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Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis (Grecia) il 30 gennaio 2024 – HF / Anexartiti Archi Dimosion Esodon

(Causa C-72/24, Keladis I 1 )

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Dioikitiko Protodikeio Thessalonikis

Parti nel procedimento principale

Ricorrente: HF

Convenuto: Anexartiti Archi Dimosion Esodon

Questioni pregiudiziali

1)    Se i valori statistici denominati «prezzi di entrata» (threshold values) - «prezzi equi» (fair prices), che si basano sulla banca dati statistica COMEXT di Eurostat e sono derivati dal sistema informatico dell'OLAF (AFIS-Anti Fraud Information System), di cui l'Automated Monitoring Tool (AMT) è un'applicazione e sono a disposizione delle autorità doganali nazionali tramite i rispettivi sistemi elettronici, soddisfino il requisito dell'accessibilità per tutti gli operatori economici, come precisato nella sentenza del 9 giugno 2022, C- 187/21, Fawkes Kft 1 . Se i dati in essi contenuti siano soltanto dati aggregati, ai sensi della definizione di cui ai regolamenti n. 471/2009 2 e n. 113/2010 3 relativi alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, in vigore nel periodo rilevante.

2)    Nel contesto di una verifica a posteriori, quando non è possibile controllare materialmente le merci importate, se i valori statistici della banca dati COMEXT, posto che si considerino generalmente accessibili e non contengano soltanto dati aggregati, possano essere utilizzati dalle autorità doganali nazionali solo per corroborare i loro ragionevoli dubbi sul fatto che il valore denunciato nelle dichiarazioni rappresenti il valore di mercato, cioè l'importo effettivamente pagato o pagabile per tali merci, o anche allo scopo di determinare, su tale base, il loro valore in dogana, conformemente al metodo alternativo di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del Codice doganale comunitario (regolamento n. 2913/1992) 1 [corrispondente al cosiddetto metodo «deduttivo» di cui all’articolo 7[4], paragrafo 2, lettera c), del Codice doganale dell'Unione (regolamento n. 952/2013) 2 ] o eventualmente a un altro metodo alternativo. Quale incidenza abbia sulla soluzione di tale questione il fatto che non si possa stabilire che merci identiche o similari costituiscano attualmente oggetto di vendite, ai sensi dell’articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93 3 (regolamento di applicazione).

3)    In ogni caso, se l'uso di detti valori statistici per determinare il valore in dogana di specifiche merci importate, equivalente all'applicazione di prezzi minimi, sia conforme agli obblighi derivanti dall'Accordo internazionale sulla determinazione del valore in dogana dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), detto anche Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, di cui l'Unione europea è parte, in considerazione del fatto che tale accordo vieta espressamente l'uso di prezzi minimi.

4)    In relazione alla questione precedente: se la riserva a favore dei principi e delle disposizioni generali dell'Accordo internazionale summenzionato per l'applicazione dell'articolo VII dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994, prevista dall'articolo 31, paragrafo 1, del Codice doganale comunitario (regolamento n. 2913/1992) riguardo al metodo di riserva per la determinazione del valore in dogana e, correlativamente, l'esclusione dell'applicazione di valori minimi, prevista dal paragrafo 2 dello stesso articolo [che non è presente nella corrispondente disposizione dell'articolo 74, paragrafo 3, del Codice doganale dell'Unione (regolamento n. 952/2013)] si applichino solo quando viene utilizzato tale metodo o disciplinino tutti i metodi alternativi di determinazione del valore in dogana.

5)    Nel caso in cui venga accertato che la semplificazione della classificazione ai sensi dell'articolo 81 del Codice doganale comunitario (regolamento n. 2913/1992) [divenuto articolo 177 del Codice doganale dell'Unione (regolamento n. 952/2013)] è stata utilizzata all’atto dell'importazione, se sia possibile applicare il metodo alternativo di cui all'articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del Codice doganale comunitario (regolamento n. 2913/1992) [corrispondente all’articolo 7[4], paragrafo 2, lettera c), del Codice doganale dell'Unione (regolamento n. 952/2013)], indipendentemente dall’eterogeneità delle merci denunciate con lo stesso codice TARIC nella stessa dichiarazione e dal conseguente valore fittizio delle merci non appartenenti a tale codice di classificazione tariffaria.

6)    Infine, a prescindere dalle precedenti questioni: se le disposizioni della legislazione ellenica che disciplinano la determinazione dei soggetti tenuti al pagamento dell'IVA all'importazione siano sufficientemente chiare, in conformità con i requisiti del diritto europeo, nella parte in cui designano come soggetto passivo il «cosiddetto proprietario delle merci importate».

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1 Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

1 Sentenza della Corte del 9 giugno 2022, Fawkes, C-187/21, ECLI:EU:C:2022:458.

1 Regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero dell'Unione con i paesi terzi e che abroga il regolamento (CE) n. 1172/95 del Consiglio (GU 2009, L 152, pag. 23).

1 Regolamento (UE) n. 113/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda la copertura del commercio, la definizione dei dati, la compilazione di statistiche sul commercio secondo le caratteristiche delle imprese e secondo la valuta di fatturazione, e determinate merci o movimenti (GU 2010, L 37, pag. 1).

1 Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

1 Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU 2013, L 269, pag. 1).

1 Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).