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Ordinanza del Tribunale dell'8 marzo 2012 - Marcuccio / Commissione

(Causa T-126/11 P)

("Impugnazione - Funzione pubblica - Funzionari - Previdenza sociale - Rimborso di spese mediche - Atto lesivo - Rigetto implicito - Obbligo di motivazione - Impugnazione in parte manifestamente infondata e in parte manifestamente irricevibile")

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente: Luigi Marcuccio (Tricase, Italia) (Rappresentante: G. Cipressa, avvocato)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (Rappresentanti: J. Currall e C. Berardis-Kayser, agenti, assistiti da A. Dal Ferro, avvocato)

Oggetto

Impugnazione diretta all'annullamento parziale della sentenza del Tribunale della funzione pubblica dell'Unione europea (giudice unico) del 14 dicembre 2010, Marcuccio/Commissione (F-1/10, non ancora pubblicata nella Raccolta)

Dispositivo

L'impugnazione è respinta, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondata in diritto.

L'impugnazione incidentale è respinta, in parte, in quanto manifestamente irricevibile e, in parte, in quanto manifestamente infondata in diritto.

Il sig. Luigi Marcuccio sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea in sede d'impugnazione.

Ciascuna parte sopporterà le proprie spese in sede d'impugnazione incidentale.

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1 - GU C 120 del 16.4.2011.