrare che la partecipazione dell'Anic ad
un accordo ed a una pratica concordata avesse avuto un effetto sensibile sugli
scambi fra Stati membri, ma soltanto che gli accordi e le pratiche concordate
potessero pregiudicare il commercio fra Stati membri. A questo proposito, e con
riferimento alla sentenza Van Landewyck e a./Commissione, già citata, il Tribunale
ha constatato che le restrizioni della concorrenza rilevate nel caso di specie
potevano sviare i flussi commerciali dall'orientamento che avrebbero altrimenti
avuto. Peraltro, secondo il punto 224, l'Anic non poteva invocare l'esiguità della sua
quota di mercato poiché l'infrazione che essa aveva commesso congiuntamente ad
altri poteva pregiudicare il commercio fra Stati membri. Il Tribunale ha quindi
concluso, al punto 225, che la Commissione aveva provato sufficientemente che
l'infrazione alla quale l'Anic aveva partecipato poteva pregiudicare il commercio
fra Stati membri e che non era necessario che essa dimostrasse che la
partecipazione individuale dell'Anic avesse pregiudicato gli scambi fra Stati membri.
- 46.
- Da quanto precede, al punto 227 il Tribunale ha desunto, in primo luogo, che,
siccome la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione nel caso dell'Anic
per il periodo anteriore alla fine del 1978 o all'inizio del 1979 nonché per il periodo
successivo alla fine dell'ottobre 1982 non era suffragata da prove sufficienti, l'art.
1 della decisione polipropilene doveva essere annullato nella parte in cui dichiarava
che l'Anic aveva partecipato all'infrazione in tali periodi. In secondo luogo, che,
siccome anche la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione nel caso
dell'Anic per il periodo successivo alla metà del 1982 per quanto riguardava la sua
partecipazione al sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene,
alle iniziative in materia di prezzi nonché alla limitazione delle vendite mensili con
riferimento ad un periodo precedente non era suffragata da prove sufficienti, l'art.
1 della suddetta decisione doveva essere annullato nella parte in cui dichiarava tale
partecipazione. In terzo luogo, il Tribunale ha considerato che, siccome neppure
la ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione nel caso dell'Anic per quanto
riguardava le misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia
di prezzi era suffragata da prove sufficienti, l'art. 1 della decisione polipropilene
doveva essere annullato nella parte in cui dichiarava che l'Anic aveva preso parte
a tali misure. Per il resto, secondo il Tribunale, le censure dell'Anic relative alla
ricostruzione dei fatti e all'applicazione dell'art. 81, n. 1, CE compiute dalla
Commissione nella stessa decisione dovevano essere respinte.
Sull'imputabilità dell'infrazione alla ricorrente
- 47.
- Circa l'argomento dell'Anic sull'imputabilità dell'infrazione, secondo il quale la
Commissione avrebbe dovuto imputare una parte dell'infrazione compiuta ad altri
produttori italiani la Monte e la SIR con i quali l'Anic aveva collaborato a
seguito di ristrutturazioni, il Tribunale ha ricordato anzitutto, ai punti 235 e 236,
che l'art. 81, n. 1, CE si rivolge ad entità economiche costituite da un insieme di
elementi materiali ed umani e che, una volta accertata l'esistenza di un'infrazione,
occorre determinare la persona fisica o giuridica responsabile della gestione
dell'impresa al momento in cui è stata commessa l'infrazione.
- 48.
- In secondo luogo, il Tribunale ha rilevato al punto 237 che, qualora il soggetto
responsabile della gestione dell'impresa abbia cessato di esistere giuridicamente,
occorre dapprima localizzare l'insieme degli elementi materiali ed umani che hanno
concorso alla commissione dell'infrazione e poi identificare la persona che è
divenuta responsabile della gestione del detto insieme, allo scopo di evitare che, a
seguito della scomparsa del soggetto che era responsabile della sua gestione al
momento in cui è stata commessa l'infrazione, l'impresa possa non rispondere di
quest'ultima.
- 49.
- Ai punti 238-242 il Tribunale ha osservato che, nel caso dell'Anic, la persona
giuridica responsabile della gestione dell'impresa al momento dell'infrazione aveva
continuato ad esistere fino all'adozione della decisione della Commissione e quindi
quest'ultima le aveva giustamente imputato l'infrazione. Il Tribunale ha aggiunto
che il caso della Saga Petrokjemi, menzionato dall'Anic, era diverso, in quanto la
persona giuridica corrispondente aveva cessato di esistere a seguito della sua
fusione con la Statoil. Per quanto riguarda l'asserita imputazione all'Anic di atti
commessi dalla SIR, il Tribunale ha sottolineato che l'infrazione era stata accertata
nei confronti dell'Anic in base ai soli atti di questa e che la Commissione aveva
dichiarato che un'eventuale infrazione commessa dalla SIR avrebbe dovuto essere
addebitata a questa stessa impresa, ma che motivi di opportunità l'avevano indotta
a non promuovere un procedimento nei suoi confronti.
Sull'importo dell'ammenda
- 50.
- Ai punti 259-261 il Tribunale, dopo aver constatato che, in base alle sue
valutazioni, la durata dell'infrazione era stata più breve di quella constatata dalla
Commissione, ha dichiarato che per questo motivo l'importo dell'ammenda doveva
essere ridotto.
- 51.
- Quanto alla gravità dell'infrazione, ai punti 264 e 265 il Tribunale ha rilevato che
la Commissione aveva correttamente accertato il ruolo svolto dall'Anic nel corso
della sua partecipazione all'infrazione e che giustamente si era basata su tale ruolo
nel calcolare l'ammenda. Inoltre, secondo il Tribunale, i fatti accertati attestavano
con la loro intrinseca gravità in particolare la fissazione di obiettivi in materia di
prezzi e di quantitativi di vendita che l'Anic non aveva agito per imprudenza né
per negligenza, ma intenzionalmente.
- 52.
- In merito all'argomento dell'Anic secondo il quale la Commissione non aveva
tenuto conto correttamente del posto da essa occupato sul mercato per
determinare l'importo dell'ammenda, il Tribunale ha considerato ai punti 269-275,
che la Commissione aveva, da un lato, definito i criteri per la fissazione del livellogenerale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione
polipropilene (punto 108 di tale decisione), criteri che giustificano ampiamente il
livello generale delle ammende inflitte, e, dall'altro, aveva definito i criteri
pertinenti e sufficienti per l'equa ponderazione delle ammende inflitte a ciascuna
impresa (punto 109 della decisione). Per quanto riguarda quest'ultima categoria di
criteri, considerati pertinenti e sufficienti, il Tribunale ha osservato che, per
determinare l'ammontare dell'ammenda da infliggere a ciascuna delle imprese, la
Commissione si era riferita al posto da esse occupato sul mercato comunitario del
polipropilene. Secondo il Tribunale, il fatto che la Commissione non avesse indicato
nella decisione polipropilene le cifre prese in considerazione in proposito non ha
potuto inficiare la legittimità della decisione, poiché le cifre pertinenti, la cui
esattezza non è stata contestata dall'Anic, sono state prodotte dalla Commissione
nel procedimento dinanzi al Tribunale. Ne consegue, secondo il Tribunale, che per
calcolare l'importo dell'ammenda la Commissione aveva valutato correttamente il
posto occupato dall'Anic sul mercato comunitario del polipropilene.
- 53.
- Poiché l'Anic aveva fatto valere che la Commissione avrebbe dovuto tener conto
degli effetti dell'infrazione, in particolare del comportamento effettivo da essa
tenuto sul mercato in relazione sia ai prezzi sia ai quantitativi, comportamento che
avrebbe potuto spiegarsi a prescindere da qualsiasi partecipazione ad accordi o a
pratiche concordate, o in subordine che la sua eventuale partecipazione non aveva
prodotto effetti sulla concorrenza e sugli scambi fra Stati membri, il Tribunale ha
rilevato, al punto 279, che la Commissione aveva fatto una distinzione fra due tipi
di effetti: da un lato, le istruzioni in materia di prezzi impartite dai produttori ai
rispettivi uffici vendite; dall'altro, l'evoluzione dei prezzi fatturati ai singoli clienti.
Secondo il punto 280, il primo tipo di effetti era stato sufficientemente comprovato
dalla Commissione sulla base delle numerose istruzioni sui prezzi impartite dai vari
produttori. Per quanto riguarda il secondo tipo di effetti, al punto 281 il Tribunale
ha rilevato che dalla decisione polipropilene risultava che la Commissione aveva
tenuto conto, per mitigare l'entità delle sanzioni, del fatto che in generale le
iniziative in materia di prezzi non avevano conseguito appieno il loro obiettivo e
che non esistevano misure coattive per assicurare l'osservanza delle quote o di altre
decisioni. Ai punti 282 e 283 il Tribunale ha concluso che la Commissione aveva
giustamente preso interamente in considerazione il primo tipo di effetti e tenuto
conto della limitatezza del secondo tipo di effetti, in una misura che l'Anic non
aveva dimostrato essere stata insufficiente, ricordando di aver già respinto
l'argomento dell'Anic relativo all'esiguità della sua quota di mercato.
- 54.
- Al punto 290 il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva tenuto conto del
fatto che per un lungo periodo le imprese avevano subito perdite sostanziali nelle
loro operazioni relative al settore del polipropilene, il che attestava che essa aveva
tenuto conto anche delle sfavorevoli condizioni economiche del settore allo scopo
di determinare il livello generale delle ammende. Peraltro, secondo il punto 291,
il fatto che la Commissione avesse ritenuto in passato di tener conto della
situazione di crisi in cui versava il settore economico interessato non poteva
obbligarla a tener conto allo stesso modo di una siffatta situazione nel caso di
specie.
- 55.
- Il Tribunale ha ritenuto infine, al punto 295, che la mancanza di precedenti
infrazioni non poteva costituire una circostanza attenuante e, al punto 299, che la
Commissione si era basata su una qualificazione giuridica corretta dell'infrazione
per calcolare l'importo dell'ammenda da infliggere all'Anic.
- 56.
- Il Tribunale ha concluso, al punto 301, che l'ammenda inflitta all'Anic era adeguata
alla gravità dell'infrazione accertata delle norme sulla concorrenza, ma doveva
essere ridotta in ragione della minore durata della detta infrazione. In primo luogo,
secondo il punto 302, la detta durata era stata ridotta di quattordici mesi su
sessantadue per il periodo che va da circa il novembre 1977 alla fine del 1978 o
all'inizio del 1979. Tuttavia, la Commissione aveva già tenuto conto, per
determinare l'importo delle ammende, del fatto che il meccanismo che aveva reso
operante l'infrazione era stato definitivamente messo a punto solo all'inizio del
1979. In secondo luogo, secondo il punto 303, la durata dell'infrazione era stata
ridotta di due mesi per il periodo compreso tra la fine di ottobre e la fine del
dicembre 1982 o l'inizio del 1983, periodo nel quale l'infrazione aveva rivestito una
particolare gravità. In terzo luogo, secondo il punto 304, dopo la metà del 1982 la
Commissione non aveva provato la partecipazione della ricorrente ad alcuno degli
elementi costitutivi dell'infrazione, a prescindere dalla comunicazione fatta dall'Anic
all'ICI, alla fine dell'ottobre 1982, circa le proprie aspirazioni in materia di
quantitativi di vendita per il primo trimestre 1983. In quarto luogo, secondo il
punto 305 la Commissione non aveva sufficientemente dimostrato che l'Anic avesse
partecipato alle misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in
materia di prezzi. Pertanto, il Tribunale ha dichiarato che l'importo dell'ammenda
doveva essere ridotto del 40%.
- 57.
- Di conseguenza, il Tribunale ha dichiarato e statuito:
1) L'art. 1 della decisione polipropilene, nella parte in cui dichiara che l'Anic
ha partecipato
all'infrazione prima della fine del 1978 o dell'inizio del 1979 e dopo
la fine dell'ottobre 1982;
al sistema delle riunioni periodiche di produttori di polipropilene, alle
iniziative in materia di prezzi e alla limitazione delle vendite mensili
con riferimento ad un precedente periodo dopo la metà del 1982;
a misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia
di prezzi,
è annullato.
2) L'ammenda inflitta alla ricorrente nell'art. 3 della suddetta decisione è
fissata in 450 000 ECU, ossia LIT 662 215 500.
3) Per il resto il ricorso è respinto.
4) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
Il ricorso contro la sentenza del Tribunale di primo grado
- 58.
- Nel suo ricorso la Commissione conclude che la Corte voglia:
annullare senza rinvio la sentenza impugnata nelle parti di cui al punto 1,
secondo e terzo trattino del dispositivo;
fissare l'importo dell'ammenda a 562 500 ECU;
dichiarare inammissibili le conclusioni dell'Anic quanto all'annullamento
della decisione polipropilene;
rigettare totalmente i motivi d'impugnazione formulati dall'Anic nei
confronti della sentenza impugnata;
condannare l'Anic alle spese.
- 59.
- L'Anic conclude che la Corte voglia:
respingere in toto l'impugnazione proposta dalla Commissione avverso la
sentenza impugnata;
annullare la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria
motivazione ed erronea applicazione del diritto quanto alla determinazione
della data della fine della partecipazione dell'Anic all'infrazione, fissando
tale data al giugno e non all'ottobre 1982, e, dopo aver annullato la
corrispondente parte dell'art. 1 della decisione polipropilene, ridurre
conseguentemente l'ammenda inflitta all'Anic o rinviare al Tribunale ai fini
di tali adempimenti;
annullare la sentenza impugnata per insufficiente e contraddittoria
motivazione ed erronea applicazione del diritto quanto ai principi applicati
in materia di responsabilità, di accertamento dell'infrazione, di
qualificazione giuridica e gravità della stessa, nonché rivalutare gli elementi
e i criteri per la determinazione dell'ammenda inflitta all'Anic e, dopo aver
annullato la corrispondente parte dell'art. 3 della decisione polipropilene,
ridurre idoneamente tale ammenda o, in alternativa, rinviare al Tribunale
ai fini di tali adempimenti;
condannare la Commissione al pagamento delle spese, sia nel giudizio di
primo grado sia nel presente giudizio.
- 60.
- L'Anic conclude inoltre che la Corte voglia adottare le misure idonee a verificare
se la decisione polipropilene sia stata adottata nel rispetto delle procedure previste
e, in caso negativo, dichiararla inesistente o annullarla per quanto riguarda l'Anic.
- 61.
- A sostegno del suo ricorso la Commissione deduce due motivi attinenti a una
violazione del diritto comunitario, riguardanti, il primo, l'erronea interpretazione
della decisione polipropilene e, il secondo, la contraddizione tra la motivazione e
il dispositivo della sentenza impugnata. Questi vizi avrebbero anche causato
l'erronea fissazione dell'importo dell'ammenda.
- 62.
- A sostegno dell'impugnazione incidentale l'Anic deduce il motivo della violazione
del diritto comunitario basato sull'insufficiente e contraddittoria motivazione della
sentenza impugnata nonché sull'erronea applicazione del diritto e relativo, in primo
luogo, ai vizi che inficiano il procedimento di adozione della decisione
polipropilene; in secondo luogo, alla violazione del principio della responsabilità
personale; in terzo luogo, all'accertamento erroneo dell'infrazione; in quarto luogo,
all'erronea qualificazione giuridica di quest'ultima; in quinto luogo, all'erronea
imputazione della responsabilità; in sesto luogo, all'erronea valutazione della gravità
dell'infrazione e, in settimo luogo, all'erronea fissazione dell'importo dell'ammenda.
- 63.
- Su domanda della Commissione, e nonostante l'opposizione dell'Anic, il
procedimento è stato sospeso con decisione del presidente della Corte 27 luglio
1992 sino al 15 settembre 1994 al fine di esaminare le conseguenze da trarre dalla
sentenza 15 giugno 1994, causa C-137/92 P, Commissione/BASF e a. (Racc. pag.
I-2555; in prosieguo: la «sentenza PVC della Corte»), pronunciata a seguito del
ricorso proposto contro la sentenza del Tribunale 27 febbraio 1992, cause riunite
T-79/89, da T-84/89 a T-86/89, T-89/89, T-91/89, T-92/89, T-94/89, T-96/89, T-98/89,
T-102/89 e T-104/89, BASF e a./Commissione (Racc. pag. II-315; in prosieguo: la
«sentenza PVC del Tribunale»).
Il ricorso incidentale dell'Anic
La procedura di adozione della decisione polipropilene
- 64.
- Con il primo motivo del ricorso incidentale, che conviene esaminare per primo,
l'Anic sostiene che, alla luce delle sentenze della Corte e del Tribunale nella causa
PVC, a suo giudizio la Commissione, nell'adottare la decisione polipropilene, non
ha rispettato le norme di procedura applicabili, in particolare quelle che riguardano
sia la competenza per l'adozione degli atti in tutte le lingue facenti fede sia
l'adempimento delle formalità relative alla loro autentica. L'Anic ritiene che
esistano indizi sufficienti al riguardo ed asserisce che, in ogni caso, la Corte ha il
potere di verificare se il testo in lingua italiana sia stato adottato e autenticato
regolarmente. A tal fine la Corte potrebbe acquisire agli atti i nastri registrati e i
verbali dell'udienza svoltasi fra il 18 e il 22 novembre 1991 dinanzi al Tribunale
nella causa PVC. Se la Corte riscontrasse che la decisione polipropilene non è stata
adottata in modo regolare, essa dovrebbe dichiararla inesistente o, in subordine,
annullarla per quanto concerne l'Anic.
- 65.
- In risposta alle obiezioni della Commissione sulla ricevibilità di tale motivo, l'Anic
sostiene che l'art. 116 del regolamento di procedura della Corte le consente di
chiedere il rigetto dell'impugnazione, l'annullamento della sentenza impugnata e
la declaratoria di invalidità della decisione polipropilene, conformemente alle
conclusioni dedotte in primo grado. Così facendo, non modificherebbe affatto
l'oggetto del giudizio. Essa rileva che, in ogni caso, l'art. 42, n. 2, del regolamento
di procedura della Corte che l'art. 118 dichiara applicabile ai ricorsi avverso le
sentenze del Tribunale ammette un'eccezione al principio generale
dell'improponibilità di motivi nuovi in corso di causa quando tali nuovi motivi si
basino su elementi di diritto e di fatto emersi durante il procedimento. Tale
sarebbe il caso degli elementi emersi nel corso del procedimento PVC dinanzi al
Tribunale. Inoltre, la presenza di vizi di procedura tali da poter inficiare la validità
della decisione polipropilene, fino all'estrema conseguenza dell'inesistenza, sarebbe
questione di ordine pubblico sollevabile d'ufficio dalla Corte.
- 66.
- La Commissione osserva che tale motivo e le conclusioni cui conduce sono
manifestamente irricevibili ai sensi dell'art. 119 del regolamento di procedura della
Corte. Le critiche dell'Anic sarebbero dirette contro la decisione polipropilene e
non contro la sentenza impugnata, dal momento che tale motivo non è stato
sollevato davanti al Tribunale. Non potendo identificare alcun punto della sentenza
cui riferire la critica, l'Anic avrebbe infatti concluso che la decisione polipropilene
dev'essere dichiarata inesistente o, in subordine, annullata. Gli artt. 113 e 116 del
regolamento di procedura indicherebbero che le conclusioni devono avere per
oggetto l'annullamento totale o parziale della decisione del Tribunale,
conformemente alla concezione dell'impugnazione di cui all'art. 49 dello Statuto CE
della Corte di giustizia. Inoltre, sempre secondo gli artt. 113 e 116, l'impugnazione
non può modificare l'oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale.
- 67.
- Al riguardo occorre ricordare, da un lato, che ai sensi dell'art. 51, primo comma,
dello Statuto CE della Corte di giustizia l'impugnazione dinanzi alla Corte può
essere fondata su mezzi relativi all'incompetenza del Tribunale, a vizi della
procedura dinanzi al Tribunale recanti pregiudizio agli interessi della parte
ricorrente nonché alla violazione del diritto comunitario da parte del Tribunale.
- 68.
- Secondo una giurisprudenza costante, consentire ad una parte di sollevare per la
prima volta dinanzi alla Corte un motivo che essa non aveva dedotto dinanzi alTribunale equivarrebbe a consentirle di sottoporre alla Corte, la cui competenza
in materia di ricorsi avverso decisioni del Tribunale di primo grado è limitata, una
controversia più ampia di quella di cui era stato investito il Tribunale. Nell'ambito
di un siffatto ricorso, la competenza della Corte è pertanto limitata alla valutazione
della soluzione giuridica fornita dal Tribunale con riguardo ai motivi discussi
dinanzi ad esso (v., in particolare, sentenze 1° giugno 1994, causa C-136/92 P,
Commissione/Brazzelli Lualdi e a., Racc. pag. I-1981, punto 59, e 28 maggio 1998,
causa C-7/95 P, Deere/Commissione, Racc. pag. I-3111, punto 62).
- 69.
- Nella fattispecie è pacifico che l'Anic non ha presentato dinanzi al Tribunale alcuna
censura concernente la regolarità del procedimento di adozione della decisione
polipropilene.
- 70.
- D'altro lato, l'impugnazione verte solo sulla sentenza impugnata e, ai sensi dell'art.
54, primo comma, dello Statuto CE della Corte, solo ove tale sentenza venisse
annullata la Corte potrebbe statuire essa stessa sulla controversia. Di conseguenza,
finché la sentenza impugnata non sia annullata, la Corte non deve conoscere di
eventuali vizi della decisione polipropilene.
- 71.
- Pertanto, il primo motivo dev'essere dichiarato irricevibile. E' altresì irricevibile, per
identità di motivi, la domanda alla Corte di prendere misure per stabilire se,
adottando la decisione polipropilene, la Commissione abbia rispettato le norme di
procedura applicabili. Solo qualora la sentenza impugnata fosse annullata occorrerà
verificare se, come asserisce l'Anic, la Corte debba esaminare d'ufficio il problema
dell'inesistenza della decisione polipropilene.
La violazione del principio della responsabilità personale
- 72.
- Con il secondo motivo l'Anic critica il Tribunale per aver commesso un errore di
diritto nel considerarla responsabile di tutti i comportamenti ascrivibili alle imprese
coinvolte, pur nell'impossibilità di imputarle le singole infrazioni. Inoltre, la
sentenza impugnata presenterebbe un vizio di motivazione, in quanto la questione
dell'attribuzione di una responsabilità collettiva non sarebbe stata discussa dal
Tribunale in alcuna parte della sentenza. I punti citati dalla Commissione a questo
proposito si riferirebbero soltanto alla questione connessa, ma non identica,
dell'infrazione unica.
- 73.
- La partecipazione, insieme ad altre imprese, ad una violazione dell'art. 81 CE non
potrebbe implicare l'attribuzione a tali imprese di comportamenti messi in atto nel
corso di un periodo piuttosto lungo con forma, intensità e durata diversa per tutte
le imprese partecipanti, a maggior ragione quando tali società abbiano dimostrato
di aver svolto un ruolo limitato in termini di durata e di gravità dell'infrazione
effettivamente commessa. Un ragionamento del genere contrasterebbe con il
principio della responsabilità penale personale, qui applicabile per analogia; il
Tribunale avrebbe proceduto ad una ingiustificata imputazione di responsabilità per
azioni alle quali sarebbe stata dimostrata la mancata partecipazione dell'Anic.
- 74.
- L'Anic osserva che non vanno confusi i concetti di infrazione unica e di
responsabilità collettiva. Il primo sarebbe un artificio classificatorio per riunire
idealmente vari comportamenti materialmente frazionati. La qualificazione di
infrazione unica consentirebbe forse di sollevare la Commissione dall'onere di
provare la materiale partecipazione di ciascuna impresa a ciascuna azione e a
prolungare i tempi di prescrizione, ma non potrebbe trasformarsi in criterio di
attribuzione di responsabilità e comportare quindi la responsabilità dell'Anic per
il complesso dei comportamenti di tutte le imprese sanzionate nel periodo
considerato.
- 75.
- Nel caso di specie ciò equivarrebbe all'assenza di verifica delle singole prove a
carico e, con l'applicazione del principio dell'infrazione unica, da cui discenderebbe
quello di responsabilità collettiva, si giungerebbe alla violazione dei diritti della
difesa delle parti. Inoltre, dal punto 109 della decisione polipropilene si
desumerebbe che questo ragionamento porta a non considerare il livello di
attivismo di ciascuna impresa all'atto della fissazione dell'ammenda.
- 76.
- La Commissione osserva che l'Anic rimette qui in questione la concezione
dell'infrazione unica, accolta dal Tribunale ai punti 203 e 204 della sentenza
impugnata. Le varie azioni concertate messe in opera in un determinato contesto
temporale dalle imprese produttrici di polipropilene avrebbero fatto parte di un
disegno unitario mirante a sostenere il prezzo di tale prodotto, disegno unitario che
corrisponderebbe quindi ad una infrazione unica, concretatasi in varie azioni. Ciò
comporterebbe la responsabilità di ciascuna impresa per il complesso
dell'infrazione, a prescindere dalla partecipazione a questa o quell'azione, senza
che ciò escluda una presa in considerazione del maggiore o minore attivismo
dell'impresa interessata ai fini della fissazione dell'ammenda.
- 77.
- La Commissione sottolinea che la qualificazione di infrazione unica non deriva da
un concetto giuridico, ma è una qualificazione dei fatti che presuppone la
constatazione del legame che unisce vari comportamenti concertati, miranti ad un
unico obiettivo in una situazione economica ben precisa. Non si potrebbe escludere
in astratto che certi fatti possano ricevere la qualificazione di infrazione unica.
Pertanto, la Commissione e il Tribunale avrebbero potuto tutt'al più commettere
un errore nella qualificazione dei fatti, ma certamente non un errore di diritto. La
detta qualificazione non sarebbe in contrasto col principio della responsabilità
penale personale, ammesso che tale principio sia applicabile per analogia al caso
di specie.
- 78.
- In proposito va riconosciuto, in primo luogo, che, con riguardo alla natura delle
infrazioni di cui trattasi nonché alla natura e al grado di severità delle sanzioni
conseguenti, la responsabilità per la commissione di tali infrazioni riveste carattere
personale.
- 79.
- In secondo luogo, va rilevato che gli accordi e le pratiche concordate di cui all'art.
81, n. 1, CE derivano necessariamente dal concorso di più imprese, tutte coautrici
dell'infrazione, la cui partecipazione può però presentare forme differenti a
seconda, segnatamente, delle caratteristiche del mercato interessato e della
posizione di ciascuna impresa su di esso, degli scopi perseguiti e delle modalità di
esecuzione scelte o previste.
- 80.
- Tuttavia, la semplice circostanza che ciascuna impresa partecipi all'infrazione
secondo forme ad essa peculiari non basta ad escluderne la responsabilità per il
complesso dell'infrazione, ivi compresi i comportamenti materialmente attuati da
altre imprese partecipanti che però condividono il medesimo oggetto o il medesimo
effetto anticoncorrenziale.
- 81.
- Va ricordato, in terzo luogo, che l'art. 81 CE vieta gli accordi tra imprese e le
decisioni di associazioni di imprese, compresi i comportamenti che costituiscono
attuazione di tali accordi o decisioni, nonché le pratiche concordate che possano
pregiudicare il commercio intracomunitario ed abbiano oggetto o effetto
anticoncorrenziale. Di conseguenza, una violazione di tale articolo può risultare non
soltanto da un atto isolato, ma anche da una serie di atti o persino da un
comportamento continuato. Tale interpretazione non può essere contestata sulla
base del fatto che uno o più elementi di questa serie di atti o di questo
comportamento continuato potrebbero altresì costituire di per sé una violazione del
suddetto art. 81 CE.
- 82.
- Nel caso di specie, al punto 204 della sentenza impugnata il Tribunale ha osservato
che gli accordi e le pratiche concordate accertati si inserivano, data l'identità dei
loro scopi, nell'ambito di sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di obiettivi in
materia di prezzi e di quote, sistemi che facevano parte a loro volta di una serie
di iniziative delle imprese di cui trattasi miranti ad un unico scopo economico,
quello di falsare l'andamento dei prezzi. Esso ha ritenuto che fosse artificioso
frazionare tale comportamento continuato, caratterizzato da un'unica finalità,
ravvisandovi più infrazioni distinte, mentre si trattava al contrario di un'infrazione
unica che si è gradualmente concretata sia attraverso accordi sia attraverso pratiche
concordate.
- 83.
- Di conseguenza, il Tribunale ha potuto giustamente ritenere che un'impresa che
avesse partecipato ad un'infrazione del genere attraverso comportamenti propri,
rientranti nelle nozioni di accordo o pratica concordata aventi oggetto
anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE e diretti a contribuire alla
realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, fosse responsabile, per tutta la
durata della sua partecipazione alla detta infrazione, anche dei comportamenti
attuati da altre imprese nell'ambito della medesima infrazione. Tale è infatti il caso
ove si accerti che l'impresa di cui trattasi era a conoscenza dei comportamenti
illeciti delle altre partecipanti o che poteva ragionevolmente prevederli ed era
pronta ad accettarne i rischi.
- 84.
- Contrariamente a quanto sostiene l'Anic, una simile conclusione non contraddice
il principio della responsabilità personale per infrazioni di questo tipo. Infatti, essa
risponde ad una nozione ampiamente diffusa negli ordinamenti giuridici degli Stati
membri relativa all'imputazione della responsabilità, per infrazioni commesse da
più soggetti, in funzione della loro partecipazione all'infrazione nel suo complesso,
nozione che, in tali sistemi giuridici, non è considerata contraria alla responsabilità
personale.
- 85.
- Né una simile interpretazione equivale a trascurare l'analisi individuale delle prove
a carico, in spregio alle norme applicabili in tema di prova, o a violare i diritti della
difesa delle imprese coinvolte.
- 86.
- Innanzitutto, in caso di controversia sulla sussistenza di un'infrazione alle regole di
concorrenza, spetta alla Commissione fornire la prova delle infrazioni che essa
constata e produrre gli elementi di prova idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti
che integrano l'infrazione (sentenza 17 dicembre 1998, causa C-185/95 P,
Baustahlgewebe/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 58). In
quest'ambito spetta in particolare alla Commissione produrre tutti gli elementi che
portino a concludere nel senso della partecipazione di un'impresa a una simile
infrazione e della sua responsabilità per i diversi elementi che comporta.
- 87.
- Ove si tratti, come nel caso di specie, di accordi e pratiche concordate a scopo
anticoncorrenziale, la Commissione deve in particolare provare che l'impresa ha
inteso contribuire con il proprio comportamento agli obiettivi comuni perseguiti da
tutti i partecipanti e che era a conoscenza dei comportamenti materiali previsti o
attuati da altre imprese nel perseguire i medesimi obiettivi, oppure che poteva
ragionevolmente prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi.
- 88.
- Orbene, da un lato, il Tribunale ha osservato, al punto 204 citato in precedenza,
che tutte le iniziative delle imprese partecipanti perseguivano uno scopo
anticoncorrenziale comune. Dall'altro, da tutte le constatazioni di fatto compiute
dal Tribunale ai punti 63-178 della sentenza impugnata in merito ai diversi elementi
dell'infrazione risulta che esso ha valutato la partecipazione dell'Anic a ciascuno
dei suddetti elementi solo in funzione del suo comportamento specifico, del
contributo che essa intendeva apportare in tal modo alla realizzazione di ciascuno
di tali elementi e della conoscenza che essa aveva dei comportamenti previsti o
attuati da altre imprese, grazie alla sua partecipazione alle riunioni periodiche di
produttori di polipropilene. Pertanto, il Tribunale ha potuto giustamente ritenere
che la partecipazione dell'Anic all'infrazione, con il suo comportamento specifico,
ne comportasse la corresponsabilità per il complesso dell'infrazione commessa per
il periodo della sua partecipazione.
- 89.
- Inoltre, le imprese interessate sono in grado di far valere i loro diritti della difesa
sia per quanto riguarda l'addebito relativo alla loro partecipazione materiale
all'infrazione sia per quanto riguarda i comportamenti materiali di cui sono
accusate altre imprese, ma che rientrano nella medesima infrazione. Nel caso di
accordi o di pratiche concordate aventi oggetto anticoncorrenziale, esse possono
altresì far valere i suddetti diritti riguardo all'esistenza di un obiettivo comune, alla
loro intenzione di contribuire, con il proprio comportamento, all'infrazione nel suo
complesso e alla conoscenza dei comportamenti delle altre partecipanti o alla loro
prevedibilità e all'accettazione del relativo rischio.
- 90.
- Infine, il fatto che un'impresa non abbia preso parte a tutti gli elementi costitutivi
di un'intesa o che abbia svolto un ruolo secondario negli aspetti cui ha partecipato
dev'essere tenuto in considerazione nel valutare la gravità dell'infrazione e,
all'occorrenza, nel determinare l'ammenda.
- 91.
- In quarto e ultimo luogo, dal momento che l'Anic deduce appunto che il Tribunale
non ha adeguatamente tenuto conto nel determinare l'importo dell'ammenda del
suo grado di coinvolgimento nell'infrazione, i suoi addebiti si confondono con quelli
dalla stessa dedotti nell'ambito del suo sesto motivo, nel quadro del quale essi
verranno quindi esaminati.
- 92.
- Da quanto precede deriva che anche il secondo motivo va respinto.
L'erroneo accertamento dell'infrazione
- 93.
- Con il terzo motivo l'Anic ritiene che ai punti 110-113 della sentenza impugnata il
Tribunale abbia commesso un errore di diritto considerando, dopo aver appurato
la sua partecipazione alle riunioni periodiche dei produttori di polipropilene, cheessa non potesse sostenere di non aver aderito alle iniziative in materia di prezzi
che erano state decise, organizzate e controllate senza fornire indizi atti a
corroborare questa affermazione. Tale impostazione equivarrebbe ad una manifesta
inversione dell'onere della prova e ad attribuire alla partecipazione alle riunioni un
valore probatorio assoluto, esonerando così la Commissione dall'obbligo di trovare
altre conferme nel comportamento dell'impresa.
- 94.
- Ai punti 112 e 113 della sentenza impugnata il Tribunale stesso avrebbe posto
l'accento sulla mancanza di documenti da cui risulti l'adesione dell'Anic alle
iniziative in materia di prezzi nonché sull'assenza di un eventuale parallelismo tra
il comportamento dell'Anic sul mercato e ciò che si assumeva concordato tra i
produttori durante le riunioni. Di conseguenza, non si potrebbe far discendere
automaticamente dalla presenza dell'Anic alle riunioni la sua partecipazione alle
iniziative in materia di prezzi ivi dibattute. La presenza di un rappresentante
dell'impresa alle riunioni potrebbe costituire prova che costui era al corrente
dell'intesa, ma la partecipazione dell'impresa all'iniziativa collusiva sarebbe
comprovata soltanto qualora altre prove della condotta dell'impresa corroborassero
l'esistenza di una convergenza di intenti.
- 95.
- La Commissione osserva che il Tribunale non ha affatto operato un'inversione
dell'onere della prova. Una volta provata la partecipazione di un'impresa alle
riunioni, la partecipazione all'intesa sarebbe una legittima deduzione. Spetterebbe
dunque a chi sostiene di essersi dissociato dalle conclusioni sulle azioni concordate
fornire la prova espressa di questa dissociazione. L'eventuale non esecuzione delle
decisioni concordate si porrebbe su un piano diverso e non sarebbe quindi
sufficiente a negare tale partecipazione.
- 96.
- Al riguardo va osservato, da un lato, che il Tribunale, senza invertire indebitamente
l'onere della prova, aveva diritto di considerare che avendo la Commissione
potuto accertare che l'Anic aveva partecipato a riunioni durante le quali erano
state decise, organizzate e controllate iniziative in materia di prezzi spettava
all'Anic stessa provare le proprie allegazioni in base alle quali essa non avrebbe
sottoscritto tali iniziative.
- 97.
- Dall'altro, gli argomenti dell'Anic volti a dimostrare che il suo comportamento sul
mercato non era dipeso dalle iniziative sui prezzi considerate nella decisione
polipropilene sono privi di pertinenza, trattandosi nella fattispecie di accordi ai
sensi dell'art. 81 CE.
- 98.
- Infatti, al punto 198 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che la
Commissione poteva qualificare come accordi, ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, i
concorsi di volontà fra l'Anic e altri produttori di polipropilene vertenti, in
particolare, su iniziative in materia di prezzi.
- 99.
- Orbene, discende da una giurisprudenza costante che, ai fini dell'applicazione
dell'art. 81, n. 1, CE, è superfluo prendere in considerazione gli effetti concreti di
un accordo ove risulti che esso ha per oggetto di restringere, impedire o falsare il
gioco della concorrenza (sentenza 13 luglio 1966, cause riunite 56/64 e 58/64,
Consten e Grundig/Commissione, Racc. pag. 458, in particolare pag. 520; v., altresì,
in questo senso sentenze 11 gennaio 1990, causa C-277/87, Sandoz prodotti
farmaceutici/Commissione, Racc. pag. I-45, e 17 luglio 1997, causa C-219/95,
Ferriere Nord/Commissione, Racc. pag. I-4411, punti 14 e 15).
- 100.
- Pertanto, non risulta che il Tribunale abbia violato le norme applicabili in materia
di prova nel dichiarare che la Commissione aveva sufficientemente provato che
l'Anic figurava tra i produttori di polipropilene fra i quali erano intervenuti concorsi
di volontà relativi alle iniziative in materia di prezzi menzionate nella decisione
polipropilene.
- 101.
- Di conseguenza, neppure il terzo motivo può essere accolto.
L'erronea qualificazione giuridica dell'infrazione
- 102.
- Con il quarto motivo l'Anic critica il Tribunale per aver respinto ingiustamente la
sua censura relativa all'omessa qualificazione giuridica dell'infrazione come accordo
o come pratica concordata ai sensi dell'art. 81 CE.
- 103.
- In primo luogo, il Tribunale non avrebbe dato un'indicazione chiara in merito ai
criteri concreti per la qualificazione del tipo d'infrazione. Inoltre, la classificazione
operata non corrisponderebbe alla distinzione operata dalla Commissione nella
decisione, che sarebbe intesa ad utilizzare la nozione di pratica concordata come
una sorta di principio di chiusura del sistema, per evitare che restino impunite
sospette violazioni in mancanza di prove del concorso di intenti tra i produttori.
Secondo l'Anic la distinzione tra accordo e pratica concordata si rifletterebbe sullo
standard probatorio imposto alla Commissione e quindi sui diritti della difesa delle
parti. La tesi della Commissione porterebbe alla conclusione che la menzione degli
accordi all'art. 81 CE è ridondante. Se infatti la pratica concordata potesse
consistere nel mero elemento intellettuale, senza necessità di un elemento
materiale, i due concetti sarebbero ripetitivi, risolvendosi la differenza in un mero
problema di gradazione della manifestazione della volontà, l'incontro nel caso
dell'accordo e la manifestazione unilaterale della volontà nel caso della pratica
concordata. L'Anic fa valere che, per salvaguardare il carattere distinto delle due
figure, è necessario riconoscere alla pratica concordata un quid pluris sul piano
materiale volto a compensare l'elemento intellettuale più sfumato (v. conclusioni
dell'avvocato generale Gand per la sentenza ACF Chemiefarma/Commissione,
citata, e dell'avvocato generale Mayras per le sentenze 14 luglio 1972, causa 48/69,
ICI/Commissione, Racc. pag. 619, e Suiker Unie e a./Commissione, citata).
- 104.
- L'Anic rileva, in secondo luogo, che al punto 201 della sentenza il Tribunale ha
interamente adottato l'impostazione suggerita dal giudice Vesterdorf, designato
come avvocato generale dinanzi al Tribunale, in merito all'automatico effetto
anticoncorrenziale delle riunioni fra produttori di polipropilene. Una siffatta
interpretazione postulerebbe la necessità di fornire la prova contraria ad una
presunzione di intento anticoncorrenziale fondata sul solo fatto che l'interessato ha
assistito a qualche riunione, priverebbe le imprese interessate di ogni possibilità di
difesa del proprio punto di vista e sarebbe contraria alla nozione comunitaria di
pratica concordata che, al di là del preliminare momento di concertazione,
richiederebbe una pratica conforme ascrivibile ai partecipanti.
- 105.
- In terzo luogo, l'Anic sottolinea che la caratterizzazione del presunto cartello quale
infrazione unica, considerata come accordo e pratica concordata, rischia di
comportare conseguenze giuridiche pericolose. In particolare una simile
qualificazione indurrebbe a raccogliere, sotto le sembianze del concetto di
infrazione unica, comportamenti diversi posti in atto da quindici imprese nell'arco
di circa un quinquennio ed impedirebbe di discernere, tra le presunte infrazioni,
quali di esse possano essere effettivamente ascritte ad una determinata impresa.
- 106.
- In quarto luogo, l'Anic contesta al Tribunale di aver accolto la duplice
qualificazione dell'infrazione, elaborata dalla Commissione, tanto di accordo quanto
di pratica concordata. L'Anic ritiene che una tale qualificazione modifichi l'onere
della prova per la Commissione e, di conseguenza, la struttura della difesa
dell'impresa interessata. Difatti, nella fattispecie la Commissione sarebbe stata
liberata dall'incombenza di verificare il tipo e la valenza delle prove a carico
nonché di dichiarare specificamente che cosa dette prove stessero a dimostrare.
L'Anic, per converso, sarebbe stata obbligata ad interrogarsi sulle ragioni delle
accuse rivoltele e su come dovesse articolare la propria difesa. Il fatto che l'art. 81
CE non preveda qualificazioni specifiche per infrazioni di questo tipo non
costituirebbe un'autorizzazione a coniarne di nuove, per di più con efficacia
retroattiva.
- 107.
- La Commissione osserva che questo motivo rimanda ad una presunta differenza
dell'onere probatorio a seconda che si tratti di un accordo ovvero di una pratica
concordata. Tale presunta differenza si fonderebbe erroneamente su
un'interpretazione letterale dell'espressione «pratica concordata», secondo la quale
il termine «pratica» farebbe riferimento ad un comportamento sul mercato e,
dunque, a un elemento materiale. Tale interpretazione sarebbe in contrasto con la
ratio legis che consisterebbe nel rafforzare il divieto estendendolo a fenomeni di
concertazione meno elaborati rispetto ad un vero e proprio accordo, al fine di
impedire una facile elusione della norma. Paradossalmente la tesi dell'Anic
finirebbe per indebolire il divieto, richiedendo per la pratica concordata una prova
più ardua rispetto all'accordo. L'art. 81 CE risulterebbe quindi mutilato per quanto
riguarda le pratiche concordate, in quanto, contrariamente a quanto varrebbe per
gli accordi, per queste rileverebbe solo l'effetto anticoncorrenziale e non l'oggetto.
- 108.
- L'enumerazione di cui all'art. 81, n. 1, CE mirerebbe a colpire nella sua generalità
il fenomeno della collusione tra imprese, quale che ne sia la forma. Tra le figure
così enumerate vi sarebbe un continuum. Sarebbe essenziale soltanto la distinzione
tra comportamento autonomo, lecito, e collusione, vietata, a prescindere da ogni
altra distinzione all'interno di quest'ultima figura. La tesi dell'Anic spezzerebbe
l'unità e la generalità del fenomeno vietato e avrebbe per effetto di far sfuggire
senza motivo al divieto collusioni non meno pericolose delle altre. Il Tribunale
avrebbe giustamente respinto questa tesi al punto 199 della sentenza, facendo
riferimento all'elemento intellettuale senza esigere anche un elemento materiale.
- 109.
- Al riguardo, va ricordato in primo luogo che, ai punti 198 e 202 della sentenza
impugnata, il Tribunale ha rilevato che la Commissione aveva potuto giustamente
qualificare come accordi taluni tipi di comportamento delle imprese interessate e,
in subordine, come pratiche concordate altre forme di comportamento delle stesse.
Al punto 204 il Tribunale ha ritenuto che l'Anic avesse preso parte ad un insieme
integrato di sistemi costituenti un'infrazione unica che si è gradualmente concretata
sia attraverso accordi sia attraverso pratiche concordate illeciti.
- 110.
- Quanto ai comportamenti qualificati come pratiche concordate, ovvero le riunioni
periodiche di produttori di polipropilene e la comunicazione da parte dell'Anic
all'ICI alla fine dell'ottobre 1982 delle proprie aspirazioni in termini di quantitativi
di vendita per il primo trimestre del 1983, al punto 201 il Tribunale si è basato
sull'affermazione secondo cui, a seguito della concertazione intervenuta durante le
riunioni di produttori di polipropilene, l'Anic aveva dovuto necessariamente tener
conto, direttamente o indirettamente, delle informazioni ottenute nel corso delle
dette riunioni per definire la condotta che essa intendeva seguire sul mercato. Del
pari, secondo il Tribunale, i suoi concorrenti avevano dovuto necessariamente tener
conto, direttamente o indirettamente per definire la condotta che intendevano
seguire sul mercato delle informazioni loro rivelate dall'Anic circa il
comportamento che aveva deciso, o prevedeva, di tenere essa stessa sul mercato.
- 111.
- Al punto 205 il Tribunale ha ritenuto che la Commissione potesse qualificare
questa infrazione unica come «accordo e pratica concordata» poiché era composta
ad un tempo da elementi che andavano qualificati «accordi» e da elementi da
qualificare «pratiche concordate» ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE. Secondo il
Tribunale, trattandosi di un'infrazione complessa, la duplice qualifica attribuita
dalla Commissione nell'art. 1 della decisione polipropilene andava intesa non come
una qualifica che richiedeva simultaneamente e cumulativamente la prova che
ciascuno di tali elementi di fatto possedesse gli elementi costitutivi di un accordo
e di una pratica concordata, ma nel senso che essa designava un insieme complesso
di elementi di fatto, taluni dei quali erano stati qualificati accordi ed altri pratiche
concordate ai sensi dell'art. 81, n. 1, CE, il quale non prevede qualifiche specifiche
per questo tipo di infrazione complessa.
- 112.
- In secondo luogo va rilevato che, se l'art. 81 CE distingue il concetto di «pratica
concordata» da quello di «accordi fra imprese» o di «decisioni di associazioni di
imprese», ciò è dovuto all'intenzione di comprendere fra i comportamenti vietati
da questo articolo forme diverse di coordinamento e di collusione tra imprese (v.
in particolare, in tal senso, sentenza ICI/Commissione, citata, punto 64).
- 113.
- Da ciò non consegue peraltro che comportamenti aventi lo stesso oggetto
anticoncorrenziale, e ciascuno dei quali, preso isolatamente, rientra nella nozione
di «accordo», di «pratica concordata» o di «decisione di associazione di imprese»,
non possano costituire manifestazioni diverse di una sola infrazione all'art. 81, n. 1,
CE.
- 114.
- Pertanto, il Tribunale ha potuto giustamente ritenere che una serie di
comportamenti di più imprese costituisse espressione di un'infrazione unica,
riconducibile in parte al concetto di accordo e in parte a quello di pratica
concordata.
- 115.
- In terzo luogo, va ricordato che la nozione di pratica concordata ai sensi dell'art.
81, n. 1, CE corrisponde ad una forma di coordinamento fra imprese che, senza
essere stata spinta fino all'attuazione di un vero e proprio accordo, sostituisce
consapevolmente una pratica collaborazione fra le stesse ai rischi della concorrenza
(v. sentenze Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 26, e 31 marzo 1993,
cause riunite C-89/85, C-104/85, C-114/85, C-116/85, C-117/85 e da C-125/85 a C-129/85, Ahlström Osakeyhtiö e a./Commissione, Racc. pag. I-1307, punto 63).
- 116.
- La Corte ha aggiunto che i criteri del coordinamento e della collaborazionedovevano essere intesi alla luce della concezione inerente alle norme del Trattato
in materia di concorrenza, secondo la quale ogni operatore economico deve
autonomamente determinare la condotta ch'egli intende seguire sul mercato
comune (v. sentenze Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 173; 14 luglio
1981, causa 172/80, Züchner, Racc. pag. 2021, punto 13; Ahlström Osakeyhtiö e
a./Commissione, citata, punto 63, e Deere/Commissione, citata, punto 86).
- 117.
- Secondo questa stessa giurisprudenza, se è vero che la suddetta esigenza di
autonomia non esclude il diritto degli operatori economici di reagire
intelligentemente al comportamento noto o presunto dei concorrenti, essa vieta
però rigorosamente che fra gli operatori stessi abbiano luogo contatti diretti o
indiretti che possano influenzare il comportamento sul mercato di un concorrente
attuale o potenziale, o rivelare a tale concorrente la condotta che essi hanno deciso
o intendono seguire sul mercato quando tali contatti abbiano lo scopo o l'effetto
di creare condizioni di concorrenza non corrispondenti alle condizioni normali del
mercato di cui trattasi, tenuto conto della natura della merce e delle prestazioni
fornite, dell'importanza e del numero delle imprese e del volume di detto mercato
(v., in tal senso, le citate sentenze Suiker Unie e a./Commissione, punto 174;
Züchner, punto 14 e Deere/Commissione, punto 87).
- 118.
- Di conseguenza, come risulta dalla lettera stessa dell'art. 81, n. 1, CE, la nozione
di pratica concordata implica, oltre alla concertazione fra le imprese, un
comportamento sul mercato successivo alla concertazione stessa e un nesso causale
fra questi due elementi.
- 119.
- Pertanto il Tribunale, ritenendo che la concertazione avesse necessariamente
prodotto effetti sul comportamento delle imprese che vi avevano preso parte, ha
commesso un errore di diritto sull'interpretazione della nozione di pratica
concordata.
- 120.
- Da ciò non deriva peraltro che l'impugnazione incidentale debba essere accolta.
Infatti, come la Corte ha ripetutamente affermato (v., in particolare, sentenza 9
giugno 1992, causa C-30/91 P, Lestelle/Commissione, Racc. pag. I-3755, punto 28),
qualora dalla motivazione di una sentenza del Tribunale risulti una violazione del
diritto comunitario, ma il dispositivo della medesima sentenza appaia fondato per
altri motivi di diritto, il ricorso avverso tale sentenza deve essere respinto.
- 121.
- Orbene, da un lato bisogna presumere, fatta salva la prova contraria il cui onere
incombe agli operatori interessati, che le imprese partecipanti alla concertazione
e che rimangono presenti sul mercato tengano conto degli scambi di informazioni
con i loro concorrenti per decidere il proprio comportamento sul mercato stesso.
Ciò varrà tanto più quando la concertazione abbia luogo regolarmente per un
lungo periodo, come avveniva nel caso di specie secondo gli accertamenti effettuati
dal Tribunale.
- 122.
- Dall'altro, una pratica concordata come testé definita rientra nell'art. 81, n. 1, CE
anche in mancanza di effetti anticoncorrenziali sul mercato.
- 123.
- Innanzi tutto, dalla lettera stessa di tale articolo deriva che, come nel caso dagli
accordi tra imprese e delle decisioni di associazioni di imprese, le pratiche
concordate sono vietate, indipendentemente dai loro effetti, qualora abbiano un
oggetto anticoncorrenziale.
- 124.
- Inoltre, se la nozione stessa di pratica concordata presuppone un comportamento
delle imprese partecipanti sul mercato, essa non implica necessariamente che tale
comportamento abbia l'effetto concreto di restringere, impedire o falsare la
concorrenza.
- 125.
- Infine, l'interpretazione accolta non è incompatibile con il carattere restrittivo del
divieto contenuto nell'art. 81, n. 1, CE (v. sentenza 29 febbraio 1968, causa 24/67,
Parke Davis, Racc. pag. 75, in particolare pag. 99), poiché, lungi dall'estenderne il
campo di applicazione, essa corrisponde al senso letterale dei termini utilizzati in
tale articolo.
- 126.
- Il Tribunale pertanto, nonostante una motivazione viziata in diritto, ha ritenuto
giustamente che, avendo la Commissione provato a sufficienza la partecipazione
dell'Anic ad una concertazione avente lo scopo di restringere la concorrenza, essa
non doveva apportare la prova che detta concertazione si fosse manifestata
attraverso comportamenti sul mercato. Bisogna quindi esaminare se l'Anic abbia
confutato la presunzione indicata al punto 121 della sentenza in oggetto.
- 127.
- Da un lato, quanto alle riunioni periodiche di produttori di polipropilene, l'Anic
aveva dedotto che il suo comportamento sul mercato in materia di prezzi era stato
determinato indipendentemente dal risultato delle riunioni e che, se si era potuta
osservare una certa corrispondenza di reazioni fra l'Anic stessa e altri produttori,
essa era dovuta all'evoluzione del prezzo della materia prima e al normale
comportamento di un produttore in un mercato dominato dalle «quattro grandi».
Al riguardo, il Tribunale ha giustamente considerato al punto 112 della sentenza
impugnata che un argomento del genere sarebbe tutt'al più volto a dimostrare che
l'Anic non aveva attuato il risultato delle riunioni relativamente alla fissazione di
prezzi obiettivo.
- 128.
- Dall'altro, quanto alla comunicazione da parte dell'Anic all'ICI, alla fine del 1982,
delle proprie aspirazioni in termini di quantitativi di vendita e dei suoi intendimenti
circa le quote da attribuire agli altri produttori considerata dal Tribunale, al
punto 176 della sentenza impugnata, come una partecipazione puntuale alle
trattative per la fissazione di quote per i primi tre mesi del 1983 risulta dal punto
172 della sentenza impugnata che giustamente la Commissione aveva dedotto dagli
allegati della risposta dell'Anic alla richiesta di informazioni che essa era rimasta
presente sul mercato del polipropilene fino all'aprile 1983. Di conseguenza, l'Anic
è rimasta presente sul mercato dopo le suddette trattative. D'altro canto, l'Anic non
ha fatto valere che il suo comportamento successivo sul mercato fosse stato
determinato indipendentemente dalla sua partecipazione a tali trattative.
- 129.
- Pertanto, l'errore di diritto commesso dal Tribunale non ha influito sul dispositivo
della sentenza impugnata, che appare fondata per altri motivi di diritto.
- 130.
- In quarto luogo, dalla costante giurisprudenza della Corte (v., in particolare,
sentenza ACF Chemiefarma/Commissione, citata, punto 112), ripresa dal Tribunale
al punto 198 della sentenza impugnata, risulta che la nozione di accordo ai sensi
dell'art. 81, n. 1, CE deriva dall'espressione, da parte delle imprese partecipanti,
della volontà comune di comportarsi sul mercato in un determinato modo.
- 131.
- Il paragone fra questa nozione di accordo e quella di pratica concordata oggetto
dei punti 118-125 della presente sentenza dimostra che, dal punto di vista
soggettivo, esse ricomprendono forme di collusione che condividono la stessa
natura e si distinguono solo per la loro intensità e per le forme con cui si
manifestano.
- 132.
- Di conseguenza, sebbene le nozioni di accordo e di pratica concordata presentino
elementi costitutivi parzialmente diversi, esse non sono reciprocamente
incompatibili. Pertanto, contrariamente a quanto sostenuto dall'Anic, il Tribunale
non doveva pretendere che la Commissione qualificasse come accordo o pratica
concordata ognuno dei comportamenti accertati, ma ha legittimamente ritenuto che
la Commissione avesse correttamente qualificato taluni dei comportamenti, in via
principale, come «accordi» e altri, in via subordinata, come «pratiche concordate».
- 133.
- In quinto luogo, va osservato che questa interpretazione non è incompatibile con
il carattere restrittivo del divieto contenuto nell'art. 81, n. 1, CE (v. sentenza Parke
Davis, citata, pag. 99). Infatti, lungi dal dare vita ad una nuova forma di infrazione,
essa si limita ad ammettere che, nel caso di un'infrazione che comprende forme di
condotta diverse, queste ultime possono corrispondere a fattispecie differenti, tutte
però previste dalla stessa norma e tutte ugualmente vietate.
- 134.
- In sesto luogo, bisogna osservare che, contrariamente a quanto asserito dall'Anic,
una simile interpretazione non produce conseguenze inaccettabili in tema di prova
e non viola i diritti della difesa delle imprese interessate.
- 135.
- Da un lato, la Commissione mantiene l'obbligo di dimostrare che ciascuno dei
comportamenti accertati rientra nel divieto di cui all'art. 81, n. 1, CE come accordo,
pratica concordata o decisione di associazione di imprese.
- 136.
- Dall'altro, le imprese cui si addebita la partecipazione all'infrazione possono
contestare, per ciascuno di questi comportamenti, la qualificazione o le
qualificazioni accolte dalla Commissione facendo valere che non sono stati provati
gli elementi costitutivi delle diverse forme di infrazione addotte.
- 137.
- In settimo e ultimo luogo, in quanto l'Anic deduce che tale interpretazione porta
ad addebitarle una responsabilità per i comportamenti di altre imprese, il suo
argomento si confonde con quello esposto nell'ambito del secondo motivo e va
respinto per le stesse ragioni.
- 138.
- In conclusione, il quarto motivo è parzialmente fondato nei limiti in cui addebita
al Tribunale di aver commesso un errore di diritto nell'interpretazione della
nozione di pratica concordata, senza però che detto errore comporti l'annullamento
della sentenza impugnata. Quanto al resto, il motivo va dichiarato infondato.
L'erronea imputazione della responsabilità
- 139.
- Con il quinto motivo l'Anic sostiene che il Tribunale è incorso in un errore di
diritto, che si traduce altresì in un errore di motivazione, autorizzando
l'applicazione di un duplice criterio per l'identificazione dell'impresa cui sarebbe
imputabile una violazione del diritto comunitario. Tale errore consisterebbe
nell'applicazione, alternativamente, del criterio della continuità giuridica e di quello
della continuità economico-funzionale dell'impresa, privilegiando quello che risulti
più opportuno, allo scopo di evitare che, a seguito della scomparsa del soggetto
responsabile della gestione di un'impresa al momento in cui è stata commessa
l'infrazione, quest'ultima rimanga impunita.
- 140.
- L'Anic sostiene che tale criterio non è idoneo e che lascia sussistere incertezze
nella sua applicazione, non garantisce la certezza dei rapporti giuridici, può tradursi
in trattamenti discriminatori e consente strategie societarie atte a garantire
l'impunità.
- 141.
- In particolare, il «binomio» Anic/SIR sarebbe stato discriminato rispetto a quello
Saga Petrokjemi/Statoil. Nel caso delle infrazioni commesse dalla Saga Petrokjemi,
la Commissione avrebbe fatto prevalere il criterio della continuità economica
dell'impresa: essendo scomparsa la persona giuridica responsabile, la responsabilità
sarebbe stata attribuita alla società Statoil, nella quale la prima era stata
incorporata. Al contrario, l'Anic sarebbe stata considerata responsabile sia per le
azioni e le infrazioni contestate alla SIR, società che essa ha acquisito nel 1980, sia
per la sua presunta partecipazione al cartello del polipropilene, nonostante avesse
trasferito le proprie attività in questo campo alla Monte. Il Tribunale, che avrebbe
dovuto selezionare il criterio più idoneo allo scopo e mantenerlo fermo, avrebbe
invece sottoscritto l'applicazione discriminatoria di tali criteri fatta dalla
Commissione e, al punto 240, avrebbe omesso di replicare ai dubbi espressi
dall'Anic.
- 142.
- La Commissione rileva anzitutto che il Tribunale non ha applicato alcun doppio
criterio per la semplice ragione che ha dovuto prendere posizione soltanto sul
ricorso dell'Anic, mentre la Statoil non ha presentato ricorso. In secondo luogo, non
si tratterebbe solo di identificare l'impresa che ha commesso l'infrazione, ma anche,
perché la decisione possa essere esecutiva, in particolare per quanto riguarda
l'ammenda, di identificare un soggetto di diritto che risponda del comportamento
di tale impresa. Infine, l'Anic ritornerebbe su affermazioni che andrebbero
considerate ormai escluse, in forza degli accertamenti di fatto operati dal Tribunale,
in particolare in merito all'asserita imputazione all'Anic delle azioni della SIR.
- 143.
- Peraltro, la Commissione considera che tale motivo potrebbe essere dichiarato
irricevibile in quanto troppo generico. Ad ogni modo la Statoil sarebbe stata scelta
come destinataria della decisione polipropilene in quanto aveva assorbito la Saga
Petrokjemi. Per converso, l'Anic si sarebbe presentata sul mercato come un'impresa
unitaria, con un'unica strategia commerciale, e avrebbe ceduto le proprie attività
produttive di polipropilene alla Monte prima della suddetta decisione, continuando
però ad esistere come persona giuridica.
- 144.
- Al riguardo va rilevato innanzitutto che, in quanto tale motivo si riferisca alla
presunta imputazione all'Anic di atti compiuti dalla SIR, al punto 241 della
sentenza impugnata il Tribunale ha indicato che dai giudizi che esso aveva
formulato in merito alla ricostruzione dei fatti compiuta dalla Commissione
risultava che l'infrazione era stata accertata nei confronti dell'Anic in base ai suoi
soli atti. Nell'ambito di un ricorso contro una sentenza del Tribunale non spetta alla
Corte rimettere in discussione gli accertamenti da questo compiuti.
- 145.
- Inoltre, nella parte in cui l'Anic critica il Tribunale per averle imputato la
responsabilità dell'infrazione, anche se aveva ceduto l'attività relativa al settore delpolipropilene alla Monte, essa trascura il principio della responsabilità personale
e trascura la circostanza decisiva, che emerge dalla giurisprudenza della Corte (v.
in tal senso sentenza Suiker Unie e a./Commissione, citata, punti 80 e 84), per cui
il criterio cosiddetto della «continuità economica» entra in gioco solo qualora la
persona giuridica responsabile della gestione dell'impresa abbia cessato di esistere
giuridicamente dopo aver commesso l'infrazione. Ne consegue altresì che
l'applicazione di questi criteri non è affatto contraria al principio della certezza del
diritto.
- 146.
- Infine, giustamente il Tribunale, al punto 240, ha ritenuto di non dover rispondere
a questioni relative a situazioni di fatto estranee alla fattispecie. Né spetta alla
Corte pronunciarsi in merito ad eventuali manovre attuate allo scopo specifico di
sfuggire a sanzioni inflitte per violazione delle norme sulla concorrenza.
- 147.
- Pertanto, neppure il quinto motivo può essere accolto.
L'erronea valutazione della gravità dell'infrazione
- 148.
- Con il sesto motivo l'Anic critica il Tribunale per non aver sufficientemente tenuto
conto del ruolo assai marginale da essa svolto nell'ambito del presunto cartello,
dichiarandosi soddisfatto degli accertamenti della Commissione. A causa, in
particolare, dell'associazione tra l'Anic e la SIR, le reali proporzioni dell'attività
della prima sarebbero state falsate da cifre ampiamente inesatte che,
contrariamente a quanto indicato al punto 274, sarebbero state contestate dall'Anic
nell'udienza dinanzi al Tribunale. Quanto agli effetti dell'infrazione, il Tribunale
avrebbe omesso di prendere in considerazione il comportamento individuale delle
imprese, contravvenendo al principio della personalità della responsabilità penale.
Al contrario di quanto asserisce la Commissione, queste censure non sarebbero
indirizzate ad accertamenti in fatto, in quanto il Tribunale sarebbe tenuto a
pronunciarsi sulla gravità dell'infrazione in forza dell'art. 15, n. 2, del regolamento
n. 17.
- 149.
- Quanto alla tesi dell'Anic secondo cui il Tribunale non avrebbe sufficientemente
tenuto conto del suo limitato ruolo nell'ambito del presunto cartello, la
Commissione osserva che il motivo appare irricevibile perché tendente a ritornare
su constatazioni di fatto. Quanto al principio della responsabilità penale personale,
la Commissione ricorda di aver già preso in considerazione la maggiore o minore
gravità della responsabilità delle imprese infliggendo, per esempio, ammende più
severe alle quattro imprese maggiormente responsabili dell'intesa.
- 150.
- Al riguardo va osservato, innanzitutto, che per giurisprudenza consolidata, qualora
un'infrazione sia stata commessa da più imprese, è necessario determinare la
gravità relativa della partecipazione di ciascuna di esse (v., in tal senso, sentenza
Suiker Unie e a./Commissione, citata, punto 623). Al punto 264 della sentenza
impugnata il Tribunale ha però osservato che la Commissione aveva correttamente
accertato il ruolo svolto dall'Anic nell'infrazione durante il periodo della sua
partecipazione e che si era giustamente basata su tale ruolo nel calcolare
l'ammenda da infliggerle. Non si può dunque far carico al Tribunale di aver
commesso un errore di diritto al riguardo.
- 151.
- Inoltre, in quanto tale motivo mira a rimettere in discussione la circostanza, rilevata
dal Tribunale al punto 274, che durante il procedimento dinanzi ad esso la
Commissione aveva prodotto le cifre relative alle dimensioni dell'Anic sul mercato
comunitario del polipropilene, la cui esattezza non era stata contestata dall'Anic,
esso verte su questioni di fatto che non possono essere esaminate nell'ambito di un
ricorso avverso una sentenza di primo grado.
- 152.
- Infine, pronunciandosi sulla valutazione degli effetti dell'infrazione, il Tribunale non
era tenuto ad esaminare il comportamento individuale delle imprese dal momento
che, come esso ha giustamente rilevato al punto 280, gli effetti da prendere in
considerazione per la fissazione del livello generale delle ammende non sono quelli
derivanti dal comportamento effettivo che un'impresa asserisce di aver tenuto, ma
quelli risultanti dal complesso dell'infrazione alla quale ha partecipato.
- 153.
- Di conseguenza, anche il sesto motivo dev'essere respinto.
L'erronea determinazione dell'importo dell'ammenda
- 154.
- Con il settimo motivo l'Anic deduce che, nel riesaminare l'importo dell'ammenda,
il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto non ha tenuto in debito
conto i fattori elencati all'art. 15, n. 2, del regolamento n. 17, per quanto riguarda
tanto la durata quanto la gravità dell'infrazione da essa commessa. Con riferimento
alla durata, l'Anic avrebbe posto fine ad ogni comportamento idoneo a configurare
un'infrazione all'art. 81 CE nel giugno e non già nell'ottobre del 1982. Il Tribunale
avrebbe dunque dovuto ridurre ulteriormente l'ammenda, tenuto conto della
minore durata del comportamento collusivo.
- 155.
- Per quanto concerne la gravità, l'Anic sostiene che né la Commissione né il
Tribunale hanno correttamente valutato il ruolo da essa svolto negli accordi
collusivi, l'entità delle forniture di polipropilene all'interno della Comunità e il
fatturato.
- 156.
- Sul primo punto, la Commissione avrebbe operato una distinzione tra le quattro
grandi e gli altri produttori, senza però procedere ad ulteriori differenziazioni per
gli altri produttori in ragione del diverso grado di coinvolgimento nel presunto
cartello.
- 157.
- Per quanto riguarda la quota di mercato, da una tabella prodotta dalla
Commissione in risposta ad un quesito del Tribunale deriverebbe che la decisione
polipropilene si fonda sui dati relativi al 1983 (2,8%), dati che sarebbero sprovvisti
di ogni rilevanza, avendo l'Anic cessato di partecipare all'infrazione nel 1982 (anno
durante il quale la sua quota di mercato sarebbe stata pari al 2,43% e non al 2,7%
come indicato dalla tabella 1 allegata alla suddetta decisione).
- 158.
- Infine, per quanto riguarda il fatturato, l'Anic avrebbe sostenuto dinanzi al
Tribunale il quale non ne avrebbe tenuto conto che nel 1982 esso ammontava
a LIT 32 966 miliardi, mentre la Commissione si sarebbe fondata su un dato pari
a 25 milioni di ECU, vale a dire fra 36 790 e 38 636 miliardi di LIT. Dato che la
Commissione aveva spiegato che la cifra di 25 milioni di ECU risultava
dall'applicazione del tasso di conversione del 1982, l'Anic replica che la
Commissione non avrebbe dovuto utilizzare il tasso di cambio del 1982 per stabilire
l'importo dell'ammenda inflitta nel 1986. Il tasso di cambio del 1986 sarebbe stato
infatti utilizzato per convertire l'importo dell'ammenda da 750 000 ECU a
LIT 1 103 692 500. Da tale incongruenza discenderebbe un vero e proprio errore
nella tabella prodotta dalla Commissione dinanzi al Tribunale: l'ammenda inflitta
all'Anic non rappresenterebbe il 2,5% del suo fatturato nel 1982, bensì il 3,35%.
Sarebbe dunque evidente che l'ammenda è stata fissata ad un importo più alto di
quanto voluto in rapporto al fatturato, o che il fatturato preso in considerazione era
ampiamente superiore a quello reale per il 1982. In entrambi i casi, le indicazioni
contraddittorie e fuorvianti fornite dalla Commissione avrebbero alterato il giudizio
del Tribunale.
- 159.
- La Commissione considera che gli argomenti attinenti alla minore durata
dell'infrazione, che essa contesta, ed all'inadeguata ponderazione da parte del
Tribunale dei diversi fattori per la valutazione della gravità dell'infrazione
sarebbero intesi a rimettere in questione elementi di fatto.
- 160.
- Per quanto riguarda la determinazione della quota di mercato dell'Anic, la
Commissione ricorda che la tabella fornita al Tribunale è stata compilata dopo
l'adozione della decisione polipropilene e che essa non ha proceduto a nessuna
operazione matematica per stabilire l'ammontare delle ammende. La tabella
avrebbe avuto lo scopo di fornire dati comparativi per l'insieme delle imprese, cosa
che spiegherebbe perché contenga la quota di mercato dell'Anic nel 1983, come
per le altre imprese.
- 161.
- Infine, per quanto riguarda il fatturato, l'importo di LIT 32 966 miliardi citato
dall'Anic corrisponderebbe in sostanza ai 25 milioni di ECU considerati dalla
Commissione, sulla base del tasso medio di cambio per l'anno 1982.
- 162.
- Per quanto riguarda, in primo luogo, la durata dell'infrazione, dalle valutazioni del
Tribunale in merito all'accertamento dell'infrazione, riassunte ai punti 259 e 260,
emerge che l'infrazione è cessata alla fine dell'ottobre 1982 e che, a partire dalla
metà dello stesso anno, l'Anic non partecipava più alle riunioni periodiche di
produttori di polipropilene né ai concorsi di volontà ivi decisi. Inoltre, dal punto
261 risulta che il Tribunale ha ridotto di conseguenza l'importo dell'ammenda
inflitta all'Anic. Poiché le critiche formulate dall'Anic avverso le valutazioni relative
all'accertamento dell'infrazione sono state respinte, non è necessario prenderle in
considerazione per il calcolo dell'ammenda.
- 163.
- In secondo luogo, gli addebiti relativi alla considerazione del ruolo svolto dall'Anic
nell'infrazione e alle sue dimensioni sul mercato comunitario del polipropilene si
confondono con quelli esposti nell'ambito del sesto motivo e vanno respinti per le
stesse ragioni.
- 164.
- In terzo luogo, in quanto la critica formulata dall'Anic verta sulla valutazione del
suo fatturato relativo al 1982, bisogna ricordare che, secondo una giurisprudenza
costante (v., in particolare, sentenze 7 giugno 1983, cause riunite 100/80-103/80,
Musique Diffusion française e a./Commissione, Racc. pag. 1825, punto 120, e 12
novembre 1985, causa 183/83, Krupp/Commissione, Racc. pag. 3609, punto 37), per
la commisurazione dell'ammenda si può tener conto sia del fatturato complessivo
dell'impresa, che costituisce un'indicazione, per quanto approssimativa ed
imperfetta, delle dimensioni di questa e della sua potenza economica, sia della
parte di tale fatturato che proviene dalle merci oggetto della trasgressione e che
è quindi atta a fornire un'indicazione dell'ampiezza di questa.
- 165.
- Quando si tratta di valutare le dimensioni e la potenza economica di un'impresa
al momento dell'infrazione, occorre quindi utilizzare i tassi di cambio dell'epoca e
non quelli applicabili al momento in cui è stata adottata la decisione con cui
l'ammenda è inflitta. Nel caso contrario, le dimensioni rispettive delle imprese che
hanno preso parte all'infrazione sarebbero falsate dalla considerazione di fatti
estrinseci e aleatori, come la fluttuazione delle valute nazionali nel periodo
successivo. Per contro, è chiaro che l'importo delle ammende fissate in ECU e nelle
valute nazionali va convertito in base al tasso di cambio applicabile al momento in
cui la decisione è stata adottata, pena l'alterazione del livello rispettivo per imprese
che hanno sede in Stati che utilizzano valute diverse.
- 166.
- Pertanto, anche il settimo motivo va respinto.
- 167.
- Dal momento che nessuno dei motivi esposti dall'Anic è stato accolto, la sua
impugnazione incidentale va respinta nel complesso.
Il ricorso d'annullamento proposto dalla Commissione
La ricevibilità
- 168.
- L'Anic contesta per la prima volta nella controreplica la ricevibilità del ricorso della
Commissione contro la sentenza del Tribunale per carenza d'interesse. La
Commissione avrebbe affermato di aver impugnato la sentenza del Tribunale per
ottenere un chiarimento sui principi, non avendo uno specifico interesse alla
riforma della misura dell'ammenda stabilita dal Tribunale. Nondimeno, l'interesse
ad impugnare una sentenza di primo grado sarebbe solo quello di modificarne il
dispositivo. Dal momento che la Commissione dichiara che è pronta ad accettare
il dispositivo per quanto concerne l'entità dell'ammenda irrogata all'Anic, è cessata
la materia del contendere.
- 169.
- L'Anic sostiene, peraltro, che il ragionamento seguito dal Tribunale nella sentenza
impugnata è in tutto simile a quello formulato, in merito ad un caso analogo, nella
sentenza 10 marzo 1992, causa T-11/89, Shell/Commissione (Racc. pag. II-757).
Nondimeno, la Commissione non avrebbe proposto ricorso contro quest'ultima
sentenza, cosa che si potrebbe spiegare vuoi per la minore percentuale di riduzione
dell'ammenda nella causa Shell/Commissione, vuoi per il motivo che tale sentenza
è stata pronunciata dopo la sentenza PVC del Tribunale, vale a dire in un
momento nel quale l'attenzione del servizio giuridico della Commissione si sarebbe
concentrata sulla risposta a tale sentenza. Ad ogni modo, l'Anic risulterebbe vittima
di una discriminazione.
- 170.
- La Commissione ribatte che, anche supponendo, come sostiene l'Anic, che essa
abbia discriminato tale impresa presentando un ricorso nella presente causa,
astenendosi invece dal farlo nel caso Shell, da ciò non deriverebbe il rigetto del
ricorso stesso.
- 171.
- Al riguardo è sufficiente osservare, da un lato, che in forza dell'art. 49, terzo
comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia, ad eccezione delle controversie
tra la Comunità e i suoi agenti, l'impugnazione può essere proposta anche dagli
Stati membri e dalle istituzioni della Comunità che non siano intervenuti nella
controversia dinanzi al Tribunale. Che siano o meno state parte nella controversia
di primo grado, le istituzioni della Comunità non devono pertanto dimostrare alcun
interesse per poter proporre ricorso contro una sentenza del Tribunale.
- 172.
- Del resto, ciascuna parte è libera di valutare l'opportunità di presentare ricorso
contro una sentenza del Tribunale e non spetta alla Corte esercitare un controllo
sulle scelte compiute al riguardo dalla Commissione.
- 173.
- Di conseguenza, le obiezioni dell'Anic su una presunta carenza di interesse della
Commissione o su una presunta discriminazione di cui sarebbe vittima sono del
tutto infondate, cosicché il ricorso della Commissione va esaminato nel merito.
Nel merito
Generalità
- 174.
- La Commissione precisa di non contestare le parti della sentenza impugnata con
le quali il Tribunale ha annullato la decisione polipropilene laddove essa ha
stabilito la partecipazione dell'Anic all'infrazione prima della fine del 1978 o
dell'inizio del 1979 e dopo la fine dell'ottobre 1982 (punto 1, primo trattino, del
dispositivo) e con le quali ha effettuato una riduzione corrispondente
dell'ammenda. Il suo ricorso si riferisce alle parti della sentenza impugnata con cui
il Tribunale ha annullato la decisione polipropilene laddove questa ha accertato la
partecipazione di Anic ad alcune azioni di accompagnamento destinate ad
agevolare l'applicazione dei prezzi concordati in un periodo successivo alla metà
del 1982 (punto 1, secondo trattino, del dispositivo), o per tutto il periodo (punto
1, terzo trattino, del dispositivo), e con cui ha effettuato una riduzione
corrispondente dell'ammenda (punto 2 del dispositivo).
- 175.
- Per la Commissione, la questione in esame ha un'importanza che va al di là del
caso di specie, trattandosi di affermare il principio che, quando un gruppo di
imprese si accorda per sostenere il livello dei prezzi di un prodotto, ciascuna
impresa è responsabile dell'insieme delle azioni di sostegno dei prezzi, anche di
quelle alle quali non ha materialmente collaborato. Gli effetti sul livello
dell'ammenda sarebbero di importanza secondaria, ma confermerebbero l'interesse
della Commissione anche dal punto di vista processuale.
L'erronea interpretazione della decisione polipropilene
- 176.
- Con il primo motivo la Commissione fa valere che il Tribunale ha erroneamente
interpretato la decisione attribuendo alla Commissione una dichiarazione che non
vi figura. Infatti, con l'art. 1 della decisione, essa non avrebbe mai inteso dichiarare
che l'Anic avesse partecipato a tutte o parte delle azioni ivi elencate, bensì che essa
era responsabile, come le altre imprese, dell'infrazione nel suo complesso, e quindi
anche delle azioni cui non aveva partecipato direttamente. Il Tribunale avrebbe
pertanto annullato una parte inesistente della decisione polipropilene.
- 177.
- Secondo la Commissione, le quindici imprese interessate hanno commesso
un'infrazione all'art. 81 CE partecipando a un'intesa volta al sostegno del prezzo
del polipropilene, avente come obiettivo principale quello di fissare i prezzi minimi
di vendita e comportante azioni di accompagnamento destinate a facilitare la
realizzazione di tale obiettivo. Non tutte le imprese avrebbero partecipato a tutte
le azioni di accompagnamento, ma la decisione polipropilene attribuirebbe a
ciascuna impresa la responsabilità dell'intesa nel suo complesso. Non si tratterebbe,
secondo la decisione, di una serie di infrazioni, ma di un'infrazione unica, salvo
tenere conto nella fissazione dell'importo dell'ammenda del ruolo più o meno
importante svolto dalla singola impresa. Nell'art. 1 della decisione polipropilene le
imprese sarebbero quindi dichiarate responsabili, alle date specificate per ciascuna
di esse, di un'infrazione tradottasi in cinque forme di comportamento, senza
specificare quali imprese abbiano messo in atto l'uno o l'altro comportamento, né
le date in cui lo hanno fatto.
- 178.
- Il dispositivo della sentenza impugnata invece sembrerebbe presupporre
un'attribuzione di responsabilità per l'infrazione nel suo insieme dissociata
dall'attribuzione di responsabilità per le forme di comportamento che la integrano:
le date di cessazione dell'una e dell'altra potrebbero non coincidere e l'ammenda
terrebbe conto sia di questa differenza sia della mancata partecipazione a un
determinato comportamento. Ciò mostrerebbe gli effetti della differenza tra la
nozione di infrazione unica e la sua applicazione da parte del Tribunale.
- 179.
- L'Anic osserva che la posizione della Commissione, che prescinde dalla
partecipazione materiale di ciascuna impresa a tutti i singoli comportamenti
attuativi dell'intesa, comportamenti che possono secondo i casi assumere la forma
di un accordo oppure di una pratica concordata, sarebbe sostenibile soltanto a
condizione di affermare che non vi è alcuna differenza sostanziale tra la nozione
di accordo e quella di pratica concordata. Tale affermazione confliggerebbe tuttavia
con i principi enunciati dal Tribunale ai punti 198 e 200 della sentenza impugnata
sulla base della giurisprudenza della Corte. Se ne desumerebbe che l'accordo
presuppone comunque un concorso di volontà, mentre la pratica concordata è
costituita da un consapevole parallelismo di comportamento. Fra le due nozioni vi
sarebbe una differenza non soltanto quantitativa, bensì qualitativa; un accordo può
risultare da un incontro delle volontà anche senza l'esecuzione di alcuna attività
materiale, mentre la pratica concordata sussiste in quanto vi sia un comportamento
materiale in cui si concreti il consapevole parallelismo o il coordinamento della
condotta delle imprese. Di conseguenza comportamenti materiali potrebbero
costituire l'estrinsecazione di un'unica infrazione soltanto quando questa sia
costituita da un accordo. Ma in tal caso l'esistenza di un accordo, e segnatamente
dell'incontro delle volontà sul quale questo si fonda, andrebbe provata, cosa che
la Commissione non avrebbe fatto nella decisione polipropilene.
- 180.
- L'Anic ritiene che l'errore di interpretazione addotto dalla Commissione costituisca
un falso problema, sprovvisto di qualsiasi riflesso pratico. E' vero, la Commissione
non l'ha accusata di aver commesso una serie di infrazioni distinte, bensì di aver
preso parte ad un'infrazione unica; tuttavia, tale infrazione unica si compone di vari
comportamenti. Ciò che la Commissione rimprovera alle varie imprese interessate
è l'aver partecipato in varia misura alle azioni elencate all'art. 1 della decisione
polipropilene, azioni che sono l'infrazione stessa. L'infrazione unica non integrata
dal riferimento a tali comportamenti sarebbe, secondo l'Anic, una «scatola vuota».
- 181.
- La Commissione avrebbe fatto ricorso alla nozione di infrazione unica per accusare
le imprese di tutti i comportamenti costituenti tale infrazione, senza provare il
comportamento di ciascuna impresa. La formulazione prescelta dalla Commissione
nella decisione polipropilene sarebbe implicita nella formulazione prescelta dal
Tribunale, il quale adotterebbe la nozione di infrazione unica e ne
individualizzerebbe i vari elementi soltanto al fine di limitarne la portata temporale
e di consentire una migliore valutazione del grado di responsabilità di ciascuna
impresa. Un accordo, una pratica concordata si manifesterebbero in comportamenti
delle imprese. Non ci sarebbe quindi nulla di censurabile nel fatto che il Tribunale
abbia annullato le parti della decisione polipropilene in cui l'Anic veniva dichiarata
colpevole di comportamenti che non le erano ascrivibili poiché non erano
sufficientemente provati.
La contraddizione fra la motivazione e il dispositivo
- 182.
- Con il secondo motivo la Commissione sostiene che la sentenza è viziata da
contraddittorietà. Da un lato, ai punti 203 e 204 il Tribunale avrebbe accettato la
qualificazione dei fatti che è alla base della decisione polipropilene, cioè la tesi
dell'infrazione unica. Dall'altro, avrebbe annullato parzialmente la decisione con
la motivazione che non era accertato che l'Anic avesse partecipato a talune delle
azioni commesse durante il periodo considerato, che pure costituivano parte
dell'infrazione giudicata unica dal Tribunale. Tale contraddizione si ritroverebbe
all'interno dello stesso dispositivo della sentenza impugnata. Mentre nel primo
trattino del punto 1 ci si riferirebbe all'infrazione nel suo complesso, che sarebbe
limitata nel tempo, nel secondo e nel terzo trattino si escluderebbe la responsabilità
dell'Anic per azioni avvenute all'interno del periodo così delimitato, benché tali
azioni facciano parte dell'infrazione. In definitiva, la Commissione rimprovera al
Tribunale di non aver attribuito all'Anic la responsabilità dell'infrazione nel suo
complesso, coerentemente con la tesi dell'infrazione unica, ma di aver distinto le
varie azioni tra loro come se si trattasse di infrazioni separate.
- 183.
- Secondo la Commissione, l'Anic concorda con essa sulla concezione dell'infrazione
unica e sul fatto che il Tribunale non ha applicato correttamente tale concezione.
Le parti divergerebbero soltanto sulle diverse conseguenze che esse traggono dalla
critica formulata: la Commissione considerando che il Tribunale non avrebbe
dovuto liberare in tutto o in parte l'Anic dalla responsabilità per i comportamenti
che integrano l'infrazione, l'Anic invece ritenendo la propria partecipazione
all'infrazione conclusa a metà del 1982, contemporaneamente alla sua
partecipazione alle riunioni, e non nell'ottobre 1982. L'argomentazione dell'Anic
verterebbe su constatazioni di fatto e sarebbe quindi irricevibile, ma, anche se la
Corte dovesse seguire l'Anic su questo punto, l'impresa rimarrebbe responsabile
per l'infrazione nel suo complesso fino alla metà del 1982, di modo che la sentenza
dovrebbe essere comunque annullata nella parte contenuta nel punto 1, secondo
e terzo trattino, del dispositivo.
- 184.
- Secondo l'Anic, non vi è alcuna contraddizione tra la motivazione e il dispositivo
della sentenza impugnata nel senso inteso dalla Commissione. Al contrario il
Tribunale avrebbe dovuto andare fino in fondo e dedurre dagli accertamenti di
fatto e dai principi di diritto enunciati nella motivazione della sentenza le
necessarie conseguenze, e cioè che l'Anic non ha partecipato all'intesa. Infatti,
come l'Anic illustrerebbe nell'impugnazione incidentale, quattro delle cinque
condotte ritenute indispensabili per la messa in atto dell'intesa non risulterebbero
provate per quanto la riguarda. Di conseguenza, la sola partecipazione alle riunioni
non avrebbe potuto costituire un'adesione all'accordo o pratica concordata.
- 185.
- Più in generale, con riferimento indistintamente a tutti gli elementi del presunto
schema concordato, resterebbe da dimostrare che l'Anic vi abbia dato attuazione.
Ebbene, non sarebbe dimostrato per nessuna delle attività contestate che l'Anic
abbia messo in atto degli impegni, per esempio mediante aumento simultaneo dei
prezzi o rispetto dei quantitativi assegnatile. Anche la determinazione della data
finale del periodo all'ottobre 1983 sarebbe contestabile, dal momento che a quella
data il trasferimento alla Monte era divenuto già operativo, che la partecipazione
alle riunioni era cessata nel maggio 1982 o alla metà del 1982 e che la
comunicazione all'ICI delle aspirazioni in materia di quantitativi di vendita non
sarebbe elemento sufficiente a configurare la partecipazione ad una pratica
concordata. Negata così ogni rilevanza alla detta comunicazione delle aspirazioni,
resterebbe la sola partecipazione dell'Anic alle riunioni, mai seguita da effetti,
insufficiente a ritenere l'Anic responsabile per l'insieme dell'infrazione.
- 186.
- Tutta la sentenza impugnata si fonderebbe sul presupposto che la partecipazione
alle riunioni di produttori sia elemento necessario e sufficiente a provare il
coinvolgimento dell'Anic nell'intesa. Di conseguenza, ogniqualvolta la presenza
dell'Anic alle riunioni non è stata provata, con una sola eccezione, logicamente il
Tribunale ne avrebbe escluso la partecipazione all'intesa per i periodi e le iniziative
considerati. Nell'ottica del Tribunale sarebbe del pari logico che, anche nel periodo
in cui ha considerato l'Anic globalmente partecipe dell'intesa, non l'abbia ritenuta
responsabile per pratiche ideate nel corso di riunioni cui non aveva partecipato. La
censura della Commissione sarebbe quindi ingiustificata, senza che per questo
l'Anic debba condividere il ragionamento del Tribunale.
- 187.
- Per quanto riguarda il periodo successivo alla fine del 1978 o all'inizio del 1979, la
trattazione del Tribunale si scinderebbe in funzione dei vari elementi
dell'infrazione, ma il suo ragionamento resterebbe ancorato al principio del
carattere indissociabile della partecipazione alle riunioni e all'intesa. In particolare,
per quanto riguarda la concertazione sui prezzi e sulle quote, l'Anic fa valere che
dalla sua mancata partecipazione alle riunioni successive alla metà del 1982
discende la propria estraneità alle iniziative successive a tale periodo.
Analogamente, per quanto riguarda le misure atte ad agevolare l'attuazione delle
iniziative in materia di prezzi, la mancata partecipazione alle riunioni nelle quali
sono state concordate tali misure implicherebbe l'estraneità alle iniziative
concordate in quella sede.
- 188.
- L'Anic non condividerebbe la qualifica di infrazione unica. Anche se esistesse un
nesso teleologico fra i vari comportamenti posti in essere da più imprese nell'arco
di vari anni, le diverse infrazioni non sarebbero mai un unico fatto, manterrebbero
ciascuna la propria natura e andrebbero censurate una per una. La tesi della
Commissione servirebbe a spiegare come mai l'Anic sia stata ritenuta responsabile
di iniziative in materia di prezzi o di quote, senza che vi fosse la prova che essa vi
avesse materialmente dato attuazione: sarebbe stata sufficiente la sua
collaborazione ideale. Tuttavia neppure questa costruzione consentirebbe di
rendere un'impresa responsabile per azioni alle quali non ha collaborato nemmeno
idealmente.
- 189.
- Anche se si ammettesse, con il Tribunale, che le riunioni avessero costituito
l'elemento determinante dello schema concordato dai produttori, la contraddizione
tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata rilevata dall'Anic
rimarrebbe evidente. Dal momento che non risulta dimostrato che l'Anic abbia
partecipato alle riunioni dopo il 9 giugno 1982, secondo quanto emerge dai punti
91 e 100 della sentenza impugnata, non potrebbe esserle ascritta nessuna iniziativa
successiva a tale data. Di conseguenza il suo coinvolgimento nell'asserito cartello
terminerebbe a tutti gli effetti nel giugno e non nell'ottobre 1982.
- 190.
- Al riguardo occorre esaminare congiuntamente i due motivi dedotti dalla
Commissione nell'impugnazione. Infatti, per giudicare la fondatezza di tali addebiti
è necessario verificare, in primo luogo, se la decisione polipropilene abbia
effettivamente il contenuto e la portata che la Commissione le attribuisce in merito
all'imputazione a ciascuna impresa, all'Anic in particolare, della responsabilità per
l'insieme dell'infrazione. In questo caso bisognerà valutare, in secondo luogo, se la
motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata contengano effettivamente
una contraddizione circa l'interpretazione della decisione polipropilene, come
sostenuto dalla Commissione. All'occorrenza, la Corte sarà ancora tenuta a
verificare, in terzo luogo, se la decisione polipropilene, così come interpretata dalla
Commissione, non violi l'art. 81, n. 1, CE, il principio della responsabilità personale
per violazione di tale disposizione, le norme applicabili in tema di prova e i diritti
della difesa, come sostenuto dall'Anic.
- 191.
- In primo luogo, va osservato che l'art. 1 della decisione polipropilene contesta alle
imprese interessate di aver partecipato, in periodi diversi, ad un accordo e a una
pratica concordata comprendenti le condotte illecite indicate nelle lett. a)-e) di tale
disposizione. Una formulazione di questo tipo accredita la tesi secondo la quale la
Commissione ha in tal modo voluto imputare a ciascuna delle imprese coinvolte la
responsabilità per tutti i comportamenti illeciti così descritti.
- 192.
- Questa interpretazione è suffragata dalla motivazione della decisione polipropilene.
Riferendosi agli elementi dell'infrazione da essa qualificati, al punto 81, come
«accordo» unico e continuato, la Commissione in particolare ha indicato, al punto
83, che «La conclusione dell'esistenza di un accordo continuo non è alterata dal
fatto che, inevitabilmente, taluni produttori non fossero presenti ad ogni riunione».
Essa ha altresì precisato che «Tutte le imprese destinatarie della presente decisione
hanno partecipato all'ideazione di piani globali e a dibattiti particolareggiati» e che
«ai fini della loro responsabilità non è rilevante che siano state assenti in occasione
di una singola sessione (o, nel caso di Shell, abbiano disertato tutte le sessioni
plenarie)».
- 193.
- Il concetto che si trova alla base della decisione polipropilene è espresso in modo
particolarmente chiaro sempre al punto 83, ove la Commissione indica che «Nel
caso in oggetto, il punto essenziale è che per un lungo periodo i produttori si sono
concertati in vista di uno scopo comune» e che «ciascuno di essi deve assumersi
la propria responsabilità non soltanto per la funzione esercitata direttamente, ma
anche per l'esecuzione dell'accordo nel suo complesso. Il grado della partecipazione
di ciascun produttore va quindi stabilito con riferimento non già al periodo per il
quale sono disponibili le sue istruzioni in materia di prezzi, ma all'intero periodo
durante il quale egli ha partecipato all'impresa comune».
- 194.
- Più specificamente, riguardo all'Anic e alla Rhône-Poulenc SA, che avevano
lasciato il settore del polipropilene prima della data delle indagini effettuate dalla
Commissione, quest'ultima ha rilevato, al punto 83, che «vi sono documenti che ne
attestano la presenza a riunioni e la partecipazione a progetti riguardanti obiettivi
in materia di volumi e di quote. L'accordo va considerato nel suo complesso e
risulta provata la loro partecipazione anche se non sono state reperite le loro
istruzioni sui prezzi».
- 195.
- Da quanto precede bisogna dedurre che la decisione polipropilene va interpretata
nel senso che ritiene l'Anic responsabile per l'infrazione nel suo complesso,
compresi gli elementi cui l'impresa non ha preso parte direttamente.
- 196.
- Va rilevato, in secondo luogo, che il Tribunale ha accolto questa stessa
interpretazione della decisione polipropilene in più punti della sentenza impugnata,
in primo luogo al punto 1, primo trattino, del dispositivo, annullando l'art. 1 della
decisione polipropilene nella parte in cui dichiarava che l'Anic aveva partecipato
all'infrazione prima della fine del 1978 o dell'inizio del 1979 e dopo la fine
dell'ottobre 1982. Questa formulazione indica implicitamente che, secondo il
Tribunale, l'Anic è responsabile di un'infrazione unica durante tutta la sua
partecipazione.
- 197.
- Questo medesimo punto di vista è espresso in modo esplicito ai punti 203 e 204
della sentenza impugnata, in cui il Tribunale ha ricordato che le varie pratiche
concordate rilevate e i vari accordi conclusi si inserivano, data l'identità dei loro
scopi, in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di obiettivi in materia di prezzi
e di quote, sottolineando che detti sistemi facevano parte di una serie di iniziative
delle imprese di cui trattavasi miranti ad un unico scopo economico, quello di
falsare il normale andamento dei prezzi sul mercato del polipropilene. Il Tribunale
pertanto ha rilevato che sarebbe stato artificioso frazionare tale comportamento
continuato, caratterizzato da un'unica finalità, ravvisandovi più infrazioni distinte
e ha ritenuto che l'Anic avesse partecipato ad un insieme integrato di sistemi
costituenti un'infrazione unica che si è gradualmente concretata sia attraverso
accordi sia attraverso pratiche concordate.
- 198.
- Dai suddetti punti della sentenza impugnata deriva che nella fattispecie l'Anic, al
pari delle altre imprese coinvolte, doveva essere considerata coautrice di
un'infrazione unica concretatasi attraverso una serie di comportamenti illeciti che
si iscrivevano in un insieme integrato di sistemi, e non di più comportamenti
considerati isolatamente.
- 199.
- Per contro, in altri punti della sentenza impugnata il Tribunale si è discostato da
questa interpretazione, in particolare nel secondo e terzo trattino del punto 1 del
dispositivo, annullando l'art. 1 della decisione polipropilene nella parte in cui
dichiarava che l'Anic aveva partecipato al sistema delle riunioni periodiche di
produttori di polipropilene, alle iniziative in materia di prezzi e alla limitazione
delle vendite mensili con riferimento ad un precedente periodo dopo la metà del
1982 e che aveva partecipato a misure destinate ad agevolare l'attuazione delle
iniziative in materia di prezzi per tutta la durata della sua partecipazione
all'infrazione.
- 200.
- Risulta infatti dalla formula scelta che la decisione polipropilene è stata annullata
nella parte in cui riteneva l'Anic responsabile di taluni comportamenti perché la
Commissione non aveva dimostrato che l'impresa vi avesse partecipato.
- 201.
- Questa analisi trova conferma in taluni punti della sentenza impugnata. Dopo aver
accertato, al punto 95, che la regolare partecipazione dell'Anic alle riunioni di
produttori di polipropilene era stata provata solo fino alla metà del 1982, il
Tribunale ne ha dedotto, ai punti 100 e 115, che la Commissione non aveva
sufficientemente provato la partecipazione dell'impresa, rispettivamente, al sistema
di riunioni e alle iniziative in materia di prezzi dopo la metà del 1982. Del pari, ai
punti 122-127, il Tribunale ha ritenuto che la partecipazione dell'Anic al sistema
di «direzione contabile» e alle altre misure volte a facilitare l'attuazione delle
iniziative in materia di prezzi non fosse stata sufficientemente provata in quanto
la Commissione non aveva dimostrato la partecipazione dell'Anic alle riunioni
durante le quali tali misure erano state adottate.
- 202.
- Si deve dunque osservare che la sentenza impugnata è effettivamente
contraddittoria. Da un lato, il Tribunale ha dichiarato che sino alla fine dell'ottobre
1982 l'Anic aveva partecipato assieme ad altre imprese ad un'infrazione unica,
consistente in sistemi di riunioni periodiche, di fissazione di prezzi obiettivo e di
quote, tutti aventi in comune un unico obiettivo economico, quello di falsare
l'andamento normale dei prezzi sul mercato del polipropilene. Dall'altro, esso ha
escluso la responsabilità dell'Anic, o per una parte del periodo in cui essa aveva
partecipato all'infrazione, o per tutto questo periodo, per una serie di
comportamenti che costituivano tuttavia manifestazioni specifiche di questa
infrazione unica, e questo perché non era stato dimostrato che l'Anic avesse preso
parte a tali comportamenti o che avesse partecipato alle riunioni durante le quali
si era deciso di darvi attuazione, senza esaminare se la sua responsabilità per questi
comportamenti specifici non potesse derivare dalla sua partecipazione all'infrazione
nel suo complesso.
- 203.
- In terzo luogo, va ricordato che dai punti 81-90 della presente sentenza risulta che
un'impresa che abbia preso parte ad un'infrazione unica come quella del caso di
specie attraverso comportamenti ad essa specifici, rientranti nella nozione di
accordo o di pratica concordata a scopo anticoncorrenziale ai sensi dell'art. 81, n. 1,
CE e miranti a contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso, può
essere responsabile anche dei comportamenti attuati da altre imprese nell'ambito
della medesima infrazione per tutto il periodo della sua partecipazione alla stessa.
Tale è il caso quando sia accertato che l'impresa considerata era al corrente dei
comportamenti illeciti delle altre partecipanti, o che poteva ragionevolmente
prevederli ed era pronta ad accettarne i rischi. Una simile conclusione non
contrasta con il principio della responsabilità personale per infrazioni di questo tipo
e non porta a trascurare l'analisi individuale delle prove a carico, a discapito delle
norme applicabili in tema di prova, né a violare i diritti della difesa delle imprese
coinvolte.
- 204.
- Di conseguenza la decisione polipropilene, nell'interpretazione che ne ha dato la
Corte, non viola l'art. 81, n. 1, CE, né la responsabilità personale per infrazioni a
tale disposizione, né le norme applicabili in tema di prova, né i diritti della difesa.
- 205.
- In quarto luogo, contrariamente a quanto il Tribunale ha affermato al secondo e
terzo trattino del punto 1 del dispositivo della sentenza impugnata, nonché nei
punti della motivazione indicati al punto 201 della presente sentenza, occorre
considerare che la Commissione abbia sufficientemente dimostrato la
partecipazione dell'Anic al sistema di riunioni periodiche di produttori di
polipropilene, alle iniziative in materia di prezzi e alla limitazione delle vendite
mensili con riferimento ad un precedente periodo dopo la metà del 1982, nonché
a misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in materia di prezzi per
tutta la durata della sua partecipazione all'infrazione.
- 206.
- Per quanto riguarda, da un lato, la partecipazione ai suddetti elementi
dell'infrazione dopo la metà del 1982, il fatto che l'Anic, come il Tribunale ha
accertato al punto 176 della sentenza impugnata, abbia partecipato nell'ottobre
1982 a trattative per la fissazione di quote e che abbia in tal modo inteso
contribuire alla realizzazione dell'infrazione nel suo complesso ne comporta la
responsabilità per i comportamenti previsti o attuati da altre imprese e rientranti
in questi elementi dell'infrazione. Infatti, l'Anic era perfettamente a conoscenza di
tutti questi elementi in forza della sua partecipazione alle riunioni periodiche di
produttori di polipropilene nel corso di più anni e doveva necessariamente
presumere che continuassero a svolgersi dopo la metà del 1982.
- 207.
- Per quanto riguarda, dall'altro lato, le misure destinate ad agevolare l'attuazione
delle iniziative in materia di prezzi, è sufficiente osservare che le varie forme di
comportamento menzionate al punto 27 della decisione polipropilene ed esaminate
dal Tribunale ai punti 116-127 della sentenza impugnata hanno tutte un carattere
ausiliario rispetto alle iniziative in materia di prezzi, in quanto mirano a creare
condizioni favorevoli alla realizzazione dei prezzi-obiettivo fissati dai produttori di
polipropilene. Va osservato che l'Anic, avendo partecipato per diversi anni alle
suddette iniziative in materia di prezzi, poteva ragionevolmente prevedere che le
imprese partecipanti avrebbero tentato di favorirne il buon esito attraverso vari
meccanismi ed era disposta ad accettare questa possibilità. Pertanto, anche se non
è dimostrato che l'Anic abbia materialmente partecipato all'adozione o alla
realizzazione di tali misure, essa non è meno responsabile dei comportamenti
materiali attuati, in questo ambito, da altre imprese nel quadro dell'infrazione unica
cui essa ha partecipato e contribuito.
- 208.
- Ne deriva che i motivi della Commissione sono fondati e che il punto 1, secondo
e terzo trattino, del dispositivo della sentenza impugnata dev'essere annullato.
- 209.
- Ai sensi dell'art. 54, primo comma, dello Statuto CE della Corte di giustizia,
quando l'impugnazione è accolta, la Corte annulla la sentenza del Tribunale. In tal
caso, essa può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti
lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da
quest'ultimo.
- 210.
- Poiché lo stato degli atti lo consente, la Corte deve statuire definitivamente sulla
controversia.
Sul merito del ricorso d'annullamento
L'asserita inesistenza della decisione polipropilene
- 211.
- In quest'ambito occorre verificare, in primo luogo, se, come asserisce l'Anic, la
Corte sia tenuta ad esaminare d'ufficio la questione dell'inesistenza della decisione
polipropilene.
- 212.
- Al riguardo è sufficiente rilevare che l'obbligo di sollevare d'ufficio motivi di ordine
pubblico attinenti alla regolarità del procedimento di adozione della decisione
polipropilene può eventualmente sussistere soltanto in funzione degli elementi di
fatto versati agli atti.
- 213.
- Nel caso di specie non è stato prodotto alcun elemento che faccia dubitare
dell'esistenza della decisione polipropilene, per cui la Corte non ha motivo di
esaminare d'ufficio la questione.
I motivi attinenti all'annullamento della decisione polipropilene
- 214.
- In secondo luogo, da quanto precede risulta che la Commissione ha giustamente
ritenuto che l'Anic avesse partecipato tra la fine del 1978 o l'inizio del 1979 e la
fine dell'ottobre 1982 ad un accordo e ad una pratica concordata consistenti in
sistemi di riunioni periodiche di produttori di polipropilene, di iniziative in materia
di prezzi, di misure destinate ad agevolarne l'attuazione, di obiettivi in tema di
quantitativi e di quote.
- 215.
- Pertanto, il ricorso proposto dall'Anic avverso la decisione polipropilene va
respinto, salvo per quanto risulta dal punto 1, primo trattino, del dispositivo della
sentenza impugnata, che non è stato contestato nell'ambito della presente
impugnazione.
L'importo dell'ammenda
- 216.
- In terzo luogo, per quanto riguarda l'importo dell'ammenda, che il Tribunale ha
ridotto da 750 000 a 450 000 ECU, ossia del 40%, la Commissione sostiene che da
altre sentenze pronunciate in cause relative alla decisione polipropilene (sentenze
24 ottobre 1991, causa T-2/89, Petrofina/Commissione, Racc. pag. II-1087, e 17
dicembre 1991, causa T-4/89, BASF/Commissione, Racc. pag. II-1523) risulta che
per ridurre l'ammenda il Tribunale ha applicato il principio di proporzionalità,
tenendo conto della durata inferiore dell'infrazione, temperato dalla considerazione
del fattore gravità. Nel caso dell'Anic, la durata dell'infrazione è stata fissata a 62
mesi nella decisione polipropilene e a 46 mesi nella sentenza impugnata, il che
avrebbe dovuto comportare una riduzione dell'ammenda del 25%. Rimarrebbe
quindi una riduzione del 15% legata al punto 1, secondo e terzo trattino, del
dispositivo della sentenza impugnata, che andrebbe annullato nei limiti in cui
dovrebbe esserlo anche il contenuto dei suddetti trattini. Al riguardo, l'unico
problema consisterebbe nel determinare l'importo dell'ammenda in funzione della
partecipazione all'infrazione, dato che la Commissione ha già considerato la
maggiore o minore gravità della responsabilità delle imprese infliggendo ammende
più severe alle quattro maggiormente responsabili dell'intesa.
- 217.
- L'Anic indica che il Tribunale, dopo aver ridimensionato, sotto il profilo della
durata e della gravità, la sua partecipazione all'infrazione, ha ritenuto che
l'ammenda non fosse proporzionata alla responsabilità effettiva dell'impresa e ne
ha quindi ridotto l'importo. Il ruolo svolto da ciascun partecipante nell'ambito di
un'infrazione verrebbe tenuto in considerazione nella grande maggioranza dei
sistemi giuridici degli Stati membri, almeno per stabilire la gravità della sanzione
da infliggere. Il criterio della durata dell'infrazione non sarebbe più importante di
quello della gravità e quest'ultima dev'essere valutata in relazione al
comportamento di ciascuna impresa e non soltanto in relazione all'infrazione in
quanto tale.
- 218.
- A questo proposito, va rilevato innanzitutto che, in conseguenza dell'annullamento
parziale della sentenza impugnata e in forza dell'art. 17 del regolamento n. 17, la
Corte è dotata di competenza anche di merito ai sensi dell'art. 229 CE (ex
art. 172).
- 219.
- In questo ambito sono da condividere le valutazioni del Tribunale relative al livello
generale delle ammende inflitte alle imprese destinatarie della decisione
polipropilene e ai criteri seguiti per ponderare le ammende inflitte a ciascuna
impresa, come risultano dalla sentenza impugnata.
- 220.
- La riduzione, operata dal Tribunale, dell'ammenda inflitta all'Anic si giustifica nella
parte in cui si riferisce alla minore durata dell'infrazione, che il Tribunale ha
ritenuto di dover collocare tra la fine del 1978 o l'inizio del 1979 e dopo la fine
dell'ottobre 1982, e non tra il novembre 1977 circa e la fine del 1982 o l'inizio del
1983, come risultava dalla decisione polipropilene.
- 221.
- Per contro, la riduzione dell'ammenda effettuata dal Tribunale è stata decisa sulla
base di premesse erronee nella parte in cui si riferisce alla partecipazione dell'Anic
al sistema di riunioni periodiche di produttori di polipropilene, alle iniziative in
materia di prezzi e alla limitazione delle vendite mensili con riferimento ad un
periodo anteriore tra la metà del 1982 e la fine dell'ottobre 1982, nonché alla sua
partecipazione a misure destinate ad agevolare l'attuazione delle iniziative in
materia di prezzi per tutta la durata della sua partecipazione all'infrazione,
elementi che il Tribunale ha ingiustamente ritenuto che non fossero stati dimostrati.
- 222.
- Tuttavia, tenuto conto in particolare della marginalità della partecipazione dell'Anic
a questi elementi dell'infrazione, la Corte, statuendo in forza della sua competenza
anche di merito, ritiene di confermare la riduzione dell'importo dell'ammenda
decisa dal Tribunale.
- 223.
- Ai sensi dell'art. 2, n. 1, del regolamento (CE) del Consiglio 17 giugno 1997,
n. 1103, relativo a talune disposizioni per l'introduzione dell'euro (GU L 162, pag.
1), qualunque riferimento all'ECU ai sensi dell'art. 118 CE (ex art. 109 G), secondo
la definizione di cui al regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 1994, n. 3320,
che codifica la vigente legislazione comunitaria relativa alla definizione dell'ECU
a seguito dell'entrata in vigore del Trattato sull'Unione europea (GU L 350, pag.
1), contenuto in uno strumento giuridico, è sostituito da un riferimento all'euro ad
un tasso di 1 euro per 1 ecu. Si presume, e la presunzione è confutabile tenendo
conto delle intenzioni delle parti, che i riferimenti all'ecu contenuti nello strumento
giuridico costituiscono riferimenti all'ecu ai sensi dell'articolo 118 CE e secondo la
definizione di cui al regolamento n. 3320/94.
- 224.
- Nel caso di specie, la Commissione nella decisione polipropilene, come del resto
il Tribunale nella sentenza impugnata, ha espresso l'importo dell'ammenda inflitta
all'Anic in ECU e in lire italiane utilizzando il tasso di cambio di LIT 1 471,59 per
1 ECU applicabile il giorno in cui la suddetta decisione è stata adottata (v. GU
1986, C 95, pag. 1). Di conseguenza, la Commissione ha inteso indicare in via
definitiva il controvalore in valuta nazionale dell'importo espresso in ecu. Pertanto,
va confutata la presunzione di cui all'art. 2 del regolamento n. 1103/97 e l'ammenda
va fissata in lire italiane riducendo del 40% l'importo indicato nell'art. 3 della
decisione polipropilene e confermando l'importo indicato dal Tribunale al punto
2 del dispositivo della sentenza impugnata.
Sulle spese
- 225.
- Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, applicabile al
procedimento d'impugnazione ai sensi dell'art. 118, la parte soccombente è
condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.
- 226.
- Poiché il ricorso proposto dall'Anic contro la decisione polipropilene è stato
parzialmente accolto, occorre statuire nel senso che ciascuna parte sopporterà le
proprie spese relative al procedimento dinanzi al Tribunale. Il punto 4 del
dispositivo della sentenza impugnata deve quindi essere confermato.
- 227.
- Dato che l'Anic è rimasta soccombente nell'ambito dell'impugnazione, va
condannata alle spese relative al presente grado di giudizio.
Per questi motivi,
LA CORTE (Sesta Sezione)
dichiara e statuisce:
1) Il punto 1, secondo e terzo trattino, del dispositivo della sentenza del
Tribunale di primo grado 17 dicembre 1991, causa T-6/89, Enichem
Anic/Commissione, è annullato.
2) Il ricorso dell'Anic contro la decisione della Commissione 23 aprile 1986,
86/398/CEE, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 85 del
Trattato CEE (IV/31.149 Polipropilene), è respinto, salvo per quanto
risulta dal punto 1, primo trattino, del dispositivo della suddetta sentenza.
3) L'importo dell'ammenda inflitta all'Anic Partecipazioni SpA, già Anic SpA,
poi Enichem Anic SpA, nell'art. 3 della decisione 86/398/CEE è fissato alla
somma di LIT 662 215 500.
4) L'impugnazione incidentale dell'Anic Partecipazioni SpA, già Anic SpA, poi
Enichem Anic SpA, è respinta.
5) Ciascuna parte sopporterà le proprie spese relative al procedimento dinanzi
al Tribunale.
6) L'Anic Partecipazioni SpA, già Anic SpA, poi Enichem Anic SpA, è
condannata alle spese relative al presente grado di giudizio.
KapteynHirsch
Mancini
Murray Ragnemalm
|
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo l'8 luglio 1999.
Il cancelliere
Il presidente della Sesta Sezione
R. Grass
P.J.G. Kapteyn